IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
«Codice  dell'amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'Ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle  imperfezioni
e delle infermita' che  sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio
militare e la direttiva tecnica per delineare  il  profilo  sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Vista la direttiva tecnica del  Servizio  sanitario  del  Comando
logistico dell'Aeronautica militare,  recante  «Standardizzazione  ed
unificazione delle procedure relative alle visite mediche  periodiche
del personale militare dell'Aeronautica, e del  personale  dei  Corpi
dello Stato addetto ai servizi di aeronavigazione» - edizione 2012; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  «Modifica
all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo Nazionale  dei
Vigili del Fuoco»; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  23  aprile  2015,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina Militare  e
dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la direttiva tecnica dello Stato  Maggiore  della  Difesa -
Ispettorato  generale  della  Sanita'  Militare,  recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; 
    Visto il decreto interministeriale 16 maggio  2018  del  Ministro
della difesa di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  recante
«Direttiva  tecnica  in  materia  di  protocolli  sanitari   per   la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19  giugno  2019,
con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le  entita'
massime dei reclutamenti del personale militare  autorizzate  per  il
2020; 
    Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2019 del 16 settembre 2019 dello
Stato  Maggiore  dell'Aeronautica,   contenente   gli   elementi   di
programmazione per l'emanazione di un bando di reclutamento,  per  il
2020, di ottocento VFP 1 nell'Aeronautica militare; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  ministri -
Dipartimento della funzione pubblica  del  24  aprile  2018,  recante
«Linee guida di  indirizzo  amministrativo  sullo  svolgimento  delle
prove concorsuali e  sulla  valutazione  dei  titoli,  ispirate  alle
migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia  di
reclutamento del  personale,  nel  rispetto  della  normativa,  anche
regolamentare, vigente in materia»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  Reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390,  concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della Direzione generale per il personale militare (DGPM); 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1.  Per  il  2020   e'   indetto   un   bando   di   reclutamento
nell'Aeronautica Militare di ottocento VFP 1, di cui: 
      a)  settecentosessanta  «ordinari»  per  categorie  varie   che
saranno assegnate dalla Forza armata; 
      b) trenta per il settore d'impiego «incursori». 
    2. Il reclutamento e' effettuato in  un  unico  blocco,  con  due
distinti incorporamenti, cosi' suddivisi: 
      1° incorporamento, previsto nel mese  di  maggio  2020,  per  i
primi quattrocento  candidati  idonei  utilmente  classificati  nella
graduatoria di merito per «VFP 1 ordinari»; 
      2° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2020,  per  i
secondi quattrocento candidati idonei  utilmente  classificati  nella
graduatoria di merito, di  cui  trecentosettanta  posti  per  «VFP  1
ordinari» e trenta per il settore d'impiego «incursori». 
    La domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  22
ottobre 2019 al 20 novembre 2019, per i nati dal 20 novembre 1994  al
20 novembre 2001, estremi compresi. 
    3. Il 10%  dei  posti  disponibili  e'  riservato  alle  seguenti
categorie previste dall'art. 702 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66:  diplomati  presso  le  scuole   militari;   assistiti
dell'Opera Nazionale di assistenza per gli  Orfani  dei  Militari  di
Carriera dell'Esercito; assistiti  dell'Istituto  Andrea  Doria,  per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della  Marina
Militare;  assistiti  dell'Opera  Nazionale  figli  degli   aviatori;
assistiti dell'Opera Nazionale  di  assistenza  per  gli  Orfani  dei
Militari dell'Arma dei Carabinieri; figli  di  militari  deceduti  in
servizio. 
    In  caso  di  mancanza,  anche  parziale,  di  candidati   idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei,   secondo
l'ordine di graduatoria. 
    4.  Le  domande  devono  essere  presentate,  entro  il   termine
previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
    5. I candidati che intendano concorrere per il settore  d'impiego
«VFP 1 incursori»  possono  esprimere  tale  gradimento  in  sede  di
presentazione della domanda, accettando di sottoporsi alle  selezioni
comuni per il rilascio  dell'idoneita'  quale  «VFP  1  ordinario»  e
proseguendo  l'iter  selettivo  specifico  previsto  per  il  settore
«incursori».  Qualora  idonei  vincitori  per  il  settore  d'impiego
«incursori», saranno assegnati a detto settore; qualora idonei  quali
VFP 1 «ordinari» ma  inidonei  per  il  settore  «incursori»,  ovvero
idonei non vincitori  per  detto  settore,  saranno  collocati  nella
graduatoria generale VFP 1 «ordinari» di cui al  successivo  art.  6,
lettera d) e assegnati, se vincitori, a detto settore d'impiego. 
    6. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. 
    In tal caso, l'Amministrazione della Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione  nel  sito  internet   del   Ministero   della   difesa
(www.difesa.it  area  siti  di  interesse  e  approfondimenti,   link
concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e
truppa), che avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti  per  gli
interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    7. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.