IL DIRETTORE GENERALE 
                   PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE 
 
    Visto il testo unico approvato  con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, e successive  modifiche  contenente  disposizioni  legislative
speciali riguardanti l'Ordinamento dell'Amministrazione degli  affari
esteri; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale 20 dicembre 2019,  n.  1202/2722  recante
«Modifica del decreto ministeriale n. 233 del  3  febbraio  2017  che
disciplina le articolazioni interne, distinte  in  unita'  e  uffici,
delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 28 luglio 1999, n.  266,  contenente  disposizioni
relative al personale del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
    Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche   amministrazioni»,   in
particolare  gli  articoli  24,  comma  1,  e  62,  comma  1-bis  che
modificano l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis  del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in   materia   di   mobilita'   del   personale    delle    pubbliche
amministrazioni, con Nota DFP-0002586-P del 15 gennaio 2021; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita',  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, relativi alla riserva di posti  per  i  volontari  delle
Forze armate; 
    Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile  2020,  in  materia  di   determinazione   dei   compensi   da
corrispondere ai componenti delle commissioni  esaminatrici  e  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Visto ii decreto legislativo n. 165 del 30  marzo  2001,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare il comma 3, dell'art. 38; 
    Vista  la  legge  n.  29  del  2006,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee -  legge  comunitaria  2005»,  in  particolare
l'art. 12; 
    Visto il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile  1994,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative a scuole di ogni ordine e  grado»,
in particolare gli articoli 381 e 387; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
n. 394, e successive modificazioni,  «Regolamento  recante  norme  di
attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286», in particolare l'art. 48; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  7  settembre
1994, n. 604, «Regolamento recante  norme  per  la  disciplina  delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti Amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,   come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n.  97,  in  materia  di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  il  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  23  giugno  2004,  n.  225,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2  e  3,
dell'art. 21 e dell'art. 181,  comma  1,  lettera  a)  del  succitato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile  2016  in  relazione  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare  l'adempimento  dei  compiti
istituzionali cui sono tenuti il  collaboratore  di  amministrazione,
contabile e consolare, seconda area F2, ed il  collaboratore  tecnico
per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area
F2, in quanto le  mansioni  proprie  dei  profili  esigono  il  pieno
possesso del requisito della vista, in relazione sia al  servizio  da
svolgere  presso  la  sede  centrale  che  presso  le  rappresentanze
diplomatiche e consolari all'estero; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014,  n.  114,  con  particolare
riguardo all'art. 25, comma 9,  che  ha  introdotto  il  comma  2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili»  ed  in  particolare  l'art.  3  e  l'art.  18,  comma   2,
concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle  suddette
categorie protette; 
    Visto che la quota d'obbligo prevista per le  categorie  protette
e' tenuta  nel  rispetto  della  Convenzione  stipulata  in  data  28
settembre 2016, n. 12815, tra il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale  e  Citta'  Metropolitana  di  Roma
Capitale - Servizio inserimento lavorativo disabili (SILD); 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  215,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  216,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del  succitato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/94, ai sensi  del  quale
non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana  per
i  posti  nei  ruoli  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
Cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui  si  accede  in
applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
agosto 2019, registrato alla Corte dei conti  in  data  18  settembre
2019, reg. 1859, con il quale e'  stata  rideterminata  la  dotazione
organica delle aree funzionali del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, come modificata  dall'art.  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2  dicembre  2019,
registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2019, n. 2430; 
    Considerata la disponibilita' dei posti in organico nella seconda
area; 
    Visti il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  Comparto  «Ministeri»  per   il   biennio   economico
2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il Contratto collettivo
integrativo del personale del Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale, sottoscritto il 1° dicembre 2016; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto funzioni centrali per il  triennio  2016-2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
    Visto il  Contratto  collettivo  integrativo  del  personale  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
sottoscritto il 6 febbraio 2020; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo  alla
sequenza  contrattuale  ad  integrazione  del  Contratto   collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali  del
12 febbraio 2018, sottoscritto il 19 maggio 2020; 
    Visto l'art. 1, comma 365, lettera b)  della  legge  11  dicembre
2016,  n.  232  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera b) del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017; 
    Vista la Tabella 2 dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  allegato  alla  legge  27
dicembre 2017, n. 205; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione e  la
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze del 24 aprile 2018; 
    Visto l'art. 1, commi 298, 314 e  315  della  legge  30  dicembre
2018,  n.  145  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023»; 
    Visto il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale  (PTF)
2020-2022 del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale approvato dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento della funzione pubblica  con  nota  n.  68881  del  28
ottobre  2020  e  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi  del
lavoro pubblico con nota n. 244157 del 23 dicembre 2020; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
    Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34 recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento di complessive  quattrocento  unita'  di  personale  non
dirigenziale  a  tempo   indeterminato,   da   inquadrare   nell'area
funzionale II, fascia retributiva F2, nei ruoli del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale secondo la seguente
ripartizione: 
      codice  01  -  Profilo  professionale   di   collaboratore   di
amministrazione, contabile e consolare. Trecentosessantacinque unita'
di personale da inquadrare nel profilo professionale di collaboratore
di amministrazione, contabile e consolare, seconda area F2. 
      codice 02 - Profilo professionale di collaboratore tecnico  per
i servizi  di  informatica,  telecomunicazioni  e  cifra. Venticinque
unita' di  personale  da  inquadrare  nel  profilo  professionale  di
collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni
e cifra, seconda area F2. 
    Il candidato, fermo restando il possesso dei requisiti di cui  al
successivo art. 2, puo'  presentare  domanda  di  partecipazione  per
ciascuno dei profili professionali relativi ai codici di concorso  di
cui al presente articolo. 
    2. Ai sensi  dell'art.  167  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti  messi
a concorso per ciascun codice di concorso e riservato agli  impiegati
di nazionalita' italiana con contratto a tempo  indeterminato  presso
le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e  gli  Istituti
italiani  di  cultura  all'estero,  ove  in  possesso  dei  requisiti
previsti dal presente bando. 
    3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti messi a concorso per
ciascun codice di concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o
in ferma prefissata di durata di  cinque  anni  delle  Forze  armate,
congedati senza demerito anche al  termine  o  durante  le  eventuali
rafferme contratte nonche' agli ufficiali  di  complemento  in  ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata  che  hanno  completato
senza demerito la ferma contratta,  ove  in  possesso  dei  requisiti
previsti dal presente bando. 
    4. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, il dieci per cento dei posti messi  a  concorso  per  ciascun
codice di concorso e' riservato al personale di ruolo  del  MAECI  in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
    5. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 si
tiene conto dello stato di attuazione  della  Convenzione  richiamata
nelle premesse. 
    6. Coloro che intendono avvalersi di una delle  suddette  riserve
ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3. 
    7. Le  riserve  di  legge  e  quelle  facoltative  sono  valutate
esclusivamente all'atto  della  formazione,  per  ciascun  codice  di
concorso, della graduatoria finale di merito  di  cui  al  successivo
art. 11 e nel limite massimo del 50 per cento dei  posti  relativi  a
ciascun  profilo  professionale  di  cui  al  comma  1.  La  predetta
percentuale  e  prioritariamente  destinata  alle  quote  di  riserva
obbligatoria, in proporzione alle diverse percentuali previste  dalla
legge, e in subordine alla quota di riserva facoltativa. 
    8.  I  posti  riservati,  se  non  utilizzati  a   favore   delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono  conferiti  agli  idonei
secondo l'ordine di graduatoria.