IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005,  concernente
disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati
e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri  riservati  ai  volontari  in
ferma prefissata delle Forze armate e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25  giugno  2008  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazioni  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento militare» e,  in  particolare,  l'art.  636,
nonche'  l'art.  2186,  che  fa   salva   l'efficacia   dei   decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello stato maggiore della difesa e degli stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959,  960
e 961 e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Vista la legge 4 novembre 2010  n.  183,  art.  28,  relativa  al
reclutamento del  personale  dei  gruppi  sportivi,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e art. 1524, comma
2 del decreto legislativo n. 66/2010; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  e,
in   particolare,   l'art.   8,   comma   1,   concernente   l'invio,
esclusivamente   per   via   telematica,   delle   domande   per   la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
«approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Visti gli articoli 12, 13 e 15 del regolamento (UE) 679/2016  del
Parlamento europeo e del consiglio  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli, per il
reclutamento di venti carabinieri in ferma quadriennale, in  qualita'
di  atleti,  per  le  esigenze  del  centro  sportivo  dell'Arma  dei
Carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli,   per   il
reclutamento di venti carabinieri in ferma quadriennale, riservato ad
atleti di interesse nazionale,  riconosciuti  dal  Comitato  olimpico
nazionale italiano (CONI)  o  dalle  Federazioni  sportive  nazionali
affiliate  al  CONI,  ripartiti   nelle   discipline/specialita'   di
indicate, per il centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri: 
      (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali) FIJLKAM: 
        un atleta di sesso maschile nella specialita' «judo categoria
66 kg»; 
        un atleta di sesso maschile nella specialita' «judo categoria
73 kg»; 
        un  atleta  di  sesso  femminile  nella   specialita'   «judo
categoria 70 kg»; 
        un atleta di sesso maschile nella  specialita'  «lotta  greco
romana categoria 87 kg»; 
        due atleti di sesso maschile nel karate  per  la  specialita'
«KATA». 
      (Federazione italiana atletica leggera) FIDAL: 
        due atleti di sesso maschile nella  specialita'  «lancio  del
martello»; 
        un atleta di sesso femminile nella specialita' «velocita' mt.
100»; 
        un atleta di sesso maschile nella specialita' «velocita'  mt.
200»; 
        un atleta di sesso femminile nella  specialita'  «marcia  km.
50»; 
        un atleta di sesso femminile nella  specialita'  «lancio  del
disco». 
      (Federazione italiana canoa kayak) FICK: 
        un atleta di sesso maschile nella specialita' «canoa fluviale
slalom MC1»; 
        un  atleta  di  sesso  femminile  nella  specialita'   «canoa
fluviale slalom WC1». 
      (Federazione italiana sport equestri)  FISE:  un  atleta  nella
specialita' «salto ostacoli». 
      (Federazione italiana nuoto) FIN: 
        un atleta di sesso femminile nella specialita'  «mt.  100/200
dorso»; 
        un atleta di  sesso  femminile  nella  specialita'  «mt.  200
rana»; 
        un atleta di sesso femminile nella specialita' «10 km.  fondo
(nuoto in acque libere)». 
      (Federazione italiana triathlon)  FITRI:  un  atleta  di  sesso
maschile nella specialita' «triathlon distanza sprint/olimpico». 
      (Federazione italiana scherma) FIS: un atleta di sesso maschile
nella specialita' «fioretto». 
    2. Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha  facolta'  di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in  una  o  piu'  delle
discipline/specialita', per insufficienza di concorrenti  idonei,  ad
altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al comma 1. 
    3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando  generale  dell'Arma  dei
Carabinieri,  la  facolta'  di  revocare  o  annullare  il  bando  di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare
o  diminuire  il  numero  dei  posti  a   concorso,   di   sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,  in  ragione  di
esigenze attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2019.
In  tal  caso,  il  Comando  generale   dell'Arma   dei   Carabinieri
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso  che  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».