IL PRESIDENTE 
                     DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
    Visto  l'art.  12  del  testo  unico  delle  norme  regolamentari
dell'amministrazione  riguardanti  il  personale  del  Senato   della
Repubblica, d'ora in poi denominato testo unico; 
    Visto il regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica  di
cui al decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre
2002, n. 9591, d'ora in poi denominato regolamento dei concorsi; 
    Vista la deliberazione n. 11 del 6 giugno 2019, con la  quale  il
Consiglio di Presidenza  del  Senato  ha  sospeso  l'efficacia  delle
disposizioni previste dall'accordo istitutivo  del  ruolo  unico  dei
dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento  congiunto  delle
procedure di reclutamento del personale e di iscrizione  nella  terza
sezione del ruolo unico del personale di  futura  assunzione,  ed  ha
conseguentemente  autorizzato  l'indizione  di  nuove  procedure   di
concorso secondo quanto previsto dal citato art. 12 del testo unico e
dal regolamento dei concorsi; 
    Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma   3,   della   predetta
deliberazione n. 11/2019, il quale prevede che i  dipendenti  assunti
in esito alle procedure di concorso indette ai sensi dei commi 1 e  2
sono   iscritti   nella   sezione   del    ruolo    unico    relativa
all'Amministrazione del Senato; 
    Vista la deliberazione del Consiglio di  Presidenza  in  data  30
luglio 2019, recante il programma di reclutamento del  personale  del
Senato; 
    Vista la deliberazione del Consiglio  di  Presidenza  del  Senato
della Repubblica n.  18  del  30  luglio  2013,  cui  e'  stata  data
attuazione con il decreto del Presidente del Senato della  Repubblica
del 31 luglio 2013, n. 12008, con i quali sono definiti i trattamenti
stipendiali per i dipendenti da assumere a decorrere  dal  1°  agosto
2013; 
    Considerato che, in conformita' a quanto  previsto  dall'art.  2,
comma 3, lettera g), del regolamento dei concorsi,  e  dall'art.  14,
comma 6, del testo unico, nonche' dall'art. 1, comma 2, della  citata
deliberazione del Consiglio di Presidenza  del  30  luglio  2019,  il
bando stabilisce, tra i requisiti generali di ammissione,  un  limite
massimo di eta' e il conseguimento del prescritto  titolo  di  studio
con un punteggio minimo, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a  sessanta  posti
di Coadiutore parlamentare, con il  trattamento  economico  stabilito
dal decreto del Presidente del Senato della Repubblica n.  12008  del
31 luglio 2013, e lo stato giuridico  stabilito  dalle  deliberazioni
del  Consiglio  di  Presidenza   vigenti   in   materia   alla   data
dell'assunzione. 
    2. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art.  2,
comma 7, del regolamento dei concorsi. I  candidati  sono  tenuti,  a
pena  di  decadenza,  a  presentare  i  titoli  di  preferenza  e   a
richiederne in modo espresso la valutazione entro il  giorno  in  cui
hanno inizio le prove orali. 
    3. A favore del personale di ruolo del  Senato  e'  riservato  un
numero di posti pari a un decimo delle assunzioni di cui al  comma  1
per coloro che risultino  idonei  e  riportino  un  punteggio  finale
almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei. 
    4.  E'  sempre  in  facolta'  dell'amministrazione   adibire   il
personale cosi' assunto a tutti i servizi ed uffici del Senato.