IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per  l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»; 
    Visto l'art. 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro,  previsto  la  costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme  sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia  di  Stato,  alla  Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzioni nei pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Visto l'art. 636, rubricato «Obiettori di coscienza», del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  contenente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente  «Regolamento  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2003,  n.  393,  recante  «Regolamento  concernente   modalita'   per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato -  Fiamme
Oro»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, contenente «Regolamento recante le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2006, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive
modificazioni,  che  recita  «Per  particolari  discipline   sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e  massimo  di  eta'
per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  sono  fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo»
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni,  che
ha previsto che «le disposizioni recate dal presente regolamento  non
trovano applicazione alle procedure di reclutamento e  per  l'accesso
ai ruoli del personale militare delle Forze armate,  delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare o civile e  del  Corpo  nazionale  dei
Vigili del fuoco da destinare  ai  gruppi  sportivi  in  qualita'  di
atleti o di istruttori»; 
    Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti  che
hanno cessato l'attivita' agonistica nel corso dell'anno 2018; 
    Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli,
per l'assunzione di venti atleti  da  assegnare  ai  gruppi  sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per  l'assunzione
di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di  Stato  -
Fiamme  Oro»,  che  saranno  inquadrati  nel  ruolo  degli  agenti  e
assistenti della Polizia di Stato. 
    2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti,  riconosciuti  di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
dalle federazioni sportive  nazionali,  che  siano  in  possesso  dei
requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed  assistenti
della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli  sportivi  elencati
all'art. 7 del presente bando. 
    3. I venti posti messi a concorso, per l'accesso  alla  qualifica
iniziale del suddetto ruolo agenti  e  assistenti  della  Polizia  di
Stato, sono ripartiti come segue: 
      un atleta, di sesso  femminile,  disciplina  atletica  leggera;
specialita' 200 metri; Cod. AL01 (Federazione  italiana  di  atletica
leggera); 
      un atleta, di sesso femminile, disciplina  ciclismo  su  pista;
specialita' scratch; Cod. CP01 (Federazione ciclistica italiana); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto in acque libere;
distanza 5 km; Cod. NU01 (Federazione italiana nuoto); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina pattinaggio di  figura
su ghiaccio, specialita' pattinaggio di figura individuale  maschile;
Cod. PA01 (Federazione italiana sport del ghiaccio); 
      un  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  pattinaggio  su
ghiaccio, specialita' short track; Cod.  PA02  (Federazione  italiana
sport del ghiaccio); 
      un  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  pattinaggio  su
ghiaccio, specialita' pattinaggio velocita' pista lunga - specialita'
mass start; Cod. PA03 (Federazione italiana sport del ghiaccio); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
tallonatore nr. 2; Cod. RU01 (Federazione italiana rugby); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
seconda linea nr. 4 - 5; Cod. RU02 (Federazione italiana rugby); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
terza linea nr. 6 - 7; Cod. RU03 (Federazione italiana rugby); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
mediano di mischia nr. 9; Cod. RU04 (Federazione italiana rugby); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
mediano di apertura nr. 10; Cod. RU05 (Federazione italiana rugby); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
trequarti ala nr. 11 - 14; Cod. RU06 (Federazione italiana rugby); 
      due  atleti,  di  sesso  maschile,   disciplina   sci   alpino,
specialita' slalom gigante e slalom speciale; Cod. SA01  (Federazione
italiana sport invernali); 
      due  atleti,  di  sesso  maschile,  disciplina  sci  di  fondo,
specialita' distance individuale e staffetta; Cod. SA02  (Federazione
italiana sport invernali); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina snowboard, specialita'
slalom parallelo e slalom gigante parallelo; Cod.  SA03  (Federazione
italiana sport invernali); 
      un atleta, di sesso femminile, disciplina pesistica,  categoria
Kg 58; Cod. PE01 (Federazione italiana pesistica); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina  surfing,  specialita'
olimpica surf shortboard; Cod. SU01 (Federazione italiana sci nautico
e wakeboard); 
      un atleta, di sesso  femminile,  disciplina  tiro  con  l'arco,
specialita' arco olimpico; Cod. TA01 (Federazione italiana  tiro  con
l'arco). 
    4. Nel caso in  cui  i  posti  previsti  per  una  o  piu'  delle
discipline/specialita'  sopra  indicate  non  risultassero   coperti,
l'Amministrazione potra' assegnarli ad  altra  disciplina/specialita'
tra quelle indicate al precedente comma 3.