IL PRESIDENTE 
 
    Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,  che  approva  il
testo  unico  delle  leggi  sul  Consiglio  di  Stato,   nonche'   il
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942,
n. 444; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  Statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico; 
    Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali; 
    Visti il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080, la legge 2 aprile 1979, n. 97, la  legge  19  febbraio
1981, n. 27 e la legge 6 agosto 1984, n. 425; 
    Visto l'art. 145 del decreto del Presidente della  Repubblica  21
aprile 1973, n. 1092; 
    Visto l'art. 19, comma 1, n. 3) della legge 27  aprile  1982,  n.
186, come modificato dall'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dall'art.  1  della  legge  23
febbraio 2006, n. 51; 
    Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19  del  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68,  concernente  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso  a
Consigliere di Stato; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto l'art. 14, comma 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    Visto l'art. 1, comma 15 della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
    Visto  l'art.  42  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2013 ed, in particolare, l'art. 7; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  679/2016  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire l'accesso degli utenti ed, in particolare, delle persone con
disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Presidente della  Repubblica  1°
marzo 2005, n. 75; 
    Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  Codice
dell'amministrazione digitale; 
    Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016  «relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto l'art. 1, comma 480 della legge n. 205/2017 con  il  quale,
al fine di  agevolare  la  definizione  dei  processi  amministrativi
pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, a decorrere  dal  1°
gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982,  n.
186, il numero dei Presidenti di sezione del Consiglio  di  Stato  e'
aumentato di una unita', quello dei Consiglieri  di  Stato  di  sette
unita', quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali
di quindici unita'; 
    Visto l'art. 1, comma 484 della richiamata legge n. 205/2017  ove
si prevede che agli oneri di cui al comma 483  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo  delle  risorse  provenienti  dall'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 10, secondo periodo  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte  nel  bilancio  autonomo
del Consiglio  di  Stato,  per  la  quota  destinata  alle  spese  di
funzionamento degli uffici giudiziari; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 ed, in particolare,  l'art.  1,
comma 320; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 ed, in particolare,
l'art. 22, che inserisce il  comma  320-bis  nella  citata  legge  n.
145/2018, modificando e sostituendo la tabella A allegata alla  legge
n. 186/1982,  recante  ruolo  del  personale  di  Magistratura  della
giustizia amministrativa; 
    Vista la delibera del Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
amministrativa n. 90, adottata nella seduta dell'11 ottobre 2019; 
    Vista la  delibera  n.  9  del  19  febbraio  2020,  di  parziale
integrazione e modifica della  ripartizione  dei  posti  vacanti  del
personale di Magistratura presso il Consiglio di Stato  di  cui  alla
predetta delibera n. 90/2019; 
    Visto  l'accordo  di  contitolarita'  nel  trattamento  dei  dati
personali ai sensi dell'art. 26 del  regolamento  (UE)  n.  679/2016,
stipulato in data 10 aprile 2020, tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri  ed  il  Consiglio  di  Stato  -  Tribunali   amministrativi
regionali; 
    Visto l'art. 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
recante misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19,  in  materia  di  procedure  concorsuali,  che  prevede  la
sospensione delle procedure concorsuali; 
    Ritenuto di dover indire,  nei  termini  previsti  dall'art.  19,
comma 1, n. 3) della legge  n.  186/1982,  il  bando  di  concorso  a
Consigliere di Stato, differendo i  termini  di  presentazione  delle
domande  di  partecipazione,  in  considerazione   della   disciplina
emergenziale vigente; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' bandito un concorso, per titoli  ed  esami,  a  tre  posti  di
Consigliere di Stato. 
    Al  concorso  possono  partecipare  i  Magistrati  dei  Tribunali
amministrativi  regionali  con  almeno  un  anno  di  anzianita',   i
Magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
i Magistrati della Corte dei conti, nonche' gli Avvocati dello  Stato
con almeno  un  anno  di  anzianita',  i  funzionari  della  carriera
direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con
almeno  quattro  anni  di  anzianita',  nonche'  i  funzionari  delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo  e  degli
enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni  di
anzianita' in tale qualifica  ovvero  nella  ex  carriera  direttiva,
appartenenti a carriere per l'accesso  alle  quali  e'  richiesta  la
laurea in giurisprudenza.