IL DIRETTORE GENERALE 
                  del personale e della formazione 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto in particolare l'art.  36,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 165 del 2001, in materia di lavoro  pubblico  a  tempo
determinato; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione  del  testo  unico  di  cui
sopra e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18,  comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; 
    Tenuto conto, altresi', che sono avviate le procedure finalizzate
alla copertura delle quote d'obbligo di cui  gli  articoli  3  e  18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica
della   copertura   della   medesima   quota    d'obbligo    all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in  particolare,  l'art.  25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis  dell'art.  20  della  predetta
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'art. 50,  comma  1,  che  introduce
l'art.  16-octies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e  in
particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via  telematica  delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto del Ministero della giustizia 9  novembre  2017,
recante la «Rimodulazione dei profili professionali del personale non
dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonche' individuazione
di  nuovi  profili,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2-octies,   del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 agosto 2016, n. 161», che prevede, quale requisiti per
l'accesso  dall'esterno  al  profilo  di   operatore:   «Diploma   di
istruzione secondaria di primo grado»; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   «Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e  in  particolare
l'art. 255 (rubricato «Misure straordinarie per la celere definizione
e per  il  contenimento  della  durata  dei  procedimenti  giudiziari
pendenti»),  che  prevede  che  l'Amministrazione  procede   -   «con
contratto di lavoro a  tempo  determinato  della  durata  massima  di
ventiquattro  mesi,  anche  in  sovrannumero   rispetto   all'attuale
dotazione  organica   e   alle   assunzioni   gia'   programmate»   -
all'assunzione di un contingente massimo di 1.000 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale di area II/F1, secondo  le  procedure
previste  dalla  legge  28  febbraio  1987,  n.  56  ovvero  mediante
colloquio di idoneita' e valutazione dei titoli (tra i  quali  titoli
sono espressamente indicati quelli di cui all'art. 50, commi 1-quater
e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  nonche'
l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai  fini
dello svolgimento  delle  attivita'  di  tirocinio  e  collaborazione
presso gli uffici giudiziari, come attestato dai  capi  degli  uffici
medesimi); 
    Ritenuto che, per le ragioni di pressante necessita'  esplicitate
nella stessa decretazione di urgenza («Al fine di dare attuazione  ad
un programma di misure straordinarie per la celere definizione e  per
il contenimento della durata  dei  procedimenti  giudiziari  pendenti
nonche' per assicurare l'avvio della  digitalizzazione  del  processo
penale») e allo scopo di valorizzare  appieno  il  contributo  sinora
offerto e l'esperienza conseguita nell'ambito delle attivita'  svolte
presso  gli  Uffici  giudiziari,  risulta  opportuno  optare  per  la
procedura  di  reclutamento  mediante  colloquio   di   idoneita'   e
valutazione  dei  titoli  alternativamente  prevista  dalla  suddetta
disposizione; 
    Vista l'autorizzazione alla spesa di cui al comma  3  del  citato
art. 255 del decreto-legge n. 34 del 2020; 
    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto delle funzioni centrali; 
    Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196,  secondo  cui
«per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli  periferici  delle
varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle  d'Aosta,
le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito  concorso  per  la
copertura dei posti in detta regione»; 
    Vista la nota prot.  DOG  n.  129136.U  del  6  agosto  2020  del
Ministero della giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si
chiede di conoscere se nelle liste dei lavoratori  in  disponibilita'
di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
risultino iscritti lavoratori da ricollocare,  con  riferimento  alle
unita' di personale di cui al presente bando di concorso; 
    Vista la nota prot. n. DFP 0058151 P-4.17.1.7.4 dell'11 settembre
2020 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  comunica  che,  alla  predetta   data,
nell'elenco del personale in disponibilita', non sono iscritte, negli
ambiti  territoriali  di  riferimento,  unita'  che   rispondono   al
fabbisogno di  professionalita'  ricercato,  fermo  restando  che  la
verifica delle possibilita' di assegnazione del  personale  collocato
in disponibilita' e l'adozione  degli  atti  conseguenziali  dovranno
protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma  4  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  mediante  colloquio  di
idoneita'  e  valutazione  dei  titoli,  per   il   reclutamento   di
complessive n.  1.000  unita'  di  personale  non  dirigenziale,  con
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di  ventiquattro
mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione  organica,
per il profilo di  operatore  giudiziario,  da  inquadrare  nell'Area
funzionale seconda, fascia economica F1, nei ruoli del personale  del
Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione
della Regione Valle d'Aosta. 
    2. E' garantita la pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per
l'accesso al lavoro, cosi' come previsto dal decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, e dall'art. 35 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
    3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando.