IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto l'art. 24 dello statuto di  ateneo  ed  in  particolare  il
comma 6, lettera d), che demanda, tra l'altro, al direttore generale,
nell'ambito della programmazione del personale e nel  rispetto  delle
indicazioni date dagli organi di governo dell'universita', il compito
di procedere al reclutamento del personale  tecnico-amministrativo  e
dirigente; 
    Visto l'art. 1, comma 10, del contratto collettivo  nazionale  di
lavoro comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, ai sensi del
quale, per quanto non  espressamente  previsto  dal  nuovo  contratto
collettivo nazionale di lavoro, continuano a trovare applicazione  le
disposizioni contrattuali dei precedenti contratti di comparto  e  le
specifiche norme di settore, in quanto compatibili  con  le  suddette
disposizioni e con le  norme  legislative,  nei  limiti  del  decreto
legislativo n. 165/2001; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente,  tra  l'altro,
l'autonomia delle universita'; 
    Visto il decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile  2006  recante
il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni    ed    integrazioni,    concernente     l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174,  e  successive  modifiche,  contenente   il
regolamento recante norme  sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati
membri  dell'Unione  europea   ai   posti   di   lavoro   presso   le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo e successive modifiche introdotte con la  legge  16  giugno
1998, n. 191; 
    Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  recante  il
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero»   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista  la  legge  del  12  marzo  1999,  n.  68,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro
delle persone con disabilita'; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante  il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  nella
legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare  l'art.  42,  comma  1,
lettera d), punto 3); 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista  la  legge  6  novembre  2012,   n.   190,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visti l'art. 25, comma 9, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,
nonche' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116; 
    Visto il codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, modificato e integrato dal  decreto  legislativo  n.  101/2018),
nonche'  il  regolamento  dell'Unione  europea  n.  679/2016  ed   il
regolamento dell'Universita' degli studi di Napoli «Federico  II»  in
materia di trattamento dei dati personali; 
    Visto il  regolamento  di  ateneo  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale tecnico-amministrativo, emanato con  decreto  rettorale  n.
2318 del 18 giugno 2019; 
    Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021, e successive modificazioni ed integrazioni ed  in
particolare l'art. 1 che: 
      al comma 361 dispone:  «Fermo  quanto  previsto  dall'art.  35,
comma 5-ter, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le
graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso  le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  medesimo
decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per  la  copertura
dei  posti  messi  a  concorso  nonche'  di  quelli  che  si  rendono
disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle  graduatorie
medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e  nel  rispetto
dell'ordine di merito, in conseguenza della  mancata  costituzione  o
dell'avvenuta estinzione del  rapporto  di  lavoro  con  i  candidati
dichiarati vincitori. [...]»; 
      al comma 365 precisa che: «La previsione di cui al comma 361 si
applica  alle  graduatorie  delle   procedure   concorsuali   bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della presente  legge.
[...]»; 
      al comma 399 ha disposto che per l'anno 2019 le universita' non
possono effettuare assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato
prima del 1° dicembre  2019  relativamente  alle  ordinarie  facolta'
assunzionali dello stesso anno; 
    Vista  la  nota  del  MIUR  dell'11  gennaio  2019,  assunta   al
protocollo dell'ateneo con n. 4236/2019, in cui, con  riferimento  al
sopracitato ultimo  comma,  e'  specificato  che  detta  disposizione
riguarda esclusivamente le assunzioni a valere sui punti organico  di
competenza dell'anno 2019; 
    Visto il piano triennale dei  fabbisogni  di  personale  docente,
ricercatore,  tecnico-amministrativo  e  dirigente  anni   2019-2021,
approvato  con  delibere  n.  24  e  n.  91  del  29   luglio   2019,
rispettivamente  del   senato   accademico   e   del   consiglio   di
amministrazione; 
    Visto il decreto del direttore generale n. 730 del 1° agosto 2019
con cui, per le motivazioni ivi esplicitate,  si  e'  autorizzato  il
dirigente    della    ripartizione    Risorse     umane     personale
contrattualizzato e  trattamento  pensionistico  all'avvio  dell'iter
amministrativo finalizzato all'assunzione, tra l'altro, di tre unita'
di categoria C, area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed  elaborazione
dati, per le esigenze degli stabulari dell'Universita' degli studi di
Napoli «Federico II», a valere sui punti organico anno  2019,  previo
esperimento della sola procedura di cui all'art. 34-bis  del  decreto
legislativo n. 165/2001, in applicazione dell'art. 3, comma 8,  della
legge n. 56/2019; 
    Considerato che sono decorsi infruttuosamente i termini  relativi
alla procedura di  mobilita'  di  cui  all'art.  34-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  effettuata  da   questa   amministrazione   con   nota
dirigenziale prot. n. 83920 del 6 agosto 2019  e  trasmessa  con  pec
nella medesima data; 
    Accertato d'ufficio, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 3
del sopracitato regolamento di ateneo per l'accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo, che non  sussiste
alcuna graduatoria vigente al  31  dicembre  2018  corrispondente  al
suindicato profilo professionale da reclutare; 
    Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26,  di  attuazione
della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali  utilizzati
ai fini scientifici; 
    Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere   all'emanazione   del
presente bando di concorso  pubblico,  per  esami,  finalizzato  alla
copertura di tre posti di categoria C, posizione economica  C1,  area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,  per  le  esigenze
degli stabulari dell'Universita' degli studi di Napoli «Federico II»; 
    Visto altresi', l'art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di
ateneo, emanato con decreto rettorale n. 2318 del 18 giugno 2019, che
detta disposizioni in materia di riserve di  posti  in  favore  delle
categorie ivi specificate; 
    Accertato che dal prospetto informativo annuale, di cui  all'art.
9 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni  ed  integrazioni
non risulta alcuna scopertura a  favore  dei  soggetti  di  cui  alla
citata legge n. 68/1999; 
    Considerato che per le categorie riservatarie di cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 15 marzo 2010  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, articoli 1014, comma 1, lettera a),  e  678,  comma  9,
occorre riservare un posto ai sensi del gia' citato art. 1014,  comma
1, lettera a) e comma 4, tenuto  conto  dei  concorsi  pubblici  gia'
banditi dall'ateneo; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Indizione 
 
 
    E' indetto il concorso  pubblico,  per  esami,  finalizzato  alla
copertura di tre posti di categoria C, posizione economica  C1,  area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,  per  le  esigenze
degli stabulari dell'Universita' degli studi di Napoli «Federico  II»
(cod. rif. 1910) di cui un posto riservato alle categorie di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  articoli  1014,  comma  1,
lettera a) e 678, comma 9,  in  possesso  dei  requisiti  generali  e
specifici riportati nei successivi articoli 2 e 3. 
    Coloro  che  intendano  avvalersi  della  riserva  prevista   dal
presente articolo devono farne espressa  menzione  nella  domanda  di
ammissione al concorso, pena  l'inapplicabilita'  del  beneficio.  Il
posto riservato che non dovesse essere coperto per mancanza di aventi
titolo  sara'  assegnato  ad  altro  concorrente   non   riservatario
utilmente collocato in graduatoria.