IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici   impieghi   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
n.  249,  concernente  il  regolamento  recante  lo   statuto   delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 
    Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega  al  Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione   digitale»   e    successive    modifiche    ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto ministeriale  n.  80  del  3  ottobre  2007  del
Ministro della pubblica  istruzione,  concernente  le  norme  per  il
recupero  dei  debiti  formativi  entro  la   conclusione   dell'anno
scolastico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo  al  coordinamento  delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e  ulteriori  modalita'
applicative in materia e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'Ordinamento  militare»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 89, concernente  il  regolamento  recante  revisione  dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma  dell'art.
64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio  militare  e
della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni
con legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno  2020,
con la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha  comunicato  il  piano
dei reclutamenti autorizzati di  personale  delle  Forze  armate  per
l'anno 2021; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  6  luglio  2020,   recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
    Ravvisata l'esigenza di  indire  tre  concorsi,  per  esami,  per
l'ammissione di Allievi ai licei classico e scientifico annessi  alle
Scuole militari «Nunziatella» in Napoli e «Teulie'» in  Milano,  alla
Scuola navale militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla  Scuola
militare aeronautica «Giulio Douhet» in Firenze per l'anno scolastico
2021-2022; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere  l'eventuale  effettuazione
di una prova a sbarramento  numerico  sulla  base  del  numero  delle
domande pervenute per ciascun concorso; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  Reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Per  l'anno  scolastico  2021-2022  sono  indetti  i  seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi  centonovantotto
giovani ai licei annessi alle  Scuole  militari  dell'Esercito,  alla
Scuola navale militare e alla  Scuola  militare  aeronautica  con  la
seguente ripartizione di posti per Forza armata,  sede  e  ordine  di
studi: 
      a) posti cento per il  concorso  relativo  all'ammissione  alle
Scuole militari dell'Esercito, cosi' ripartiti: 
        1) «Nunziatella» di Napoli: 
          3° liceo classico: posti venti; 
          3° liceo scientifico: posti trenta; 
        2) «Teulie'» di Milano: 
          3° liceo classico: posti venti; 
          3° liceo scientifico: posti trenta; 
    presso  la  Scuola  militare  «Nunziatella»  di  Napoli   saranno
ammesse, sino ad un massimo di  quindici  concorrenti  vincitrici  di
sesso femminile, individuate in ordine di graduatoria  di  merito  al
termine del concorso, tra coloro che hanno espresso la preferenza  di
assegnazione a tale sede. Resta salva l'ammissione  delle  rimanenti,
risultate comunque in graduatoria in  posizione  utile,  alla  Scuola
militare «Teulie'» di Milano; 
      b) posti sessanta per il concorso relativo all'ammissione  alla
Scuola navale militare «Francesco Morosini», cosi' ripartiti: 
        1) 3° liceo classico: posti venti; 
        2) 3° liceo scientifico: posti quaranta; 
      c) posti trentotto per il concorso relativo all'ammissione alla
Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», cosi' ripartiti: 
        1) 3° liceo classico: posti diciotto; 
        2) 3° liceo scientifico: posti venti. 
    2. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine  di  studi,  il
50% e'  riservato  ai  concorrenti  idonei  al  termine  delle  prove
concorsuali che sono orfani di guerra (o  equiparati)  ovvero  orfani
dei dipendenti civili e militari dello  Stato  deceduti  per  ferite,
lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa  di  servizio.
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio,  di  cui
all'art. 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  29  ottobre
2001, n. 461 deve recare data anteriore a quella di scadenza  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma  2  eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti  idonei  appartenenti  alle
suindicate categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i  predetti  concorsi,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai  concorsi  o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della  Difesa  ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica  a  tutti
gli  effetti  e  per  tutti  gli  interessati,  nel   sito   internet
www.difesa.it  -  nonche'  nel  portale  dei  concorsi  on-line   del
Ministero della difesa di cui al successivo art. 3  e  di  cui  sara'
dato avviso pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la  facolta'  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
internet www.difesa.it/concorsi  nonche'  nel  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero della difesa  di  cui  al  successivo  art.  3,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.