IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante  norme  a  favore
delle vittime del terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'  organizzata
e successive modificazioni; 
    Visto, in particolare, l'art. 4 della legge n. 407 del 1998,  che
prevede, per l'istituzione di borse di studio a favore delle  vittime
del terrorismo e della criminalita'  organizzata,  nonche'  dei  loro
superstiti  e  delle  vittime  del  dovere  e  dei  loro  superstiti,
un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni  annue  a  decorrere
dall'anno scolastico 1997-1998; 
    Visto, altresi', l'art. 5 della legge n. 407  del  1998,  secondo
cui, con uno o piu' regolamenti, sono dettate le norme di  attuazione
della medesima legge; 
    Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante  nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  luglio  2006,
n. 243,  recante  regolamento  concernente  termini  e  modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante  regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei loro superstiti, emanato in attuazione  dell'art.
5 della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale sono individuati
il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare  sulla  base
dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge n. 407 del
1998; 
    Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58  del  2009,  secondo  cui  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  provvede   a   bandire   i   concorsi   per
l'assegnazione delle borse di studio; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell'ordinamento militare, e in particolare l'art. 1837, comma 1, che
dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano applicazione  le
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai
figli delle medesime, ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge  23
novembre 1998, n. 407,  e  l'art.  1904,  secondo  cui  al  personale
militare  spettano  le  provvidenze  in  favore  delle  vittime   del
terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle  seguenti
disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b)  legge  20  ottobre
1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d)  legge  3  agosto
2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207; 
    Visto l'art.  5  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   cosi'   come
modificato dall'art. 23, comma 12-bis,  del  decreto-legge  6  luglio
2012,  n.  95,  convertito dalla  legge  7  agosto  2012,   n.   135,
concernente  l'introduzione   dell'ISEE   per   la   concessione   di
agevolazioni fiscali e benefici assistenziali; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, ed in  particolare  l'art.  8,
recante  stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  31
dicembre 2018 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, e in particolare
la tabella 7, in cui e' indicata la consistenza pari ad € 750.623,00,
per l'anno 2019, del capitolo 1498 «Borse di  studio  riservate  alle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche'  agli
orfani e ai figli»; 
    Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo  di
bilancio dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
della  ricerca  e  dell'universita'  per  l'anno  2019,  pari  ad   €
750.623,00, sono inferiori rispetto alla copertura finanziaria  delle
borse di studio secondo il numero e gli importi previsti  dal  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009; 
    Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici  e
legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data  5  marzo
2013, prot. n. 51782, in cui si  osserva  che  l'art.  2  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009,  che  prevede
il numero  e  l'importo  delle  borse  di  studio  da  assegnare,  va
interpretato  alla  luce  dell'art.  81  della   Costituzione   della
Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve  disporre  di
adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la  riduzione
dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di  previsione
del  Ministero  dell'istruzione,  della  ricerca  e  dell'universita'
determina la necessita' di ridurre proporzionalmente l'importo  delle
borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare
tutelando in tal modo la platea dei destinatari; 
    Considerata   pertanto   l'opportunita',   di   procedere    alla
definizione di un bando che tenga conto della riduzione  dell'importo
delle  borse  di  studio  in   proporzione   alla   riduzione   dello
stanziamento previsto dalla  legge,  lasciando  invariato  il  numero
delle borse di studio da assegnare ai sensi del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n.  58,  al  fine  di  non
determinare disuguaglianze tra i beneficiari; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
    1.  E'  indetto   un   concorso   pubblico,   per   titoli,   per
l'assegnazione di  borse  di  studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui all'art. 4  della
legge 23 novembre 1998, n. 407,  e  successive  modificazioni;  delle
vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui  all'art.  82  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato
agli studenti della scuola primaria e secondaria  di  primo  grado  e
scuola secondaria di secondo grado. 
    2. Per l'anno scolastico 2017/2018 sono da assegnare  nei  limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo  di  bilancio  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca: 
      a) trecento borse di studio dell'importo di 305 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria  di  primo
grado; 
      b) trecento borse di studio dell'importo di 615 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2  e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 
    4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al  comma  2,
lettere a) e  b)  possono  essere  proporzionalmente  aumentati,  nel
rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 ove, per carenza di aspiranti e/o  di
idonei all'esito delle graduatorie di cui  all'art.  4  del  presente
bando,  risultino   disponibilita'   ulteriori,   nell'ambito   dello
stanziamento di cui al pertinente capitolo dello stato di  previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e
fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.