IL DIRETTORE GENERALE 
                       dei rapporti di lavoro 
                    e delle relazioni industriali 
 
    Vista la legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  recante  «Norme  per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  «Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n.  137   «Regolamento   recante   la   riforma   degli   ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma  5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2014, n. 121 «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014,  di  attuazione
del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Visti l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione e  la  semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.  183»,  che  prevede
l'istituzione, ai sensi  dell'art.  8,  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, di  una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del
lavoro; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 23 febbraio 2016, recante:  «Disposizioni  per  l'organizzazione
delle risorse umane e strumentali per il  funzionamento  dell'Agenzia
unica per le ispezioni del lavoro»; 
    Visto altresi' il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
maggio 2016, n. 109 «Regolamento recante approvazione  dello  statuto
dell'Ispettorato nazionale del lavoro»; 
    Acquisito  il  concerto  con  i  Ministeri  della   giustizia   e
dell'universita' e della ricerca in sede di  Conferenza  dei  servizi
indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del
1990, per il giorno 11 gennaio 2021, per l'approvazione del  presente
decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma,  della  legge
n. 12 del 1979, le modalita' e i programmi degli esami di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  consulente  del
lavoro, per l'anno 2021; 
    Tenuto conto, altresi', che alla Conferenza dei servizi  in  data
11   gennaio   2021   ha   partecipato   anche   il    rappresentante
dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro,  al  fine  di  garantire  la
necessaria collaborazione degli Ispettorati territoriali  individuati
come sede d'esame per il regolare  funzionamento  delle  commissioni,
nonche' gli adempimenti conseguenti allo svolgimento delle prove,  in
ottemperanza a quanto previsto nella  convenzione  triennale  del  25
novembre  2019,  stipulata  tra  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Sessione degli esami 
                   di abilitazione per l'anno 2021 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio  1979,  n.  12  e'
indetta, per l'anno 2021,  la  sessione  degli  esami  di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  consulente  del
lavoro.  Le  prove  d'esame  avranno  luogo  presso  gli  Ispettorati
interregionali del lavoro di Milano, Venezia, Roma e  Napoli,  presso
gli  Ispettorati  territoriali  di  Ancona,  Aosta,  Bari,   Bologna,
Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova,  L'Aquila,  Perugia,  Potenza,
Reggio-Calabria, Torino e Trieste nonche' presso la Regione Sicilia -
Dipartimento regionale del lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,
dei servizi e delle attivita' formative - e le Province  autonome  di
Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro e di  Trento  -  Servizio
lavoro. 
    2. Al fine di assicurare lo svolgimento  delle  prove  d'esame  a
livello territoriale, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione triennale del  25
novembre 2019 e dell'art. 8 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, degli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ove  sono
costituite le commissioni esaminatrici. 
    3. I dirigenti degli uffici di cui al  comma  1  provvedono,  con
successivi decreti, alla costituzione delle commissioni  esaminatrici
per l'anno 2021 e assicurano, altresi',  le  procedure  necessarie  a
garantire  lo  svolgimento  degli  esami  secondo   quanto   previsto
dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.