IL DIRETTORE GENERALE
per il personale scolastico
Visto l'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», il quale
prevede che «E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di
direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle
facolta' assunzionali ai sensi dell'art. 39, commi 3 e 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato
almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni
di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono
partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche
in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive
modificazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni
pubbliche», e, in particolare, l'art. 35 concernente il reclutamento
del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 e'
consentito il ricorso, «All'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione», e l'art. 37, che ha
stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche
amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo
professionale richiesto, di altre lingue straniere;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»,
nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni,
recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai
concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica
amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per
l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e
docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista
per l'ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n.
333;
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica recante «Applicazione dell'art. 20 della legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) - portatori di handicap
candidati ai concorsi pubblici»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive
modificazioni, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali
della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile», e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 32;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente
«Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche» ed in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera a);
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
concernenti, rispettivamente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di
eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, nonche' il decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva
2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della
parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e
successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive
sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di
Bulgaria e Romania»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice
dell'ordinamento militare;
Visto l'art. 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica
istruzione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e in particolare l'art. 7, concernente le prove concorsuali,
e l'art. 9, concernente le commissioni esaminatrici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le
modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica
delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, e
successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione delle
classi delle lauree universitarie specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e
successive modifiche ed integrazioni, concernente «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n.
155, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione 9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di
lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree
magistrali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, e in
particolare gli Allegati A e B;
Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata
normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270, per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico
della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2
marzo 2011;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il C.C.N.L. - Comparto scuola del 29 novembre 2007, ed in
particolare la tabella B, la quale prevede come requisito culturale
di accesso al profilo professionale di DSGA la laurea specialistica
in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in
economia e commercio o titoli equipollenti e preso atto della
necessita' di compiere una indicazione puntuale dei titoli di accesso
che dia conto del profilo professionale richiesto in esito alla
procedura;
Visto il C.C.N.L. - Comparto istruzione e ricerca triennio
2016-2018 del 19 aprile 2018;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della
funzione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure
concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, recante disposizioni
concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso al
profilo professionale di direttore dei servizi generali e
amministrativi (DSGA);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 864 del 18 dicembre 2018, che autorizza l'avvio
delle procedure concorsuali di reclutamento di duemilaquattro unita'
di personale del profilo di direttore dei servizi generali e
amministrativi (area D);
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso
per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed
amministrativi (D.S.G.A.);
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
c) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni;
d) USR: Ufficio scolastico regionale;
e) DSGA: direttore dei servizi generali ed amministrativi;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR
o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
g) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono
la funzione ispettiva tecnica di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
h) D.M. o decreto ministeriale: il decreto n. 863 del 18
dicembre 2018, recante disposizioni concernenti il concorso, per
titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale di direttore
dei servizi generali e amministrativi (DSGA);
i) personale ATA: personale amministrativo, tecnico e
ausiliario del comparto scuola;
l) Tic: tecnologie dell'informazione e della comunicazione.