IL CAPO DIPARTIMENTO 
             dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico 
                        e della difesa civile 
 
    Visto il decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004,
n. 76, recante il «Regolamento concernente disciplina delle procedure
per  il  reclutamento,  l'avanzamento  e  l'impiego   del   personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n.  78,
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica dell'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il  dirigente
generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  ha  approvato
la direttiva tecnica concernente le modalita' per l'accertamento e la
verifica dei  parametri  fisici  per  l'ammissione  ai  concorsi  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma  2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26  ottobre  2018,
concernente  «Assunzioni   straordinarie   riservate   al   personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato»   ed   il   relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito  nella  legge  4  aprile  2012,  n.   35,   in   tema   di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni   pubbliche»   e,   in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai  sensi  del  quale  non
puo'  prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana  per
l'accesso nei ruoli del Ministero dell'interno; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 1, commi 287 e 289, della legge 27 dicembre 2017, n.
205,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,
che prevedono, rispettivamente, l'assunzione straordinaria, nell'arco
di un  quinquennio  a  decorrere  dal  2018,  di  un  contingente  di
personale del ruolo iniziale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  nonche'  l'incremento  di trecento  unita'  della   dotazione
organica della qualifica di vigile del fuoco; 
    Visto l'art. 1, comma 295, della  richiamata  legge  n.  205  del
2017, che riserva, nel  limite  massimo  del  trenta  per  cento,  le
predette assunzioni al personale volontario del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco e deroga il limite di eta' previsto per l'assunzione
del medesimo personale volontario; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Posti a bando per la procedura 
                           di reclutamento 
 
 
    E' indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda,  per
la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1,  commi  287,
289 e 295 della citata legge n. 205  del  2017,  nella  qualifica  di
vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  riservata
al personale volontario di cui  all'art.  6,  comma  1,  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio  2018,
risulti iscritto nell'apposito elenco  istituito  per  le  necessita'
delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo  da  almeno
tre anni e che abbia effettuato non  meno  di  centoventi  giorni  di
servizio. 
    Per il personale volontario con eta' ricompresa  tra  i  quaranta
anni compiuti e i quarantacinque anni compiuti, il requisito relativo
ai giorni di servizio  e'  elevato  a  duecentocinquanta  giorni,  ad
eccezione del  personale  volontario  femminile  per  cui  lo  stesso
requisito  e'  elevato  a  centocinquanta  giorni;   tale   personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere  altresi'
effettuato complessivamente non meno di un  richiamo  di  quattordici
giorni nell'ultimo quadriennio. 
    Per il personale con eta' superiore a quarantasei anni  compiuti,
il requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a quattrocento
giorni, ad eccezione del personale volontario femminile  per  cui  lo
stesso  requisito  e'  elevato  a  duecento  giorni;  tale  personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere  altresi'
effettuato complessivamente non meno di due richiami  di  quattordici
giorni nell'ultimo quadriennio.