IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visti  il  regio  decreto-legge  27  novembre  1933,   n.   1578,
convertito con modificazioni dalla legge  22  gennaio  1934,  n.  36,
relativo all'ordinamento delle  professioni  di  avvocato;  il  regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e  di
attuazione del predetto; il decreto legislativo del Capo  provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme  sulle  tasse
da  corrispondersi  all'Erario  per  la  partecipazione  agli   esami
forensi, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b);  la  legge  27  giugno
1988, n. 242,  recante  modifiche  alla  disciplina  degli  esami  di
procuratore  legale;  la  legge  20  aprile  1989,  n.  142,  recante
modifiche alla disciplina degli esami  di  procuratore  legale  e  di
avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile  1990,
n. 101, recante il regolamento  relativo  alla  pratica  forense  per
l'ammissione dell'esame di procuratore legale; la legge  24  febbraio
1997, n. 27, relativa alla  soppressione  dell'albo  dei  procuratori
legali e recante norme in  materia  di  esercizio  della  professione
forense; il decreto-legge 21 maggio 2003,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, recante  modifiche
urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla  professione
forense; il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  recante  modifica
della  durata  del   tirocinio   per   l'accesso   alle   professioni
regolamentate; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche' l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
in materia  di  documentazione  amministrativa;  il  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per  la  composizione  della
commissione per l'esame  di  avvocato;  il  decreto  ministeriale  16
settembre  2014,  recante  la  determinazione  delle   modalita'   di
versamento dei contributi per la partecipazione ai  concorsi  indetti
dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, commi da  600  a
603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la legge 31 dicembre 2012,
n.  247,  recante  la   nuova   disciplina   dell'ordinamento   della
professione forense; l'art. 83 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
che ha modificato la  composizione  della  commissione  esaminatrice;
l'art. 2-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, l'art. 10, comma 2-bis,  lettera
b), del decreto-legge 30  dicembre  2016,  n.  244,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonche' l'art. 2,
comma 3-quater, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.  91,  introdotto
in sede di conversione dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recanti
le proroghe della disciplina transitoria per l'esame di  abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale  per
la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e   nei   procedimenti   giudiziari   e   successive
modificazioni; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2018, con cui e'  stata
indetta, per  l'anno  2018,  la  sessione  dell'esame  di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso le sedi
delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna,  Brescia,  Cagliari,
Caltanissetta,  Campobasso,  Catania,  Catanzaro,  Firenze,   Genova,
L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia,  Potenza,
Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento,  Trieste,  Venezia  e
presso la sezione distaccata di Bolzano della  Corte  di  appello  di
Trento, nonche' sono state indicate le date per l'espletamento  delle
prove scritte e il termine entro il quale devono essere  prestate  le
domande di partecipazione; 
    Ritenuta la necessita' di indicare il  termine  a  far  data  dal
quale possono essere trasmesse le domande, nonche' di esplicitare  le
modalita' di presentazione delle stesse e di svolgimento dell'esame. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1)  L'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione forense -  sessione  2018 -  si  articola  in  tre  prove
scritte e in una prova orale. 
    2) Le  prove  scritte  vengono  svolte  sui  temi  formulati  dal
Ministero della giustizia e hanno ad oggetto: 
      a) la redazione di un parere motivato, da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice civile; 
      b) la redazione di un parere motivato, da  scegliersi  tra  due
questioni in materia regolata dal codice penale; 
      c) la redazione di un atto giudiziario che  postuli  conoscenze
di diritto sostanziale  e  di  diritto  processuale,  su  un  quesito
proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato,  il
diritto penale e il diritto amministrativo; 
    Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore
dal momento della dettatura del tema. 
    3) Le prove orali consistono: 
      a) nella discussione, dopo una  sintetica  illustrazione  delle
prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie,  di  cui
una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato  tra
le  seguenti:  diritto  costituzionale,   diritto   civile,   diritto
commerciale,   diritto   del   lavoro,   diritto   penale,    diritto
amministrativo,  diritto  tributario,  diritto  processuale   civile,
diritto processuale penale, diritto internazionale  privato,  diritto
ecclesiastico e diritto dell'Unione europea; 
      b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.