IL COMANDANTE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 636, nonche' l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello stato maggiore della difesa e degli stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961 e successive modificazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; Vista la legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 28, relativa al reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e art. 1524, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2010; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visti gli articoli 12, 13 e 15 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di venti carabinieri in ferma quadriennale, in qualita' di atleti, per le esigenze del centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di venti carabinieri in ferma quadriennale, riservato ad atleti di interesse nazionale, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, ripartiti nelle discipline/specialita' di indicate, per il centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri: (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali) FIJLKAM: un atleta di sesso maschile nella specialita' «judo categoria 66 kg»; un atleta di sesso maschile nella specialita' «judo categoria 73 kg»; un atleta di sesso femminile nella specialita' «judo categoria 70 kg»; un atleta di sesso maschile nella specialita' «lotta greco romana categoria 87 kg»; due atleti di sesso maschile nel karate per la specialita' «KATA». (Federazione italiana atletica leggera) FIDAL: due atleti di sesso maschile nella specialita' «lancio del martello»; un atleta di sesso femminile nella specialita' «velocita' mt. 100»; un atleta di sesso maschile nella specialita' «velocita' mt. 200»; un atleta di sesso femminile nella specialita' «marcia km. 50»; un atleta di sesso femminile nella specialita' «lancio del disco». (Federazione italiana canoa kayak) FICK: un atleta di sesso maschile nella specialita' «canoa fluviale slalom MC1»; un atleta di sesso femminile nella specialita' «canoa fluviale slalom WC1». (Federazione italiana sport equestri) FISE: un atleta nella specialita' «salto ostacoli». (Federazione italiana nuoto) FIN: un atleta di sesso femminile nella specialita' «mt. 100/200 dorso»; un atleta di sesso femminile nella specialita' «mt. 200 rana»; un atleta di sesso femminile nella specialita' «10 km. fondo (nuoto in acque libere)». (Federazione italiana triathlon) FITRI: un atleta di sesso maschile nella specialita' «triathlon distanza sprint/olimpico». (Federazione italiana scherma) FIS: un atleta di sesso maschile nella specialita' «fioretto». 2. Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha facolta' di devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o piu' delle discipline/specialita', per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al comma 1. 3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2019. In tal caso, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».