Con riferimento alla procedura concorsuale riservata, per  titoli
e colloquio, per la stabilizzazione del personale non dirigenziale ai
sensi dell'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 25  maggio  2017,
n. 75 - Bando CREA n.  1-2018  «Stabilizzazione-C2»,  il  cui  bando,
adottato con determinazione del  direttore  generale  n  695  del  1°
giugno 2018, e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 48 del 19 giugno 2018,  si
comunica che, con determinazione del direttore generale f.f. n.  1360
del 6 novembre 2018, e' stata disposta, in esecuzione della  sentenza
del Tribunale amministrativo regionale del  Lazio  n.  10153  del  19
ottobre 2018 la modifica del  bando  medesimo,  all'ultimo  capoverso
dell'art. 2, come di seguito: «Al fine della stabilizzazione  oggetto
della presente procedura non possono partecipare i soggetti che siano
titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato
presso una pubblica amministrazione nel medesimo profilo e  categoria
equivalente  o  superiore  a  quello  per  cui  viene  richiesta   la
stabilizzazione». 
    Restano invariate  tutte  le  altre  disposizione  contenute  nel
bando. 
    Sono  riaperti  i  termini  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione in favore unicamente dei  soggetti  con  contratto  di
lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  presso   una   pubblica
amministrazione nel profilo e categoria inferiore a  quello  per  cui
viene richiesta la stabilizzazione. Pertanto, il computo  dei  trenta
giorni di cui all'art. 4 del bando di concorso si calcola dal  giorno
successivo a quello di pubblicazione del relativo avviso di rettifica
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    L'ammissione alla procedura concorsuale in parola  dei  candidati
in possesso dei requisiti di cui al modificato art. 2 e' disposta, in
ogni caso, con riserva in attesa di eventuali ricorsi in appello. 
    Sono  fatte  salve,  altresi',  le  domande  di  ammissione  alla
procedura citata  che  risultino  gia'  inoltrate  entro  il  termine
precedentemente previsto e, pertanto, non sono ammesse integrazioni o
modificazioni o sostituzioni delle stesse.