I SEGRETARI GENERALI 
                        della Corte dei Conti 
                    e dell'Avvocatura dello Stato 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994,  n.  174,  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  Unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa»,  come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12  novembre  2011,  n.
183; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati), di seguito denominato il «Regolamento»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di  protezione  dei  dati  personali»,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante  disposizioni  di
«adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)   n.
2016/679»; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici»  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna» a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
aprile 2006, n. 184 «Regolamento recante  disciplina  in  materia  di
accesso agli atti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 1014, comma 3,  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n.  66,  «Codice  dell'ordinamento  militare»  che  prevede  la
riserva obbligatoria del trenta per cento dei  posti  in  favore  dei
militari congedati senza demerito; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  «Linee  guida  sulle
procedure concorsuali»; 
    Vista  la  legge  19  giugno  2019,  n.  56  «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Viste le note in data 7 maggio 2019 e  13  giugno  2019,  con  le
quali, rispettivamente, la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  -  Dipartimento   della   Ragioneria   dello   Stato,
autorizzano l'Avvocatura dello Stato ad assumere  personale  a  tempo
indeterminato tramite procedure concorsuali pubbliche per  titoli  ed
esami, a valere su risorse  stanziate  con  decreto  ministeriale  24
aprile 2018  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
    Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
delle aree funzionali della Corte dei conti, sottoscritto in data  12
novembre 2004, di definizione dei profili professionali; 
    Visto il contratto collettivo integrativo per la definizione  dei
nuovi profili professionali per il  personale  dell'Avvocatura  dello
Stato sottoscritto in data 27 maggio 2009; 
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  comparto
funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
    Vista la dotazione organica del  personale  amministrativo  della
Corte dei conti; 
    Vista  la  dotazione  organica   del   personale   amministrativo
dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il regolamento per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
degli  uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con   compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni  della  Corte  dei  conti
(deliberazione n. 1/DEL/2010 - Gazzetta Ufficiale  27  gennaio  2010,
S.O. n.  21,  come  modificata  con  deliberazione  n.  1/DEL/2011  -
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2011, n. 153); 
    Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664, recante «Ristrutturazione
dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
agosto 1989, n. 296, recante «Regolamento in materia di accesso  alle
qualifiche funzionali del  personale  amministrativo  dell'Avvocatura
dello Stato e di procedimenti  semplificati  di  accesso  alle  varie
qualifiche per il personale in servizio, a norma  degli  articoli  2,
comma 1, e 6, comma 2, della legge 15 ottobre 1986, n. 664»; 
    Vista la Convenzione prot. n. 24 del 3 giugno 2019, con la  quale
le Amministrazioni hanno convenuto di delegare alla Corte  dei  conti
la gestione della fase procedimentale di acquisizione  delle  domande
di partecipazione al  concorso  da  parte  dei  candidati  attraverso
l'apposito applicativo presente sul sito istituzionale  della  Corte,
denominato Portale «Concorsionline»; 
 
                             Decretano: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento  di  complessive  cinquantadue  unita'   di   personale,
caratterizzate  da  specifica   professionalita'   con   orientamento
giuridico-finanziario - contabile da inquadrare nell'area  funzionale
terza - fascia retributiva F1 - da destinare alle esigenze funzionali
degli  uffici  centrali  e  territoriali  della  Corte  dei  conti  e
dell'Avvocatura dello Stato. 
    2. I posti a concorso sono ripartiti come segue: 
      a) quaranta posti presso la Corte dei conti; 
      b) dodici posti presso l'Avvocatura dello Stato. 
    3. Il trenta per cento dei posti a concorso previsti per la Corte
dei conti e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo  dell'Amministrazione,
purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 
    4. Il cinquanta per cento  dei  posti  a  concorso  previsti  per
l'Avvocatura dello Stato e' riservato,  ai  sensi  dell'art.  24  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al  personale  di  ruolo
dell'Amministrazione,  purche'  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 3. 
    5. Si applica altresi', con riferimento  ai  posti  previsti  per
ciascuna delle Amministrazioni, la riserva in  favore  del  personale
militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 
    6. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale  di  cui
ai commi 3, 4 e 5, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 
    7. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve  fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.