IL DIRETTORE GENERALE
Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana
sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso
pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni introdotte ai sensi del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, e, in particolare, l'art. 28 relativo all'accesso alla
qualifica di dirigente della seconda fascia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, con il quale e' stato adottato il «Regolamento di
disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai
sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, concernente il «Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
aprile 2018, n. 80, concernente il «Regolamento recante
l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di
specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che
consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica
di dirigente di seconda fascia»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei
ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'art. 20 ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili nonche' il relativo regolamento di esecuzione
n. 333 del 10 ottobre 2000;
Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»
che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica n. 12, del 2 settembre 2010,
relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i titoli valutabili
nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'art.
3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272»;
Tenuto conto del nuovo assetto organizzativo e dell'autonomia
dell'Agenzia italiana del farmaco, nonche' della natura tecnica dei
compiti attribuiti alla stessa;
Rilevato, pertanto, che lo svolgimento delle funzioni
dirigenziali presso l'Agenzia richiede un elevato livello di
competenze e un profilo culturale particolarmente qualificato;
Ritenuto di dover precisare che al fine del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata
non inferiore ai quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata
normale biennale, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale;
per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della
durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2
marzo 2011;
Considerata la vigente disciplina di legge in materia di
equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale sono
state emanate linee guida sulle procedure concorsuali;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del
decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29
marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell'economia e delle finanze;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
140 del 17 giugno 2016);
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle
funzioni;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare,
l'art. 9-duodecies, comma 1, che determina la dotazione organica
dell'Agenzia, nel numero di seicentotrenta unita', «al fine di
consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite
all'Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard
delle altre agenzie regolatorie europee»;
Visto il comma 2 del predetto art. 9-duodecies, a mente del quale
«nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e piu'
ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale
con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi
dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
l'Agenzia puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita' di cui
all'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, nonche' di ogni altra procedura per
l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni
pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione
organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni
a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non
superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla
data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a
qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia»;
Rilevato l'interesse prioritario dell'Amministrazione di
continuare ad avvalersi di personale non di ruolo che ha acquisito
nel tempo competenza ed esperienza professionale specifica;
Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha adottato la ripartizione
della dotazione organica dell'Agenzia, come determinata dall'art.
9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato;
Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha approvato la proposta di
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
aprile 2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche;
Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha approvato la
rimodulazione della Programmazione triennale del fabbisogno di
personale 2016-2018;
Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del
27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero
dell'economia e finanze, hanno espresso parere favorevole alla
succitata rimodulazione della Programmazione triennale;
Tenuto conto dell'esito delle procedure di assunzione tramite
scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e, in particolare, il
comma 45 dell'art. 4, che ha stabilito il versamento di un diritto di
segreteria per la copertura delle spese della procedura relativa ai
concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale dirigente dell'area I, sottoscritto il 21 aprile 2006, e i
successivi C.C.N.L. area I - dirigenza (ora area funzioni centrali
della dirigenza), i quali stabiliscono le norme da applicarsi, tra
l'altro, al personale dirigente di seconda fascia, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato;
Ritenuto necessario bandire un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di dieci posti a tempo indeterminato e
pieno nel profilo di dirigente amministrativo di seconda fascia
dell'Agenzia italiana del farmaco;
Determina:
Art. 1
Posti a concorso e relative riserve
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di dieci posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo
di dirigente amministrativo di seconda fascia dell'Agenzia italiana
del farmaco.
2. In materia di riserva di posti si applicano le seguenti
disposizioni:
a) ai sensi dell'art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, il 20% dei posti a concorso e' riservato al personale
non di ruolo che alla data di pubblicazione del bando di concorso
presti servizio presso l'Agenzia italiana del farmaco da almeno sei
mesi e a qualunque titolo;
b) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, il 30% dei posti a
concorso e' riservato al personale di ruolo dell'AIFA in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2 del presente bando; detto titolo di
riserva deve essere posseduto al termine di scadenza per la
presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarato nella
stessa.
3. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati
riservatari risultati idonei saranno assegnati agli altri idonei
secondo l'ordine della graduatoria finale.