IL PRESIDENTE 
 
    Visto  il  regolamento  per  la  carriera  e  la  disciplina  del
personale della Corte dei  conti,  approvato  con  regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni; 
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n.  97
e 19 febbraio 1981, n. 27; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1077; 
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
    Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; 
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; 
    Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in  particolare  l'art.
13, commi 3 e 4; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1, comma 523; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto  legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l'art.
1, comma 301, lettera b), con la quale la Corte dei  conti  e'  stata
autorizzata ad assumere personale di magistratura; 
    Vista la nota prot. 2299 in data 15 gennaio 2019, con la quale il
Dipartimento della funzione pubblica  ha  confermato  che,  ai  sensi
dell'art. 1,  comma  302,  ultimo  periodo,  della  citata  legge  30
dicembre 2018, la Corte dei conti puo'  procedere  all'assunzione  ex
lege,  comprensiva  dell'autorizzazione  a  bandire,  dei  magistrati
contabili; 
    Considerate   le   rilevanti   scoperture   dell'organico   della
magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessita' di avviare
in tempi brevi una nuova procedura concorsuale  per  il  reclutamento
di sessantaquattro unita' di personale; 
    Sentito  il  Consiglio  di  Presidenza  e  tenuto   conto   delle
deliberazioni assunte nelle adunanze del 6 - 7 e 22 maggio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a sessantaquattro
posti  di  referendario,  di  cui tredici  riservati   ai   candidati
appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in  possesso,  oltre
che del diploma di laurea in giurisprudenza,  anche  del  diploma  di
laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di
altro titolo di  studio  equipollente  ed  equiparato  ai  sensi  del
decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
    2. I posti riservati di cui al comma 1, qualora  non  utilizzati,
sono conferiti agli idonei. 
    3. I vincitori che  conseguono  la  nomina  sono  assegnati  alle
Sezioni  e  alle  Procure  regionali  della  Corte  dei  conti,   con
esclusione di quelle aventi sede in Roma; la  permanenza  minima  dei
referendari nell'ufficio di prima  assegnazione  e'  fissata  in  tre
anni.