IL CAPO DIPARTIMENTO
per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti,
concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle
scuole di ogni ordine e grado;
Visto l'art. 4, comma 1-quater, lettera c),del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei
lavoratori e delle imprese»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili», e il relativo regolamento di
esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, concernente
il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'art.
37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese e, ove opportuno in relazione al profilo
professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonche' l'art.
38;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78
CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante
attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2005/36/CE;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
«Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile», ed in particolare l'art. 32;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante
«Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio
scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010» convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 e, in
particolare, l'art. 1, comma 4-quinquies, in base al quale «a
decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non e' consentita la
permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno
gia' stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi
tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», ed in particolare gli articoli
678, comma 9 e 1014;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» ed in particolare
l'art. 8, comma 1, che prevede, che «le domande e i relativi allegati
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno
2012 sono inviate esclusivamente per via telematica»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti», convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 87, comma 5;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera t);
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in
particolare, l'art. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in
particolare l'art. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e del Tesoro del 10
marzo 1997, concernente, in particolare, la validita' permanente, ai
fini dell'ammissione ai concorsi ordinari, dei titoli di studio di
scuola e di istituto magistrale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l'art. 4 recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli
ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento
concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge
24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per lo
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalita'
di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attivita'
formative e criteri per la valutazione del personale docente ed
educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'art. 1,
comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre
2016, n. 5388, ed analoghe, con le quali si afferma l'equiparazione
tra il diploma magistrale e il diploma di maturita' linguistica
conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione
attivati presso gli istituti magistrali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante «Disposizioni
concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 aprile 2019, n. 327, recante «Disposizioni
concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto
comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 aprile 2019, n. 329, recante «Requisiti dei
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed
esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 9 aprile 2019, n. 330, recante disposizioni sulla
«Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli
ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle
scuole dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno»
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 20 aprile 2020 n. 200, recante «Tabella dei titoli
valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli
del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto
comune e di sostegno»;
Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11
giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 2 luglio 2019,
Reg. ne Prev. n. 1.406, con il quale si autorizzano le procedure per
il reclutamento per n. 16.959 unita' di personale docente nella
scuola dell'infanzia e primaria;
Considerato che il predetto contingente e' stato ricalcolato in
applicazione dell'art. 1, commi 18 e 18-quater del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159;
Considerato che, pertanto, per il biennio 2020/2021, 2021/2022 e'
stata rilevata la previsione di disponibilita' da destinare alle
procedure concorsuali relative alla scuola dell'infanzia, pari a n.
1.926 unita' e alla scuola primaria pari a n. 10.937 unita', come
riportate nei prospetti allegati;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola per il triennio 2016/2018 del
19 aprile 2018;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21
aprile 2020;
Considerato che risulta vacante il posto di Direttore Generale
per il Personale Scolastico;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione;
c) Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d) Decreto Legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici
regionali;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR
o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
g) Pago In Rete: Sistema per i pagamenti telematici a favore
del Ministero e delle Istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei
pagamenti della Pubblica Amministrazione PAgoPA.