IL DIRETTORE GENERALE degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 e' consentito il ricorso, «all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione», e l'art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi», nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale cosi' come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e in particolare l'art. 7, concernente le prove concorsuali, e l'art. 9, concernente le commissioni esaminatrici; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, invio obbligatorio per l'assunzione nelle PP.AA. centrali; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 - Supplemento ordinario - n. 153, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007 - Supplemento ordinario - n. 155, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la pubblica Amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l'equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270, per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011; Visto il decreto-legge 18 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri, nonche' il C.C.N.L. del comparto funzioni centrali 2016-2018 (ex comparto Ministeri), sottoscritto il 12 febbraio 2018, ed i C.C.N.L. degli altri comparti del pubblico impiego contrattualizzato; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali»; Visto l'art. 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo cui «Per le inderogabili esigenze dell'attivita' di controllo a tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di n. 57 unita' di personale, nel limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»; Viste le note del Ministro per la pubblica amministrazione prot. n. 2099 dell'11 giugno 2019 e prot. n. 2305 del 21 giugno 2019 con le quali e' stato concesso a questo Ministero il reclutamento in autonomia delle unita' di personale autorizzate ex art. 1, comma 669 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso per il reclutamento di dieci funzionari amministrativi nel ruolo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto il concorso pubblico, per esami, a dieci posti per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo - terza area funzionale, fascia retributiva F1 - presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da assegnare ai seguenti uffici e ripartiti tra le rispettive sedi: quattro posti amministrazione centrale; due posti ufficio ICQRF nord-ovest (1 sede di Torino, 1 sede di Asti); un posto ufficio ICQRF nord-est (sede di Conegliano/Susegana); un posto ufficio ICQRF Toscana e Umbria (sede di Firenze); un posto ufficio Italia Meridionale (sede di Napoli); un posto ufficio ICQRF Sicilia (sede di Palermo). 2. Il 30 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale inquadrato nel ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei profili professionali della seconda area funzionale ed in possesso del titolo di studio di cui all'art. 3 del bando. 3. L'amministrazione si riserva la facolta' di revocare il presente bando, nonche' di modificare o di coprire parzialmente le sedi indicate al comma 1, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.