(Decreto interdirigenziale n. 32/1D). 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici   impieghi   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visti i decreti interministeriali 20 dicembre  1996,  concernenti
approvazione   dei   programmi   di   insegnamento   delle    materie
universitarie per  i  corsi  ordinari  dell'Arma  aeronautica  -ruolo
naviganti e ruolo servizi- e del Corpo del Genio  aeronautico  -ruolo
ingegneri- svolti presso l'Accademia aeronautica; 
    Visti  i  decreti  ministeriali  6   maggio   1997,   concernenti
riconoscimento  degli  studi   svolti   dagli   Ufficiali   dell'Arma
aeronautica -ruolo naviganti e ruolo servizi- e del Corpo  del  Genio
aeronautico -ruolo ingegneri- presso l'Accademia aeronautica; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale  16  settembre  2003  e  successive
modifiche e integrazioni, concernente  elenco  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai  servizi  di  navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e  la  valutazione  ai
fini dell'idoneita'; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'Amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,  tra
gli altri, il personale dei Corpi di Polizia, la  procedura  prevista
dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  Amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio  militare  e
della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  1°  settembre   2017,   recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali  in  servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la  direttiva  tecnica  9  febbraio  2016  dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, emanata ai sensi del citato  decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre  2015,  n.  207,  recante
«Modalita' tecniche per l'accertamento e la  verifica  dei  parametri
fisici»; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
della graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visto il decreto interministeriale del 16  maggio  2018,  con  il
quale  e'  stata  approvata  la  «Direttiva  tecnica  in  materia  di
protocolli sanitari per la somministrazione di  profilassi  vaccinali
al personale militare»; 
    Visto il decreto del  Ministro  della  difesa  18  ottobre  2018,
recante «Titoli di studio e ulteriori requisiti, nonche' modalita' di
svolgimento dei concorsi  per  il  reclutamento  degli  Ufficiali  in
servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare»; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390-
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne  succ.  n.
1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio  2018,
concernente la nomina dell'Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni  Pettorino  a
Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Generalita' 
 
 
    1. Per  l'anno  accademico  2019-2020  sono  indetti  i  seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima
classe  dei  corsi  normali  delle  Accademie  militare,   navale   e
aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri: 
      a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione  di  Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia militare; 
      b) Marina: concorso, per esami,  per  l'ammissione  di  Allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale; 
      c)  Aeronautica:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
Allievi  alla  prima  classe  dei   corsi   regolari   dell'Accademia
aeronautica; 
      d)  Carabinieri:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
Allievi al  primo  anno  di  corso  dell'Accademia  militare  per  la
formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 
    2. Taluni dei posti a concorso saranno  riservati,  nella  misura
indicata nelle Appendici al bando: 
      a) agli Allievi delle Scuole militari; 
      b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  e  delle  Forze  di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il  parere  del
Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica  29  ottobre  2001,  n.  461,
titolo che consente di beneficiare di tale  riserva  di  posti,  deve
essere posseduto alla data di scadenza  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso; 
      c) per il solo concorso di cui al precedente comma  1,  lettera
a), ai sensi dell'art. 649, comma 2 del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, al personale in servizio nell'Esercito esclusivamente in
qualita' di Sergente in servizio permanente, Volontario  in  servizio
permanente, Volontario in ferma prefissata quadriennale e  Volontario
in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici  mesi
di servizio in tale posizione alla data di scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione; 
      d) per il solo concorso di cui al precedente comma  1,  lettera
d), ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza  del  termine
di  presentazione  delle  domande,  dell'attestato   di   bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione  secondaria
di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752  e  successive   modifiche   e
integrazioni. 
    La riserva di posti e' soddisfatta conteggiando tra i concorrenti
eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali  si  sono
collocati in posizione utile nella graduatoria di merito. 
    I  posti   riservati   agli   Allievi   delle   Scuole   militari
eventualmente non ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali
(del 20% e del 10%), cosi' come indicate nelle  Appendici  al  bando,
saranno devoluti all'altra. 
    I predetti posti riservati agli  Allievi  delle  Scuole  militari
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
      concorrenti idonei che sono alle armi alla data di scadenza del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  in
qualita' di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o  di  Militari  di
truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di  servizio
effettivamente svolto; 
      altri concorrenti idonei. 
    I posti riservati ad altre categorie di  candidati  eventualmente
non ricoperti per insufficienza  di  concorrenti  riservatari  idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei. 
    3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1  saranno
ammessi quali  Allievi  alla  frequenza  dei  corsi  con  riserva  di
accertamento,  anche   successiva   all'ammissione,   dei   requisiti
prescritti  e  subordinatamente   all'autorizzazione   a   effettuare
assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. I predetti
vincitori non potranno far valere gli  esami  universitari  sostenuti
prima dell'ammissione ai corsi d'Accademia ai fini del  conseguimento
della  laurea/laurea  magistrale  prevista  al  termine   del   ciclo
formativo. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i  predetti  concorsi,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai  concorsi  o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa  ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica  a  tutti
gli effetti per gli interessati, nel sito www.difesa.it  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della  difesa  di  cui  al
successivo art. 3  e  di  cui  sara'  dato  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. Fermo restando quanto  previsto  al  precedente  comma  4,  il
numero dei posti a concorso potra' subire modificazioni o devoluzioni
tra le Armi o i Corpi al fine di  soddisfare  eventuali  sopravvenute
esigenze della Forza Armata interessata connesse alla consistenza del
ruolo normale delle rispettive  Armi  o  Corpi,  fino  alla  data  di
approvazione  delle  graduatorie  di  merito  di  ciascun   concorso.
Inoltre,  potranno  essere  modificate,  sempre  entro  il   predetto
termine, le modalita' di effettuazione dei singoli corsi. Qualora  il
numero dei posti a concorso venga modificato  secondo  le  previsioni
del  presente  comma  e  del  precedente  comma  4,  sara'   altresi'
modificato il numero dei posti  riservati  ai  sensi  del  precedente
comma 2. 
    7. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.difesa.it/concorsi nonche' nel portale dei concorsi  on-line  del
Ministero della difesa di cui al successivo art.  3,  definendone  le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti gli interessati.