IL DIRETTORE GENERALE 
      degli affari generali, delle risorse umane e strumentali 
       e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  della  amministrazioni
pubbliche», e, in particolare, l'art. 35 concernente il  reclutamento
del personale nelle pubbliche amministrazioni,  ove  al  comma  3  e'
consentito il ricorso, «all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme  di  preselezione»,  e  l'art.  37,  che  ha
stabilito che i  bandi  di  concorso  per  l'accesso  alle  pubbliche
amministrazioni  prevedano  l'accertamento  della  conoscenza   della
lingua inglese,  nonche',  ove  opportuno  in  relazione  al  profilo
professionale richiesto, di altre lingue straniere; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e diritto di  accesso  ai  documenti  amministrativi»,
nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, recante il regolamento per la disciplina in materia  di  accesso
ai documenti amministrativi; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni,
concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione  ai
concorsi,   nonche'   alla   carriera   direttiva   nella    pubblica
amministrazione"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i  diritti  delle  persone  disabili,  come  integrata  dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174,  e  successive  modificazioni,  concernente
«Regolamento recante norme sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati
membri  dell'Unione  europea   ai   posti   di   lavoro   presso   le
amministrazioni pubbliche» ed in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera a); 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
Codice  dell'amministrazione  digitale  cosi'  come  modificato   dal
decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e  donna»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  nonche'  il  decreto  legislativo  25
gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa
al principio delle pari opportunita' e della parita'  di  trattamento
fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
riordino della  disciplina  sul  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto  il  regolamento  27  aprile  2016,  n.   2016/679/UE   del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il
regolamento    sull'accesso    agli    impieghi    nelle    pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi e in particolare l'art. 7, concernente le prove concorsuali,
e l'art. 9, concernente le commissioni esaminatrici; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed  integrazioni,
ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio  per  via  telematica
delle  domande  di  partecipazione  a  selezioni   e   concorsi   per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, invio obbligatorio  per
l'assunzione nelle PP.AA. centrali; 
    Visto il decreto del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  6
luglio 2007 - Supplemento ordinario - n. 153, recante «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie»; 
    Visto il decreto del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  157  del  9
luglio 2007 - Supplemento ordinario - n. 155, recante «Determinazione
delle classi di laurea magistrale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e  del  Ministro  per  la  pubblica  Amministrazione  e
l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
7 ottobre 2009, n. 233, recante equiparazioni tra diplomi  di  lauree
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e  lauree  magistrali,  ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
7 ottobre 2009, n. 233,  recante  l'equiparazione  tra  classi  delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui
all'ex decreto n. 270/2004 ai fini della partecipazione  ai  pubblici
concorsi; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Ritenuto di dover precisare che ai fini  del  presente  bando  si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di  durata
non inferiore a quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
per laurea  specialistica  (LS),  il  titolo  accademico,  di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270, per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a  ciclo  unico
della durata di cinque anni o di  sei  anni,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale  2
marzo 2011; 
    Visto il decreto-legge 18 luglio 2018, n. 86, coordinato  con  la
legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, con il quale il  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ha  assunto  la
denominazione  di  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo; 
    Visti i Contratti collettivi nazionali  di  lavoro  del  comparto
Ministeri,  nonche'  il  C.C.N.L.  del  comparto  funzioni   centrali
2016-2018 (ex comparto Ministeri), sottoscritto il 12 febbraio  2018,
ed  i  C.C.N.L.   degli   altri   comparti   del   pubblico   impiego
contrattualizzato; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della
funzione  pubblica  contenente  le  «Linee  guida   sulle   procedure
concorsuali»; 
    Visto l'art. 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
secondo cui «Per le inderogabili esigenze dell'attivita' di controllo
a  tutela  della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari   e   della
reputazione del  made  in  Italy,  il  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo e' autorizzato a reclutare  e  ad
assumere un numero massimo di n. 57 unita' di personale,  nel  limite
di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»; 
    Viste le note del Ministro per la pubblica amministrazione  prot.
n. 2099 dell'11 giugno 2019 e prot. n. 2305 del 21 giugno 2019 con le
quali e'  stato  concesso  a  questo  Ministero  il  reclutamento  in
autonomia delle unita' di personale autorizzate ex art. 1, comma  669
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
    Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso
per il reclutamento di dieci funzionari amministrativi nel ruolo  del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto il concorso pubblico, per esami, a dieci posti  per
l'accesso al profilo professionale di  funzionario  amministrativo  -
terza area funzionale, fascia retributiva F1 - presso il Dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione frodi dei prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, da assegnare  ai  seguenti
uffici e ripartiti tra le rispettive sedi: 
      quattro posti amministrazione centrale; 
      due posti ufficio ICQRF nord-ovest (1 sede di Torino, 1 sede di
Asti); 
      un posto ufficio ICQRF nord-est (sede di Conegliano/Susegana); 
      un posto ufficio ICQRF Toscana e Umbria (sede di Firenze); 
      un posto ufficio Italia Meridionale (sede di Napoli); 
      un posto ufficio ICQRF Sicilia (sede di Palermo). 
    2. Il 30 per cento dei posti messi a  concorso  e'  riservato  al
personale inquadrato nel ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  nei
profili professionali della seconda area funzionale  ed  in  possesso
del titolo di studio di cui all'art. 3 del bando. 
    3. L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  revocare  il
presente bando, nonche' di modificare o di  coprire  parzialmente  le
sedi indicate  al  comma  1,  in  ragione  di  sopravvenute  esigenze
organizzative.