IL DIRETTORE GENERALE del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 311 della predetta legge n. 145 del 2018, che prevede, al fine di far fronte alle eccezionali esigenze gestionali degli istituti penitenziari per minorenni, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' incrementata di sette posizioni di livello dirigenziale non generale e il Ministero della giustizia e' autorizzato, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sette unita' di personale di livello dirigenziale non generale; Visto altresi' il comma 311-bis, dello stesso art. 1, della legge n. 145 del 2018, inserito dall'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinate le modalita' ed i criteri per le assunzioni del personale di cui al comma 311; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 concernente «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni» e, in particolare, l'art. 7, comma 5 relativo alla direzione dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili, ove si prevede che alla direzione dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attivita' nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 1-ter, che prevede in deroga all'art. 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento, nonche' gli articoli 35, sul reclutamento del personale, e 38, sull'accesso dei cittadini degli stati membri della Unione europea e 52, comma 1-bis, sull'inquadramento e la progressione in carriera dei dipendenti pubblici; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la «Delega al Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»; Visti in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge n. 154 del 2005 che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo e' chiamato a rispettare nell'adozione dei decreti legislativi attuativi, alla lettera b) prevede quello della «previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno»; nonche' l'art. 2, comma 1, della medesima legge secondo cui «in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro e' riconosciuto come rapporto di diritto pubblico»; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154», e in particolare l'art. 4, comma 3, secondo cui, «per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione di dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto l'art. 3, commi 4 e 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 giugno 2015, n. 84»; Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2015 concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonche' l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84; Visto l'art. 1, commi 300 e 360 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sul reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni con modalita' semplificate; Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 25 maggio 2020, recante l'individuazione delle modalita' e dei criteri per l'assunzione di cinque dirigenti di istituto penale per i minorenni, di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'art. 1, comma 311-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145; Considerato che nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', sussiste una vacanza di organico pari a cinque unita'; Attesa, pertanto, la necessita' di procedere alla emanazione della procedura concorsuale finalizzata alla assunzione di cinque dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, ruolo di dirigente di istituto penale minorile; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di livello dirigenziale non generale, ruolo di dirigente di istituto penale per i minorenni. 2. Il quindici per cento dei suddetti posti, pari a numero uno, e' riservato ai dipendenti dell'amministrazione inquadrati nella III area funzionale del ruolo comparto funzioni centrali ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente bando e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni. 3. La predetta riserva e' valutata esclusivamente all'atto della formazione della graduatoria finale di merito. 4. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria. 5. Il Ministero della giustizia si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2020 - 2021. 6. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».