IL DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  sviluppo»
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e la direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  «Modifica
all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale  dei
Vigili del Fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore  della  difesa  -
Ispettorato  generale  della  sanita'  militare,  recante  «Modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; 
    Visto il decreto interministeriale 16 maggio  2018  del  Ministro
della difesa di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  recante
«direttiva  tecnica  in  materia  di  protocolli  sanitari   per   la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  23  aprile  2015,
concernente  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi   per   il
reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale  (VFP  4)
dell'Esercito,  della  Marina  militare,  compreso  il  Corpo   delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2018 0090528 del 12  giugno  2018,
con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le  entita'
massime dei reclutamenti del personale militare  autorizzate  per  il
2019; 
    Visto il foglio n. M_INF.CGCCP REGISTRO UFFICIALE. U. 0102068 del
1° agosto 2018, con il quale il  comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto ha  trasmesso  il  prospetto  riepilogativo  dei
reclutamenti del personale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto
pianificati per il 2019; 
    Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2018 0210089  del  24  ottobre
2018, dello Stato Maggiore dell'Esercito, contenenti gli elementi  di
programmazione per il reclutamento dei VFP  4  dell'Esercito  per  il
2019; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT RG18 0097091 del 10  dicembre  2018,
dello  Stato  Maggiore  della  Marina,  contenenti  gli  elementi  di
programmazione per il reclutamento dei VFP 4  della  Marina  militare
per il 2019; 
    Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2018 0107992 del 17 ottobre 2018
dello Stato Maggiore dell'Aeronautica,  contenenti  gli  elementi  di
programmazione  per  il  reclutamento  dei  VFP  4   dell'Aeronautica
militare per il 2019; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica  del  24  aprile  2018,  recante
«Linee guida di  indirizzo  amministrativo  sullo  svolgimento  delle
prove concorsuali e  sulla  valutazione  dei  titoli,  ispirate  alle
migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia  di
reclutamento del  personale,  nel  rispetto  della  normativa,  anche
regolamentare, vigente in materia»; 
    Vista la circolare 6003 in data 10  settembre  2018  dello  Stato
Maggiore   dell'Esercito   recante    «Specializzazioni,    incarichi
principali e posizioni organiche  dei  graduati  e  dei  militari  di
truppa (ex circolare O/GRD/TR)», 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio  2018,
concernente la nomina dell'ammiraglio ispettore  capo  (CP)  Giovanni
Pettorino a comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  Reg.ne  Succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della direzione generale per il personale militare (DGPM), 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Posti a concorso e destinatari 
 
    1. E' indetto, per il 2019, un concorso, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 1.756 VFP 4 nell'Esercito, nella Marina militare e
nell'Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma prefissata
di un anno (VFP 1) in servizio,  anche  in  rafferma  annuale,  o  in
congedo per fine ferma,  appartenenti  ai  sottoindicati  blocchi  di
incorporazione e in possesso dei requisiti di cui al successivo  art.
2. 
    2. I posti a concorso sono cosi' suddivisi: 
      a) millesessantacinque posti nell'Esercito di cui: 
        - novecentosettanta per incarico/specializzazione  che  sara'
assegnato/a dalla Forza armata; 
        - venti per «elettricista infrastrutturale»; 
        - venti per «idraulico infrastrutturale»; 
        - dieci per «muratore»; 
        - cinque per «meccanico di mezzi e piattaforme»; 
        - dieci per «fabbro»; 
        - dieci per «falegname»; 
        - tre per la posizione organica di «maniscalco»; 
        -  quattro  per  la  qualifica   di   «sistemista   sicurezza
informatica di 1° livello»; 
        -  tredici  per  la  qualifica  di  «operatore   basico   per
operazioni speciali». 
      Il reclutamento avverra' in una unica immissione, con  prevista
incorporazione - presumibilmente - nel mese di aprile 2020. 
      La domanda di partecipazione puo' essere presentata dai  VFP  1
incorporati con il 1°, 2° e 3° blocco del bando  2018,  nonche',  dai
VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine  ferma
prefissata di un anno), in rafferma o  in  congedo  per  fine  ferma,
incorporati con qualunque bando/blocco relativo ad anni precedenti al
2018, dal 18 marzo 2019 al 16 aprile 2019, estremi compresi; 
      b) duecentosessantasei posti nella Marina militare, di cui  207
per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) e 59  per  il  Corpo
delle capitanerie di porto (CP), in un'unica immissione, con prevista
incorporazione - presumibilmente - nel mese di gennaio 2020. 
      La domanda di partecipazione puo' essere presentata dai  VFP  1
incorporati con l'unico blocco 2018, 1°, 2°, 3° e 4°  incorporamento,
nonche' dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per
fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per  fine
ferma, incorporati con qualunque  blocco/incorporamento  relativo  ad
anni precedenti al 2018, dal 18 marzo 2019 al 16 aprile 2019, estremi
compresi; 
      c) quattrocentoventicinque posti nell'Aeronautica  militare  in
un'unica immissione. 
