IL DIRETTORE GENERALE del personale e della formazione Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; Tenuto conto, altresi', che sono avviate le procedure finalizzate alla copertura delle quote d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica della copertura della medesima quota d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l'art. 25, comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'art. 50, comma 1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione di dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ai sensi del decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017, concernente la «Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonche' individuazione di nuovi profili, ai sensi dell'art. 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161», che prevede, quale requisiti per l'accesso dall'esterno al profilo di direttore: «Laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse»; Visto il decreto interministeriale 18 aprile 2019, recante «Modalita' di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 307, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, che autorizza il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria a indire procedure di reclutamento per gli anni 2019-2020-2021 per quattrocento posti di direttore - Area III - F3, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019 (Reg.ne 1588); Visto l'art. 3, commi 4, 6 e 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Considerate complessivamente le rilevantissime vacanze nelle dotazioni organiche del personale nel ruolo dell'Amministrazione giudiziaria (pari complessivamente al 25,26%, con 32.425,26 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 43.464 unita') e, nella specie, quelle, ancora piu' gravi, relative al profilo professionale di direttore (pari al 31,04%, con 1.433 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 2.078 unita'); Ritenuto che le suddette vacanze saranno ulteriormente aggravate dalla prossima cessazione dal servizio per limiti di eta' - oltre quindi a tutte le altre cessazioni per dimissioni o altra causa, allo stato non preventivabili - di ulteriori 103 unita' di personale con il profilo professionale di direttore entro il 2022; Ritenuto che, in ragione di esigenze di indispensabile tempestivita' dell'attivita' di reclutamento, onde scongiurare - unitamente alle altre procedure assunzionali, in atto o gia' pianificate, relative ad altri profili professionali - il concreto pericolo di paralisi dell'attivita' giudiziaria conseguente alle eccezionali criticita' di organico sopra evidenziate, si rende assolutamente necessario procedere secondo le modalita' semplificate previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare dagli articoli 248, 249 e 252; Visto, in particolare, l'art. 252 (rubricato «Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia»), commi 1, lettera a), 2, 3, 8 e 9, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che, in ragione delle circostanze sopra evidenziate e nel piu' ampio panorama delle complessive ed articolate misure di contrasto alla pandemia in atto, prevede lo svolgimento di una selezione bifasica, con una prima valutazione dei titoli e la formazione di un'apposita graduatoria preliminare, su base distrettuale, e la successiva chiamata a sostenere la prova orale dei candidati utilmente ivi collocati; Ritenuto che, onde garantire l'assoluta trasparenza della prova orale, i candidati chiamati a sostenere quest'ultima saranno esaminati dalle commissioni costituite presso il Distretto competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale e della tabella A allegata alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del suddetto codice (salvo quanto necessario per l'assenza nella presente procedura del Distretto trentino), secondo un ordine e un calendario formati automaticamente da apposito programma informatico insuscettibile di interferenze esterne; Considerato che, secondo le indicazioni e le prescrizioni delle Autorita' competenti, l'Amministrazione porra' in essere ogni misura socio-sanitaria necessaria od opportuna per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica in atto; Ritenuto che occorre valorizzare, per espresso dettato normativo, quali ulteriori specifici titoli di preferenza nelle procedure concorsuali indette dall'Amministrazione della giustizia, i tirocini svolti ai sensi art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle funzioni centrali; Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, secondo cui «per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta regione»; Vista la nota prot. DOG n. 129136.U del 6 agosto 2020 del Ministero della giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si chiede di conoscere se nelle liste dei lavoratori in disponibilita' di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, risultino iscritti lavoratori da ricollocare, con riferimento alle unita' di personale di cui al presente bando di concorso; Vista la nota prot. n. DFP 0058151 P-4.17.1.7.4 dell'11 settembre 2020 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica che, alla predetta data, nell'elenco del personale in disponibilita', non sono iscritte, negli ambiti territoriali di riferimento, unita' che rispondono al fabbisogno di professionalita' ricercato, fermo restando che la verifica delle possibilita' di assegnazione del personale collocato in disponibilita' e l'adozione degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerata l'intesa raggiunta con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive quattrocento unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Direttore, da inquadrare nell'Area funzionale Terza, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta, di cui: codice CASS - Uffici giudiziari nazionali e Amministrazione centrale: tre unita'; codice AN - Distretto della Corte di appello di Ancona: cinque unita'; codice BA - Distretto della Corte di appello di Bari: una unita'; codice BO - Distretto della Corte di appello di Bologna: trentasette unita'; codice BS - Distretto della Corte di appello di Brescia: venti unita'; codice CA - Distretto della Corte di appello di Cagliari: due unita'; codice CL - Distretto della Corte di appello di Caltanissetta: tre unita'; codice CB - Distretto della Corte di appello di Campobasso: una unita'; codice CT - Distretto della Corte di appello di Catania: due unita'; codice CZ - Distretto della Corte di appello di Catanzaro: cinque unita'; codice FI - Distretto della Corte di appello di Firenze: quaranta unita'; codice GE - Distretto della Corte di appello di Genova: venticinque unita'; codice AQ - Distretto della Corte di appello dell'Aquila: tre unita'; codice LE - Distretto della Corte di appello di Lecce: cinque unita'; codice ME - Distretto della Corte di appello di Messina: due unita'; codice MI - Distretto della Corte di appello di Milano: quarantacinque unita'; codice NA - Distretto della Corte di appello di Napoli: trentuno unita'; codice PA - Distretto della Corte di appello di Palermo: tre unita'; codice PG - Distretto della Corte di appello di Perugia: sette unita'; codice PZ - Distretto della Corte di appello di Potenza: nove unita'; codice RC - Distretto della Corte di appello di Reggio Calabria: due unita'; codice RM - Distretto della Corte di appello di Roma: cinquantaquattro unita'; codice SA - Distretto della Corte di appello di Salerno: quattro unita'; codice TO - Distretto della Corte di appello di Torino: quarantacinque unita'; codice TS - Distretto della Corte di appello di Trieste: sedice unita'; codice VE - Distretto della Corte di appello di Venezia: trenta unita'. 2. Il candidato potra' presentare domanda per uno solo dei codici di concorso indicati al comma 1. 3. E' garantita la pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, cosi' come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale del trenta per cento e' computata sui posti previsti per ogni singolo Distretto. 5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 8 nel limite massimo del 50 per cento dei posti relativi a ciascun profilo.