LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto, in particolare, l'art. 35, comma  5,  del  citato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che,  tra  l'altro,  disciplina  la
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
««Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare,  l'art.  74,  comma  7-ter,
secondo cui, tra l'altro,  le  procedure  concorsuali  sono  volte  a
valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti  specifici  e
di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle
manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con  il  profilo
professionale da reclutare. Le predette procedure  sono  svolte,  ove
possibile,  con  l'ausilio  di  strumentazione  informatica   e   con
l'eventuale supporto di societa' e professionalita' specializzate  in
materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane; 
    Visto l'art. 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute  e  sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17  luglio  2020,  n.  77,  in  materia  di  semplificazione  e
svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica  delle  procedure
concorsuali della Commissione RIPAM; 
    Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  maggio
1994, n. 487, concernente il «regolamento recante norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2018, n. 78, che  disciplina,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004
n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile  ad
ognuno di essi, nell'ambito del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'art. 28,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,  n.  70,  le
scuole   di   specializzazione   che   rilasciano   i   diplomi    di
specializzazione che consentono la  partecipazione  al  concorso  per
titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina  la  Commissione
RIPAM e ne definisce le competenze; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 marzo 2020, emanato di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro  dell'interno,  con  il  quale  il  Pref.
dott.ssa Maria Grazia Nicolo',  in  qualita'  di  rappresentante  del
Ministero dell'interno,  e'  nominata  componente  della  Commissione
RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2  dicembre  2019,
in sostituzione del Pref. dott.ssa Maria Tirone; 
    Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n.  32,  convertito  dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l'art. 18,  comma  1,
che prevede che il Centro di formazione e studi - FORMEZ subentra nei
rapporti  attivi  e  passivi   riferibili   al   Consorzio   per   la
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e in particolare l'art.  3  e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo  occupazionali  a  favore
delle categorie protette; 
    Atteso che con  nota  prot.  n.  27624  del  22  luglio  2020  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in  considerazione  di  quanto
risulta dal prospetto informativo 2019, manifesta  l'intendimento  di
riservare n. 1 posto nell'ambito della procedura selettiva di cui  al
presente bando per  la  copertura  della  quota  di  riserva  di  cui
all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    Atteso che con nota prot.  n.  6355  del  26  febbraio  2020,  il
Ministero dello sviluppo economico attesta la copertura  delle  quote
d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge  12  marzo
1999, n.  68,  ferma  restando  la  verifica  della  copertura  delle
predette quote d'obbligo  all'atto  dell'assunzione  a  valere  sugli
idonei; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con  modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 25, comma
9, che aggiunge il comma 2-bis dell'art. 20 della  predetta  legge  5
febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione studi  (FORMEZ),  a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   «Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di  trattamento  delle  persone,  indipendentemente  dalla
razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la parita' di trattamento in materia di occupazione e  condizione
di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
«regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  concernente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,   n.   133   recante
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza  strategica»  e,  in  particolare,  l'art.  2,   comma   1,
concernente  l'assunzione   di   personale   per   le   esigenze   di
funzionamento del Centro di valutazione  e  certificazione  nazionale
(CVCN) e della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    Vista la nota n. 40817 del 22 novembre 2019 con cui il  Ministero
dello sviluppo economico delega  alla  Commissione  Interministeriale
RIPAM l'espletamento della presente procedura concorsuale; 
    Vista la nota prot. n. 5135  del  3  febbraio  2020  con  cui  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  delega  alla   Commissione
Interministeriale  RIPAM  l'espletamento  della  presente   procedura
concorsuale; 
    Vista la nota prot. n. 6355 del 26 febbraio 2020 con la quale  il
Ministero dello sviluppo economico rappresenta  di  volersi  avvalere
della facolta' di deroga  all'espletamento  della  mobilita'  di  cui
all'art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 secondo
quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019,  n.
56; 
    Vista la comunicazione  del  28  luglio  2020  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  chiede  di  avvalersi  della
deroga di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, prevista dall'art. 3, comma 8, della legge 19  giugno  2019,  n.
