IL DIRETTORE GENERALE 
                       dei rapporti di lavoro 
                    e delle relazioni industriali 
                      del Ministero del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
                     del Ministero della salute 
 
    Vista la legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  recante  «Norme  per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»; 
    Visto il decreto direttoriale del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali n. 1 del 30 gennaio 2020, con cui e' stata indetta,
per l'anno 2020, la sessione degli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 31 gennaio 2020; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35  e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera p); 
    Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottati in data 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020,  recanti  ulteriori
disposizioni attuative del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
    Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico e sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in
materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per   la
continuita'   della    gestione    accademica»,    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41  e,  in  particolare,
l'art. 6, comma 2-bis, ai sensi del  quale  «[...]  con  decreto  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministero della salute, possono  essere  definite,  per  la  sessione
dell'anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui  al  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e  le  modalita',
ivi comprese quelle a distanza, per lo  svolgimento  degli  esami  di
abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli  esperti
qualificati e dei medici autorizzati, nonche', anche in  deroga  alle
disposizioni  di  cui  alla   legge   11   gennaio   1979,   n.   12,
l'organizzazione e le modalita', ivi comprese quelle a distanza,  per
lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione  all'esercizio
della professione di consulente del lavoro.»; 
    Ritenuto di dare attuazione,  mediante  il  presente  decreto,  a
quanto previsto dal richiamato art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, al fine di stabilire  termini  e  modalita'  di
svolgimento dell'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio
della professione di  consulente  del  lavoro  per  l'anno  2020,  in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
    Sentito il Consiglio nazionale  dell'ordine  dei  consulenti  del
lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' di svolgimento degli esami di abilitazione per  l'esercizio
             della professione di consulente del lavoro 
 
    1.  In  deroga  alle  disposizioni   normative   vigenti   e   in
considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esame  di
Stato  per  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   di
consulente del lavoro di cui al decreto  direttoriale  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali n. 1  del  30  gennaio  2020  e'
costituito, per la  sessione  dell'anno  2020,  esclusivamente  dalla
prova orale. 
    2. Le commissioni di esame garantiscono  che  la  suddetta  prova
orale verta su tutte le materie indicate all'art.  2,  comma  3,  del
decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, al fine  di  accertare
l'acquisizione delle competenze, nozioni  e  abilita'  richieste  per
l'esercizio  della  professione  di  consulente  del  lavoro,   avuto
particolare riguardo alle materie per le quali  non  potranno  essere
sostenute le prove scritte.