IL SOSTITUTO DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto l'art. 97  della  Costituzione  della  Repubblica  italiana
sull'accesso  alle   pubbliche   amministrazioni   tramite   concorso
pubblico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni  e  integrazioni  introdotte  ai  sensi   del   decreto
legislativo  25  maggio  2017,  n.   75,   recante   Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei  concorsi  unici  e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a  favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate e  la  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri 24 luglio 1999, n.  6,  sull'applicazione  dell'art.  20  ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, con  cui  e'  stato  adottato  il  Regolamento
recante  norme  sull'accesso  dei  cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione europea ai posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni
pubbliche; 
    Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle  pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della  legge  28
novembre 2005, n. 246; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184 concernente il regolamento recante disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,  concernente
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati)»
che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  codice
dell'amministrazione digitale; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento della funzione pubblica n. 12,  del  2  settembre  2010,
relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione; 
    Visto l'art. 48 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  che  ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
    Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'agenzia, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del
decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29
marzo 2012, n. 53, del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri per la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e
dell'economia e delle finanze; 
    Visto il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016); 
    Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019,
con cui il dott. Renato  Massimi  e'  stato  nominato  sostituto  del
direttore  generale  dell'AIFA  nelle  more  dell'espletamento  della
procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
    Visto il decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in  particolare,
l'art. 9-duodecies, comma 1,  che  determina  la  dotazione  organica
dell'Agenzia, nel  numero  di  seicentotrenta  unita',  «al  fine  di
consentire  il  corretto  svolgimento   delle   funzioni   attribuite
all'Agenzia e di adeguare il  numero  dei  dipendenti  agli  standard
delle altre agenzie regolatorie europee»; 
    Visto il comma 2 del predetto art. 9-duodecies,  come  modificato
dall'art. 1, comma 1137, lettere a) e b),  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, a mente  del  quale  «nel  quadriennio  2016-2019,  nel
rispetto della  programmazione  triennale  del  fabbisogno  e  previo
espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  al
fine di favorire una  maggiore  e  piu'  ampia  valorizzazione  della
professionalita' acquisita dal personale con contratto  di  lavoro  a
tempo determinato stipulato ai  sensi  dell'art.  48,  comma  7,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  l'Agenzia  puo'
bandire, in deroga alle procedure di mobilita' di  cui  all'art.  30,
comma 2-bis, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,  nonche'  di  ogni  altra  procedura   per
l'assorbimento  del  personale  in  esubero   dalle   amministrazioni
pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria  dotazione
organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per  assunzioni
a tempo indeterminato di personale, con  una  riserva  di  posti  non
superiore al 50 per cento per il personale non  di  ruolo  che,  alla
data di pubblicazione del  bando  di  concorso,  presti  servizio,  a
qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa agenzia»; 
    Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6,  con  la  quale  il
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha adottato la ripartizione
della dotazione organica  dell'agenzia,  come  determinata  dall'art.
9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato; 
    Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n.  36,  con  la  quale  il
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha approvato la proposta di
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
aprile 2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche; 
    Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13,  con  la  quale  il
Consiglio   di   amministrazione   dell'Agenzia   ha   approvato   la
rimodulazione  della  Programmazione  triennale  del  fabbisogno   di
personale 2016-2018; 
    Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e  del
27 luglio  2017,  con  le  quali  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  il  Ministero
dell'economia  e  finanze,  hanno  espresso  parere  favorevole  alla
succitata rimodulazione della Programmazione triennale; 
    Vista la deliberazione n. 10 del 27 marzo 2019, con la  quale  il
Consiglio di  amministrazione  dell'agenzia  ha  approvato  la  nuova
ripartizione  della  dotazione  organica  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, che ha previsto, tra l'altro, un aumento di undici posti  di
dirigente   sanitario   biologo   (gia'   dirigente   biologo   delle
professionalita' sanitarie); 
    Vista la nota n.  5296  del  28  maggio  2019  con  la  quale  il
Ministero  della  salute  acquisito   il   concerto   del   Ministero
dell'economia  e   finanze   e   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, reso con note rispettivamente del  16  e  21  maggio
2019, ai sensi dell'art. 22 del  decreto  ministeriale  20  settembre
2004, n. 245 ha comunicato l'approvazione  della  nuova  ripartizione
della dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco; 
    Viste le note n. HR/61680/P del 30 maggio 2019 e n.  82315/P  del
17  luglio  2019,  concernenti  l'attivazione  della   procedura   di
reclutamento delle citate unita' di personale; 
    Vista la nota n. HR/115225/P del 16 ottobre 2019,  con  la  quale
l'Agenzia italiana del farmaco comunicava, tra l'altro, l'avvio della
procedura di reclutamento delle citate unita' di personale; 
    Tenuto conto dell'esito delle  procedure  di  assunzione  tramite
scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'agenzia; 
    Rilevato   l'interesse   prioritario   dell'amministrazione    di
continuare ad avvalersi di personale non di ruolo  che  ha  acquisito
nel tempo competenza ed esperienza professionale specifica; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica  amministrazione,  con  la  quale  sono
state emanate linee guida sulle procedure concorsuali; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183  e,  in  particolare,  il
comma 45 dell'art. 4, che ha stabilito il versamento di un diritto di
segreteria per la copertura delle spese della procedura  relativa  ai
concorsi  per  il  reclutamento  del  personale  dirigenziale   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visti i vigenti C.C.N.L. - Area I - Dirigenza ed in  particolare,
la  Parte  seconda -  Sezioni  speciali,   Sezione   Prima,   recante
«Dirigenti  delle  professionalita'  sanitarie  del  Ministero  della
salute  inquadrati  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  8  del  decreto
legislativo n.  502  del  1992»,  del  C.C.N.L.  per  il  quadriennio
normativo 2002/2005, sottoscritto in data 21 aprile 2006, relativo al
personale Dirigente dell'Area 1; 
    Vista la determinazione del direttore generale 6 luglio 2016,  n.
899, in materia di incarichi dirigenziali dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, ed in particolare degli incarichi da conferire ai  dirigenti
delle professionalita' sanitarie; 
    Ritenuto necessario bandire un concorso pubblico, per  titoli  ed
esami, per il conferimento di undici posti a  tempo  indeterminato  e
pieno  nel  profilo  di  dirigente  biologo  delle   professionalita'
sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia italiana del farmaco; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                 Posti a concorso e relative riserve 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli  ed  esami  per  il
conferimento di undici  posti  a  tempo  indeterminato  e  pieno  nel
profilo di dirigente sanitario biologo (gia' dirigente biologo  delle
professionalita' sanitarie)  nel  ruolo  dei  dirigenti  dell'Agenzia
italiana del farmaco. 
    2. Ai sensi dell'art. 9-duodecies  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, il 50% dei posti e' riservato al personale non di ruolo
che alla data di pubblicazione del bando di concorso presti  servizio
presso l'Agenzia  italiana  del  farmaco  da  almeno  sei  mesi  e  a
qualunque  titolo,  ivi  compresi  i   titolari   di   contratto   di
somministrazione di lavoro. 
    3. Il predetto titolo di riserva sara' tenuto  in  considerazione
solo se espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione. 
    4. I posti eventualmente non coperti per  mancanza  di  candidati
riservatari  risultati  idonei  saranno  assegnati  ad  altri  idonei
secondo l'ordine della graduatoria finale.