IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO 
                     DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  maggio
1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo del  30  marzo  2001,  n.
165, concernente le funzioni dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto  il  decreto  legislativo  dell'11  aprile  2006,  n.  198,
contenente «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; 
    Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche  e  decreto
del Presidente della Repubblica, e, in particolare, il titolo II  del
libro  IV,  concernente  norme  per  il  reclutamento  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza Armata e del comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge del 12 luglio 2010, n. 109,  recante  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto il decreto ministeriale del 16  gennaio  2013  - registrato
alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto  ministeriale  del  4  giugno  2014  recante  la
«Direttiva tecnica riguardante i criteri  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante «regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Visto il decreto interministeriale del 19 gennaio  2016,  recante
la definizione delle corrispondenze tra  Corpi,  ruoli,  categorie  e
specialita'  ai  fini  della  partecipazione   degli   Ufficiali   di
complemento e del personale  appartenente  al  ruolo  Marescialli  ai
concorsi per la nomina a Ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli
speciali della Marina Militare; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della Sanita' Militare, recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante «Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del Codice dell'Ordinamento Militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Visto il decreto  ministeriale  18  ottobre  2018,  recante,  fra
l'altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente  dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica  militare,  emanato  ai  sensi  dell'art.  647   del
sopraindicato decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020 - 2022 (Legge di bilancio 2020)»; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa  n.  M_D  SSMD
0089575 del 19 giugno 2020, concernente  i  reclutamenti  autorizzati
per l'anno 2021; 
    Visto il f. n. M_INF CGCCP 0044580 del 20 aprile 2020 del comando
generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto,  concernente   i
reclutamenti autorizzati per l'anno 2021; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n.  M_D  MSTAT
0034726 del 20 maggio 2020, contenenti gli elementi di programmazione
del presente bando; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n.  M_D  MSTAT
0075324 del 27 ottobre 2020, con la  quale  e'  stato  coordinato  il
presente bando e sono state indicate ulteriori modifiche; 
    Ravvisata la necessita' di  indire  per  il  2021  concorsi,  per
titoli ed  esami,  per  la  nomina  di  complessivi  61  (sessantuno)
Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali  dei  vari  Corpi
della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo del 15
marzo  2010,  n.  66,  recante  «Codice  dell'Ordinamento  Militare»,
introdotto dal decreto legislativo del 26  aprile  2016,  n.  91,  il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento  del  personale
delle Forze Armate, i termini di validita' delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal Codice stesso; 
    Visti i commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell'art. 635, i commi 1-bis e
1-ter dell'art. 640, il comma 1 dell'art. 655, il comma  1  dell'art.
656 e il comma 1 quinquies dell'art. 2196-bis del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice  dell'Ordinamento  Militare»
introdotti dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze Armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  15  maggio  2020,
recante «Regime transitorio  dei  reclutamenti  degli  Ufficiali  dei
ruoli speciali in servizio permanente dell'Esercito  italiano,  della
Marina militare e dell'Aeronautica militare»  emanato  ai  sensi  del
decreto legislativo 27 dicembre 2019; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre  2020  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio  2018,
concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore  Capo  (CP)  Giovanni
Pettorino a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
    Visto il decreto del Ministro dei trasporti 23 febbraio  2007  n.
27/T,  ai  sensi  del  quale  l'Ammiraglio  Ispettore   di   maggiore
anzianita'  in  servizio  presso  il  comando  generale,  assume   la
qualifica di vice comandante generale ed esercita le funzioni vicarie
del comandante generale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne  Succ.  n.
1832-concernente la sua nomina a direttore generale per il  personale
militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: 
      a) concorso per il reclutamento di  trentacinque  Guardiamarina
in  servizio  permanente  nel  ruolo  speciale  del  Corpo  di  Stato
Maggiore, con riserva di tre posti a favore del coniuge e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di diciassette  posti  a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
Marescialli, di due posti a favore degli appartenenti  al  ruolo  dei
Sergenti e di due posti a favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
Volontari in servizio permanente; 
      b) concorso per il  reclutamento  di  sedici  Guardiamarina  in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  del  Genio  della
Marina, con riserva di uno posto a favore del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di otto posti a favore degli appartenenti al ruolo  dei  Marescialli,
di uno posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti  e  di
uno posto a favore degli  appartenenti  al  ruolo  dei  Volontari  in
servizio permanente, cosi' ripartiti tra le seguenti specialita': 
        1) genio navale - settore navale: sei posti, con  riserva  di
tre posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
        2) genio navale - settore  sommergibilisti:  due  posti,  con
riserva di uno  posto  a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
Marescialli; 
        3) armi navali: cinque posti, con  riserva  di  due  posti  a
favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
        4) infrastrutture: tre posti, con  riserva  di  due  posti  a
favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
      c)  concorso  per  il  reclutamento  di  sei  Guardiamarina  in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  di  Commissariato
Militare Marittimo, con riserva di uno posto a favore del  coniuge  e
dei figli superstiti ovvero  dei  parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e
delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e
con riserva di tre posti a favore degli  appartenenti  al  ruolo  dei
Marescialli, di uno posto a favore degli appartenenti  al  ruolo  dei
Sergenti e di uno posto a favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
Volontari in servizio permanente; 
      d) concorso per il reclutamento  di  quattro  Guardiamarina  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, con riserva di uno posto a favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, di
uno posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti. 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati Guardiamarina in servizio  permanente  del
rispettivo ruolo speciale. 
    Resta   impregiudicata   per   l'amministrazione   la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai
concorsi o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it - che avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso
la  stessa  amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    4. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5. La direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi
on-line  di  cui  al  successivo  art.  3   e   nei   siti   internet
www.difesa.it - www.marina.difesa.it - definendone le  modalita'.  Il
citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti
gli interessati.