LA COMMISSIONE RIPAM Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l'Ordinamento dell'amministrazione degli Affari esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto in particolare l'art. 22, comma 15, del citato decreto legislativo, relativo alla facolta', in capo alle pubbliche amministrazioni per il triennio 2018-2020 di valorizzare le professionalita' interne attraverso procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, e che dette procedure determinano la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno di cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, facolta' di cui il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale intendera' avvalersi; Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, concernente la riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero; Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1995, n. 392 recante il regolamento sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero; Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni relative al personale del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale; Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 2006, n. 292, con il quale e' stato adottato il regolamento recante la disciplina per il reclutamento del personale dell'area della promozione culturale, area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di «addetto/coordinatore linguistico», oggi area funzionale terza, fascia retributiva 1, profilo professionale di «funzionario dell'area della promozione culturale»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionale a favore delle suddette categorie protette; Atteso che dal «Prospetto informativo disabili», riferito al 31 dicembre 2017, riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della citata legge n. 68/1999 risulta coperta; Atteso che, in base al richiamato «Prospetto informativo disabili», la quota di riserva di cui all'art. 3 della citata legge n. 68/1999 risulta scoperta, ferma restando la programmazione prevista dalla Convenzione tra il Maeci e la Citta' metropolitana di Roma Capitale, «S.I.L.D. - Servizio inserimento lavorativo disabili», stipulata ai sensi dell'art. 11 della citata legge in data 28 settembre 2016 relativamente al triennio 2017-2019; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», in particolare gli articoli 24, comma 1 e 62 che modificano l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; Visto l'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla riserva di posti per i volontari delle FF.AA.; Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 ed, in particolare, la tabella 1 relativa ai «Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare». Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in particolare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L)» di cui al succitato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97 in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994, n. 604, «regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis e di mobilita' di cui all'art. 30 del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Serie generale n. 232 del 3 ottobre 2013 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale; Constatata l'effettiva e concreta disponibilita' dei posti in organico nel profilo di funzionario dell'area della promozione culturale, terza area, fascia retributiva 1; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, di istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam), composta dai rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e del Ministro dell'interno; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con il Ministro per l'economia e il Ministro dell'interno che nomina la Commissione interministeriale Ripam e ne definisce le competenze; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995 n. 104, che al comma 1 dell'art. 18, prevede che il Centro di formazione studi - Formez - subentra nei rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam); Considerato che per l'espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta sia orale, la Commissione interministeriale Ripam, ferme restando le competenze della commissione esaminatrice, potra' avvalersi di Formez PA; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2017, recante «Autorizzazione ad assumere unita' di personale, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore di varie amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 124 del 30 maggio 2017, con il quale il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale e' stato autorizzato a bandire un concorso pubblico per la copertura di quarantaquattro posti di funzionario dell'area della promozione culturale, terza area funzionale, fascia retributiva «F1»; Visto il decreto ministeriale 5115/277/BIS del 4 maggio 2018 con il quale il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale ha delegato alla Commissione interministeriale Ripam l'organizzazione e la gestione di concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duecentoventuno unita' di personale di ruolo, di cui quarantaquattro con profilo «funzionario per l'area della promozione culturale», nel rispetto degli indirizzi dettati dall'amministrazione delegante; Vista la legge 27 dicembre 2017, n 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-20»; Vista la Convenzione per l'attuazione del progetto Maeci - Ripam sottoscritta in data 9 maggio 2018 tra il Maeci e il Formez PA; Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227 recante «Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali» Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2014, n. 103, recante il «Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana»; Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto «Ministeri» per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il Contratto collettivo integrativo del personale del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; Delibera: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quarantaquattro unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nel profilo di funzionario per l'area della promozione culturale, terza area funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale (Codice concorso: Maeci/APC). 2. Ai sensi dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a tempo indeterminato presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di Cultura all'estero, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 3. Ai sensi dell'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve di durata di tre o piu' anni o in ferma prefissata di uno o quattro anni delle tre forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 4. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 si tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata nelle premesse. 5. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il 10 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale di ruolo in servizio al Maeci in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 2; 6. Le riserve di legge e quelle facoltative sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50 per cento. La predetta percentuale e' prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria, in proporzione alle diverse percentuali previste dalla legge, e in subordine alla quota di riserva facoltativa. 7. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam svolge i compiti di cui all'art. 2 del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice. Il concorso sara' espletato in base alle procedure indicate nel bando. 8. Per l'espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta sia orale, la Commissione interministeriale Ripam, ferme restando le competenze della commissione esaminatrice, si avvarra' del Formez PA.