IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 338, recante «Ordinamento dei  ruoli  professionali  dei  sanitari
della Polizia di Stato»; 
    Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,  concernente
«Modifiche alle norme sullo stato giuridico  e  sull'avanzamento  dei
vicebrigadieri, dei graduati  e  militari  di  truppa  dell'Arma  dei
carabinieri e del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  relative  alla
Polizia di Stato, al Corpo  degli  agenti  di  custodia  e  al  Corpo
forestale dello Stato»; 
    Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre  1990,  n.  359,
recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle  forze
di polizia,  disposizioni  per  lo  snellimento  delle  procedure  di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle
sezioni di polizia giudiziaria»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», ed, in particolare,  l'art.  46,  nel  quale  e'  previsto,  tra
l'altro, che l'accesso alle qualifiche iniziali  delle  carriere  dei
medici e dei medici veterinari di Polizia avvenga  mediante  concorso
pubblico per titoli ed esami; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in  particolare,  l'art.  35,  comma  6
circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e  l'art.  37  sull'accertamento,  nei   pubblici   concorsi,   della
conoscenza da parte dei candidati dell'uso  delle  apparecchiature  e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno  una  lingua
straniera; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE», 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 2049; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e  di  sviluppo»,
e, in particolare, l'art. 8, e successive modificazioni,  concernente
l'invio,  esclusivamente  per  via  telematica,  delle   domande   di
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche» e, in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,
lettere ttt-bis) e ttt-quater) e l'art. 3, commi 6, 7-bis e seguenti; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e,  in  particolare
l'art. 7, comma 1, lettere v) e z), che modifica gli articoli 46 e 47
del decreto legislativo n. 334 del 2000; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n 184, contenente il «Regolamento recante disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.
415, recante  «Regolamento  per  la  disciplina  delle  categorie  di
documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
e, in particolare, l'art. 4, concernente le  categorie  di  documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente «Regolamento per i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi  di
laurea magistrale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante
l'equiparazione tra i diplomi di  laurea  di  vecchio  ordinamento  e
lauree specialistiche e lauree magistrali per  la  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai  ruoli  e
carriere del personale della Polizia di Stato»; 
    Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018  recante  «Disciplina
dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari  di  polizia,
dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari
di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della polizia
di stato»; 
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami,  per  l'assunzione  di sette  medici  veterinari  di
Polizia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'assunzione di sette medici veterinari da immettere nella  qualifica
iniziale della carriera dei medici veterinari di Polizia,  aperto  ai
cittadini italiani in possesso dei requisiti elencati  al  successivo
art. 2, con esclusione di quelli ivi indicati al comma 1, lettera l). 
    2. Nell'ambito  dei  posti  di  cui  al  comma  precedente,  sono
riservati al personale della Polizia di  Stato  un  posto,  ai  sensi
dell'art. 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, per  il  personale  della  Polizia  di  Stato  in  possesso  del
prescritto   diploma   di   laurea   e    dell'iscrizione    all'albo
professionale, con un'anzianita' di servizio effettivo non  inferiore
a cinque anni, e altri due posti, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera ttt-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95  per
il personale della Polizia di Stato in possesso del  previsto  titolo
di studio con un'esperienza nel settore non inferiore a  dieci  anni.
Il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 2. 
    3. Qualora i posti oggetto delle riserve  previste  nel  presente
bando,  non  fossero  coperti  per  mancanza  di  vincitori   saranno
assegnati  agli  altri  candidati  idonei,  seguendo  l'ordine  della
graduatoria finale di merito.