Il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
 
    Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo
art. 22; 
    Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015  (1)  del CNF  sui
corsi per l'iscrizione all'Albo speciale ed in particolare  l'art.  2
che istituisce la Scuola Superiore dell'Avvocatura per  Cassazionisti
che opera mediante un Consiglio di sezione; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e l'art. 15  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
contenente adempimenti in  materia  di  certificati  e  dichiarazioni
sostitutive; 
    indice  una  procedura  selettiva  per  l'ammissione   al   corso
propedeutico all'iscrizione  nell'Albo  speciale  per  il  patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma  2,
della legge n. 247, del 31 dicembre 2012. 
 
                               Art. 1 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    Sono ammessi a partecipare al corso  gli  iscritti  all'Albo  che
abbiano maturato i requisiti previsti dalla  legge  e  precisati  dal
successivo comma 2. 
    Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi: 
      a) l'iscrizione all'Albo ordinario o all'elenco speciale  degli
avvocati di enti pubblici da almeno otto anni; 
      b)  non  aver  riportato,  negli  ultimi  tre  anni,   sanzioni
disciplinari definitive interdittive; 
      c) non essere  soggetto,  al  momento  di  presentazione  della
domanda, a sospensione cautelare e non essere  sospeso  dall'Albo  ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012; 
      d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i
criteri di cui al comma successivo; 
      e) di godere dei diritti civili e politici. 
    Ai fini dell'accesso  al  corso,  sono  criteri  di  effettivita'
nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del  comma
precedente: 
      1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni,  almeno  dieci
giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile; 
      2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni,  almeno  venti
giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale; 
      3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni,  almeno  venti
giudizi  dinanzi  alle   giurisdizioni   amministrative,   tributarie
regionali e contabili. 
    I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione. 
    La documentazione comprovante il possesso dei  requisiti  di  cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) deve essere  prodotta,  al  momento
della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni;  il
CNF si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli circa  la
veridicita'  del  contenuto  delle   stesse;   in   caso   di   falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli  articoli
483, 485, e 486 del codice penale. 
    I  candidati  sono  ammessi  con  riserva  dell'accertamento  dei
requisiti prescritti. 
    Il CNF puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione dal corso  per  difetto  dei  requisiti  prescritti  dal
bando. 

(1) Cosi' come modificato con delibera del CNF del 14 giugno 2019.