IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni con particolare riferimento agli articoli 679, comma 2-bis, lettera a), 683, comma 1 e 7, lettera a), 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il regolamento interno della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'ispettorato generale della Sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; Ritenuto di non ricorrere a quanto contemplato dall'art. 688, comma 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 che prevede, per il solo concorso pubblico per l'ammissione al corso biennale (ora triennale) per allievi Marescialli dell'Arma dei carabinieri, la facolta' di avvalersi dello scorrimento della graduatoria approvata nei diciotto mesi precedenti subordinatamente a una «motivata determinazione ministeriale»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 17 ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo' trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Vista la lettera n. 121/1-2 IS del 16 settembre 2019 con cui il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per il 10° concorso triennale per seicentoventisei allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri; Vista la nota M_D SSMD REG2019 0159861 del 25 settembre 2019 con cui lo Stato Maggiore della difesa ha rilasciato il prescritto «nulla osta» all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al 10° concorso triennale di 626 allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri; Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 10° corso triennale di seicentoventisei allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri; Ravvisata l'opportunita', per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere la possibilita' di effettuare una prova preliminare a cui sottoporre i candidati, qualora il numero delle domande fosse elevato. Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 10° corso triennale (2020-2023) di seicentoventisei allievi Marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. 2. Dei seicentoventisei posti messi a concorso: a) centotrentuno sono riservati: al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; ai diplomati delle Scuole militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti; b) sei sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 3. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito. 4. Con successivo decreto sara' indetto il concorso per l'ammissione al 10° corso triennale di ventiquattro allievi Marescialli riservato, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, per il successivo impiego presso reparti/enti/uffici situati nella Provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. 5. E' stabilito in ventisei il numero dei vincitori del concorso di cui al comma 1 da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, ai sensi dell'art. 683, comma 7, lettera a) del decreto legislativo n. 66 /2010. 6. All'atto della presentazione della domanda con le modalita' di cui all'art. 3, i candidati hanno facolta' di esprimere preferenza per la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni di cui al comma 5. 7. Resta impregiudicata per l'amministrazione della difesa la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 8. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 9. La direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.