IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della Pubblica Sicurezza 
 
    Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli
ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante  «Aumento
dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,
disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di
polizia giudiziaria»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di  sviluppo»,   e   in
particolare l'art. 8, concernente  l'invio,  esclusivamente  per  via
telematica, delle domande di partecipazione a  selezioni  e  concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», ed, in particolare, l'art. 46, comma 1, nel  quale  e'  previsto
che l'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere  dei  medici  e
dei medici veterinari di Polizia avvenga mediante concorso  pubblico,
per titoli ed esami; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive», a norma dell'art.  8,  comma
6, della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive», a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e,  in  particolare
l'art. 7, comma 1, lettere v) e z), che modifica gli articoli 46 e 47
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei
ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di  Stato,  a
norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre
1997, n. 354, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzionale  negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza  delle
due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 338, recante «Ordinamento dei  ruoli  professionali  dei  sanitari
della Polizia di Stato» ; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n 184, contenente il «Regolamento recante disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.
415, recante  «Regolamento  per  la  disciplina  delle  categorie  di
documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
ed, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie  di  documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente «Regolamento per i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi  di
laurea magistrale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante
l'equiparazione tra i diplomi di lauree di vecchio ordinamento lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103, «Regolamento recante norme per l'individuazione  dei  limiti  di
eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e
carriere del personale della Polizia di Stato»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante  «Disciplina
dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari  di  Polizia,
dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari
di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia
di Stato»; 
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per l'assunzione di quarantadue medici della Polizia
di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'assunzione  di quarantadue  medici  da  immettere  nella  qualifica
iniziale della carriera dei medici della Polizia di Stato, aperto  ai
cittadini italiani in possesso dei requisiti elencati  al  successivo
art. 3, esclusi quelli ivi indicati al comma 1, lettere j) e k),  per
le seguenti specializzazioni: 
      medicina del lavoro: quindici posti; 
      medicina legale: quattordici posti; 
      psichiatria: cinque posti; 
      ortopedia: due posti; 
      dermatologia: un posto; 
      medicina interna ed equipollenti: un posto; 
      chirurgia generale ed equipollenti: un posto; 
      malattie infettive: un posto; 
      medicina dello sport: un posto; 
      fisiatria: un posto. 
    2. Nell'ambito dei posti di  cui  al  comma  precedente,  quattro
posti sono riservati al personale del ruolo degli ispettori tecnici -
settore sanitario, nonche'  del  ruolo  direttivo  tecnico -  settore
sanitario della Polizia di Stato, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera ttt-ter), del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  95  e
quattro posti sono riservati ai restanti ruoli della Polizia di Stato
con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque  anni.
Il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 3.