IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b); la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, recante il regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e recante norme in materia di esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica della durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per la composizione della commissione per l'esame di avvocato; il decreto ministeriale 16 settembre 2014, recante la determinazione delle modalita' di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense; l'art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato la composizione della commissione esaminatrice; l'art. 2-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, l'art. 10, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonche' l'art. 2, comma 3-quater, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recanti le proroghe della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2018, con cui e' stata indetta, per l'anno 2018, la sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento, nonche' sono state indicate le date per l'espletamento delle prove scritte e il termine entro il quale devono essere prestate le domande di partecipazione; Ritenuta la necessita' di indicare il termine a far data dal quale possono essere trasmesse le domande, nonche' di esplicitare le modalita' di presentazione delle stesse e di svolgimento dell'esame. Decreta: Art. 1 1) L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2018 - si articola in tre prove scritte e in una prova orale. 2) Le prove scritte vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della giustizia e hanno ad oggetto: a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile; b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale; c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo; Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. 3) Le prove orali consistono: a) nella discussione, dopo una sintetica illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto dell'Unione europea; b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.