L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
    Vista  la  legge  12  agosto  1982,  n.  576  e   le   successive
disposizioni modificative ed integrative; 
    Visto  il  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   e
successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il  Codice  delle
assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il
registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo  accessorio,
e riassicurativi e l'art. 110, che attribuisce all'Istituto il potere
di determinare le modalita' di svolgimento della prova  di  idoneita'
per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni del registro  di
cui all'art. 109, comma 2, lettere A) o B); 
    Visto  il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con  modifiche  nella
legge n. 135 del 7 agosto  2012  che  ha  disposto  l'istituzione  di
IVASS; 
    Visto il regolamento IVASS n.  40  del  2  agosto  2018,  recante
disposizioni   in   materia   di   distribuzione    assicurativa    e
riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in  materia
di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209  -
Codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 84
e 85; 
    Visto il decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
dell'11 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  206  del
19 agosto 2020) con cui e' stata determinata la misura del contributo
dovuto all'IVASS  da  coloro  che  intendono  svolgere  la  prova  di
idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
209 del 2005 per la sessione d'esame 2019; 
    Ravvisata la necessita' di indire  una  prova  di  idoneita'  per
l'anno 2020 per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro di  cui
all'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
           Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione 
 
    1. E'  indetta  per  l'anno  2020  una  prova  di  idoneita'  per
l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro di  cui  all'art.  109,
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
    2. Sono ammessi a sostenere la prova  coloro  che  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione  della  domanda,  siano  in
possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di  istruzione
secondaria  superiore,  rilasciato  a  seguito  di  corso  di  durata
quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per legge o di un titolo di studio estero equipollente.