      La domanda di partecipazione puo' essere presentata dai  VFP  1
incorporati con l'unico blocco 2018, 1° e 2° incorporamento,  nonche'
dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente  congedati  per  fine
ferma prefissata di un anno), in  rafferma  o  in  congedo  per  fine
ferma, incorporati con qualunque  blocco/incorporamento  relativo  ad
anni precedenti al 2018, dal 18 marzo 2019 al 16 aprile 2019, estremi
compresi. 
      Non  e'  consentita,  pena  l'esclusione   dal   concorso,   la
partecipazione al concorso stesso per piu' Forze armate e/o per  piu'
Corpi  previste  dal  presente  bando,  salvo   quanto   di   seguito
specificato. 
      I candidati per l'Esercito che chiederanno di partecipare per i
posti  previsti  per  «elettricista   infrastrutturale»,   «idraulico
infrastrutturale», «muratore», «meccanico di  mezzi  e  piattaforme»,
«fabbro», «falegname», posizione organica di «maniscalco»,  qualifica
di «sistemista sicurezza informatica di 1° livello»  e  qualifica  di
«operatore  basico  per  operazioni  speciali»,  potranno,  altresi',
chiedere    di    partecipare    per    i    posti    previsti    per
incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza armata. 
      I candidati per la Marina militare che prestano servizio  quali
VFP 1 in uno dei settori d'impiego delle Forze speciali e  Componenti
specialistiche di tale Forza armata, qualora partecipino al  concorso
di cui al  presente  bando,  non  potranno  partecipare  al  distinto
concorso straordinario per il  reclutamento  di  VFP  4  delle  Forze
speciali e Componenti specialistiche, che sara' indetto nel 2019. 
      I candidati per l'Aeronautica militare  che  prestano  servizio
quali VFP 1 nel settore d'impiego «incursori» di tale  Forza  armata,
qualora partecipino  al  concorso  di  cui  al  presente  bando,  non
potranno  partecipare  al  distinto  concorso  straordinario  per  il
reclutamento di VFP 4 Aeronautica militare delle Forze speciali,  che
sara' indetto nel 2019. 
    3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi a), b) e c)
del paragrafo 2), i candidati che, provengono  da  una  Forza  armata
diversa, possono  comunque  presentare  domanda  per  l'Esercito,  la
Marina militare o per l'Aeronautica militare. 
    4. Il 10% dei posti disponibili di ogni immissione  per  ciascuna
Forza armata e' riservato alle seguenti categorie previste  dall'art.
702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le
Scuole Militari; assistiti dell'Opera Nazionale di assistenza per gli
orfani   dei   militari   di   carriera   dell'Esercito;    assistiti
dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei  familiari  e  degli
orfani del personale  della  Marina  militare;  assistiti  dell'Opera
nazionale figli degli aviatori;  assistiti  dell'Opera  Nazionale  di
assistenza per gli orfani dei  militari  dell'Arma  dei  carabinieri;
figli di militari deceduti in servizio. In caso  di  mancanza,  anche
parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate  categorie
di  riservatari,  i  relativi  posti  saranno  devoluti  agli   altri
candidati idonei della  stessa  immissione,  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria di merito. 
    5. Per VFP 1 in  servizio  si  intendono  i  volontari  in  ferma
prefissata  di  un  anno  (anche  in  rafferma  annuale),   ancorche'
precedentemente congedati da altra ferma prefissata di  un  anno,  in
servizio presso Comandi e/o Enti dell'Esercito, della Marina militare
e dell'Aeronautica militare alla data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di partecipazione al  concorso.  Ai  fini
del presente  bando  non  e'  considerato  militare  in  servizio  il
candidato che, alla medesima data, presti  servizio  nelle  Forze  di
completamento. 
    6. Per VFP 1  in  congedo  si  intendono  i  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (anche in  rafferma  annuale)  che  sono  stati
posti in congedo e che in tale posizione  si  trovano  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. L'eventualita' che il candidato, alla predetta data,  si
trovi nella posizione di richiamo nelle Forze  di  completamento  non
rileva ai fini della modifica della suddetta posizione di congedo. 
    7. Nei casi  accertati  di  candidati  che,  nell'adempimento  di
attivita' operative svolte sul  territorio  nazionale  o  all'estero,
hanno riportato ferite o lesioni determinanti  assenza  dal  servizio
per un periodo superiore a novanta giorni alla data di  scadenza  del
termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
l'Amministrazione   della   difesa   valutera'   l'eventualita'    di
assicurarne la partecipazione alla procedura concorsuale nei  modi  e
nei tempi da essa stabiliti. 
    8. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. 
    In tal caso, se necessario,  l'Amministrazione  della  difesa  ne
dara' immediata comunicazione nel sito internet del  Ministero  della
difesa (www.difesa.it , area siti  di  interesse  e  approfondimenti,
link concorsi  e  scuole  militari  e  successivo  link  reclutamento
volontari e truppa), che avra' valore di notifica a tutti gli effetti
per  gli  interessati.  In  ogni  caso  la   stessa   Amministrazione
provvedera' a formalizzare la citata  comunicazione  mediante  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 
    9. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.