56; 
    Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di concorso; 
    Espletati gli adempimenti e le procedure di cui  all'art.  34-bis
del citato decreto legislativo 165/2001; 
    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali; 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  complessive  settanta  unita'  di   personale   non
dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, di cui sessanta di  Area
III, posizione retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del  Ministero
dello  sviluppo  economico  e  dieci  di   categoria   A,   parametro
retributivo  F1,  da  inquadrare  dei  ruoli  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri nei profili di seguito specificati: 
      a)  profilo  funzionario  informatico/specialista  di   settore
scientifico   tecnologico   (Codice    CU/INFO)    per    complessive
quarantacinque unita', di  cui  trentacinque  da  inquadrare  con  il
profilo di funzionario informatico nell'Area III - F1 dei  ruoli  del
Ministero dello sviluppo economico e dieci, di cui una  riservata  ai
sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare con
il profilo di specialista di settore  scientifico  tecnologico  nella
categoria A - parametro retributivo F1 dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri,  in  possesso  di  competenze  specifiche  in
materia di: 
        tecniche di programmazione e conoscenza dei linguaggi  (Java,
C++, Python, PHP, Javascript); 
        basi di dati (SQL e NO-SQL); 
        sistemi operativi (Windows, Linux, Android, IOS); 
        crittografia applicata (tecniche crittografiche, meccanismi a
chiave); 
        tecniche di analisi forense; 
        reti locali: protocolli e protezione; 
        protocolli di rete (TCP/IP, OSPF, BGP, MPLS, ecc.); 
        aspetti connessi alla cyber security: tecniche di  attacco  e
mitigazione; 
        sicurezza in  ambito  5G,  IoT  ed  automazione  e  controllo
industriale (es. Scada); 
        sicurezza in ambito cloud; 
        metodologie  e  strumenti  di  vulnerability   assessment   e
penetration testing a livello di componenti e sistemi ICT; 
        conoscenza  della   normativa   in   materia   di   sicurezza
informatica e di protezione dei dati personali; 
        conoscenza della lingua inglese; 
      b) profilo funzionario tecnico (Codice CU/ELET) per complessive
quindici unita' con competenze in ambito elettronico,  da  inquadrare
nell'Area III - F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo  economico,
in possesso di competenze specifiche in materia di: 
        conoscenza di base nel campo delle tecnologie elettroniche; 
        analisi di circuiti integrati digitali e/o analogici sia  dal
punto di vista funzionale e sia topografico; 
        architettura dei processori; 
        strumentazione elettronica di test e tecniche di misura; 
        conoscenza di base sulla microscopia elettronica; 
        conoscenza  della   normativa   in   materia   di   sicurezza
informatica e di protezione dei dati personali; 
        conoscenza della lingua inglese. 
      c) profilo funzionario tecnico (Codice CU/TELE) per complessive
n. 10 (dieci) unita' con competenze in ambito  di  telecomunicazioni,
da inquadrare nell'Area III  -  F1  dei  ruoli  del  Ministero  dello
sviluppo economico, in possesso di competenze specifiche  in  materia
di: 
        reti di telecomunicazioni e protocolli (UMTS/LTE/5G); 
        principali standard di comunicazioni radio (GSM, UMTS, LTE); 
        reti radiomobili di nuova generazione: Cloud RAN, Small Cell,
NFV  (Network  Function  Virtualization),   SDN   (Software   Defined
Network), Heterogeneous Networks (Het Net), Mobile Edge Computing; 
        linguaggi di programmazione  ad  alto  livello  ai  fini  del
controllo e configurazione dell'infrastruttura  di  rete.  Protocolli
per sistemi di commutazione a pacchetto (OSPF, BGP, MPLS, Open Flow); 
        fondamenti di linguaggi di programmazione  ad  oggetti  (C++,
Java, Python, Javascript); 
        architetture logiche end-to-end per le reti 4G e 5G; 
        specifiche 3GPP per la RAN 4G e 5G; 
        architetture di rete Core (PC/EPC) e RAN (3G: nodeB, RNC; 4G:
enodeB); 
        interazioni RAN e Core Network; 
        tecniche cloud e SDN/NFV; 
        reti locali, protocolli e protezione; 
        protocolli di rete (TCP/IP, OSPF, BGP, MPLS, ecc); 
        aspetti connessi alla cybersecurity: tecniche  di  attacco  e
mitigazione; 
        sicurezza in  ambito  5G,  IoT  ed  automazione  e  controllo
industriale (es. Scada); 
        sicurezza in ambito Cloud; 
        conoscenza  della   normativa   in   materia   di   sicurezza
informatica e di protezione dei dati personali; 
        conoscenza della lingua inglese. 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente  all'atto
della formulazione delle graduatorie  finali  di  merito  di  cui  al
successivo art. 11, nel limite massimo del cinquanta  per  cento  dei
posti relativi a ciascun profilo.