IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Visto il decreto interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019, con il quale sono stati indetti, i concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di 10 (dieci) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) della Marina Militare al 19° corso AUPC e per l'ammissione di complessivi 132 (centotrentadue) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare, al 19° corso AUFP; Ravvisata l'esigenza di dover procedere alla correzione di alcuni refusi contenuti nell'art. 3, comma 1, lettera a), nell'art. 9, comma 7 e nell'art. 16, comma 3, lettera b), punti 3) e 4) e lettera c) punto 3) del medesimo bando di concorso indetto con il precitato decreto interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019; Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale del 19 dicembre 2018, con il quale gli e' stata attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei bandi di concorso; Decreta: Art. 1 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 3, comma 1, lettera a) del citato decreto interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: «Art. 3 (Requisiti). - 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che: a) hanno compiuto il: diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento del ventitreesimo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento del trentottesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi ai concorsi per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), numeri 1) e 3); diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento del trentesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 2). Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;».