IL VICE MINISTRO 
 
    Visto  il  decreto  legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288,   e
successive modificazioni, recante il riordino della disciplina  degli
Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  a  norma
dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
    Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n.  288  del  2003,  i  quali
prevedono che il direttore  scientifico  sia  nominato  dal  Ministro
della salute sentito il Presidente della regione interessata, per  un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque; 
    Visto l'art. 3, comma 5,  dell'Atto  di  intesa  1°  luglio  2004
recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli  istituti  di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico   non   trasformati   in
fondazione» sancito in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003; 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni; 
    Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.   165,   e   successive   modificazioni,   concernente   la
partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; 
    Visto l'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede  l'emanazione  di  un
apposito bando, con  indicazione  delle  modalita'  e  dei  tempi  di
presentazione  delle  domande,  per  la   selezione   dei   direttori
scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(di seguito IRCCS); 
    Visto l'art. 1, comma 4,  del  suddetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica, che disciplina la  composizione  della  commissione
per la selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori
scientifici degli IRCCS; 
    Visto l'art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
secondo  cui  la  natura  esclusiva   dell'incarico   del   direttore
scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico comporta l'incompatibilita' con  qualsiasi  altro
rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di  qualsiasi
attivita' professionale; 
    Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.  135  e,
successivamente, dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  e
dall'art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l'altro,
prevede  il  divieto  di  conferimento,  da  parte  delle   pubbliche
amministrazioni, di incarichi dirigenziali  o  direttivi  a  tutti  i
soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 
    Viste le circolari del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre  2014  e  n.  4  del  10
novembre 2015 interpretative della suddetta norma, nelle  quali,  tra
l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra
tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento  a
soggetti in quiescenza e si invitano le Amministrazioni  destinatarie
a  non  conferire  incarichi  retribuiti  a  soggetti  prossimi  alla
pensione, il cui  mandato  si  svolga  sostanzialmente  in  una  fase
successiva al collocamento in quiescenza; 
    Visto il decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190», e, in particolare l'art. 20; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 7 febbraio 2019 con il
quale e' stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico
dell'IRCCS di diritto  pubblico  «Saverio  De  Bellis»,  con  sede  a
Castellana   Grotte   (BA)   relativamente   alla    disciplina    di
gastroenterologia; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 1° luglio 2016, con il
quale il  prof.  Gianluigi  Giannelli  e'  stato  nominato  direttore
scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico  «Saverio  De  Bellis»  di
Castellana Grotte; 
    Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina  del  direttore
scientifico dell'IRCCS «Saverio De Bellis» di Bari; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 211 del  25  agosto  2020, recante  l'attribuzione  del
titolo di  Vice  Ministro  al  Sottosegretario  di  Stato  presso  il
Ministero della salute, sen. prof. Pierpaolo Sileri; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande 
 
 
    1. E' indetto un  bando  per  la  selezione  dei  candidati  alla
direzione scientifica dell'IRCCS di  diritto  pubblico,  «Saverio  De
Bellis» di Castellana Grotte (BA), riconosciuto per la disciplina  di
gastroenterologia, rivolto a candidati  in  possesso  di  documentata
produzione scientifica internazionale di alto profilo,  esperienza  e
capacita' manageriali, specifica capacita'  di  organizzazione  della
ricerca  e  di  lavoro  di  equipe,  nonche'   comprovate   relazioni
scientifiche nazionali e internazionali. 
    2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per  via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori  e
compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo  disponibile
sul sito medesimo, entro le ore ventiquattro  del  trentesimo  giorno
successivo alla pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    3. Al termine delle  attivita'  di  compilazione  e  invio  della
domanda per via telematica, il candidato ricevera'  un  messaggio  di
posta  elettronica  a  conferma  dell'avvenuta   acquisizione   della
domanda. Fino  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
domande, indicato nel comma 2, l'applicazione informatica consente di
modificare i dati gia' inseriti. Allo scadere  del  termine  predetto
l'applicazione  non  permettera'  piu'  alcun   accesso   al   modulo
elettronico di compilazione/invio delle domande. 
    4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate
a mano.