Art. 1
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione di
sei avvocati da inquadrare nel segmento professionale di avvocato -
ruolo legale.
Sono richiesti i seguenti requisiti.
1. Laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza (LMG/01 o
22/S), conseguita con un punteggio di almeno 105/110,
ovvero
diploma di laurea di «vecchio ordinamento» in giurisprudenza,
conseguito con un punteggio di almeno 105/110.
E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli
di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in
Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti
equivalenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli
sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Iscrizione a uno degli albi degli avvocati istituiti in Italia
presso i relativi Consigli dell'Ordine ovvero titolo a detta
iscrizione.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall'art.
38 del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Idoneita' fisica alle mansioni.
5. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell'Istituto (cfr. art. 7).
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere
posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della
domanda; gli altri alla data di assunzione.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando, nonche' dei titoli dichiarati
ai fini della preselezione di cui all'art. 3, in qualsiasi momento,
anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e
all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando ovvero che risultino avere rilasciato
dichiarazioni non veritiere anche ai fini della preselezione di cui
al successivo art. 3. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate
all'Autorita' giudiziaria.