IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo Unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019, con
il quale sono stati indetti, i concorsi, per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione di 10 (dieci) Allievi Ufficiali  Piloti  di  Complemento
(AUPC) della Marina Militare al 19° corso AUPC e per l'ammissione  di
complessivi  132  (centotrentadue)   Allievi   Ufficiali   in   Ferma
Prefissata della Marina Militare, ausiliari del ruolo normale  e  del
ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare, al 19° corso AUFP; 
    Ravvisata l'esigenza di dover procedere alla correzione di alcuni
refusi contenuti nell'art. 3, comma 1, lettera a), nell'art. 9, comma
7 e nell'art. 16, comma 3, lettera b), punti 3) e  4)  e  lettera  c)
punto 3) del medesimo bando di  concorso  indetto  con  il  precitato
decreto interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019; 
    Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale del 19 dicembre 2018, con
il quale gli e' stata attribuita la  delega  all'adozione  di  taluni
atti di  gestione  amministrativa  in  materia  di  reclutamento  del
personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra  cui  i
provvedimenti attuativi, modificativi  e  integrativi  dei  bandi  di
concorso; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 3, comma  1,  lettera
a) del citato decreto interdirigenziale n. 7/1D  del  5  aprile  2019
citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 
    «Art. 3 (Requisiti). - 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1
possono partecipare i giovani che: 
      a) hanno compiuto il: 
        diciassettesimo anno di eta' e  non  superato  il  giorno  di
compimento del ventitreesimo alla data di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande, qualora si  partecipi  al  concorso  per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
        diciassettesimo anno di eta' e  non  superato  il  giorno  di
compimento del trentottesimo anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione  delle  domande,  qualora  si  partecipi  ai
concorsi  per  l'ammissione  al  corso  Allievi  Ufficiali  in  Ferma
Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e
c), numeri 1) e 3); 
        diciassettesimo anno di eta' e  non  superato  il  giorno  di
compimento del trentesimo anno di eta'  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione  delle  domande,  qualora  si  partecipi  al
concorso  per  l'ammissione  al  corso  Allievi  Ufficiali  in  Ferma
Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  c),
numero 2). 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione;».