IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»; Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato Generale della Sanita' Militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; Visti il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», recepito con il f. n. M_D SSMD REG2018 0153427 del 4 ottobre 2018 dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato Generale della Sanita'; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.»; Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020, con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2021; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto M_D GMIL REG 2021 0141770 del 25 marzo 2021 con il quale e' stato emanato il bando di reclutamento per il 2021 di 4000 VFP1 nell'Esercito Italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 27 del 6 aprile 2021; Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 0109449 del 26 maggio 2021 con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito chiede di revocare il succitato bando di reclutamento M_D GMIL REG 2021 0141770 del 25 marzo 2021 di 4.000 VFP1 nell'Esercito, per i motivi ivi indicati; Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0257771 del 27 maggio 2021, emanato dalla DGPM, recante la revoca del bando per il reclutamento per il 2021, di 4.000 volontari in ferma prefissata di un anno nell'Esercito, indetto con il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0141770 del 25 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 27 del 6 aprile 2021; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»; Vista la circolare n. 6003 dello Stato Maggiore dell'Esercito Ed. 2018 recante «Specializzazioni, incarichi principali e posizioni organiche dei Graduati e dei Militari di Truppa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare (DGPM); Decreta: Art. 1 Posti disponibili 1. Per il 2021 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di 4.000 VFP 1, ripartiti nei seguenti due blocchi di incorporamento: a) 1° blocco, 2.000 posti, di cui: 1.907 per incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata; 20 per incarico principale «Elettricista Infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 20 per incarico principale «Idraulico Infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 20 per incarico principale «Muratore» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 20 per incarico principale «Falegname» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 10 per incarico principale «Fabbro» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 3 per incarico principale «Meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1). La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 9 giugno 2021 all'8 luglio 2021, per i nati dall'8 luglio 1996 all'8 luglio 2003, estremi compresi; b) 2° blocco, 2.000 posti, di cui: 1.907 per incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata; 20 per incarico principale «Elettricista Infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 20 per incarico principale «Idraulico Infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 20 per incarico principale «Muratore» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 20 per incarico principale «Falegname» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 10 per incarico principale «Fabbro» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 3 per incarico principale «Meccanico di mezzi e piattaforme» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 18 settembre 2021 al 17 ottobre 2021, per i nati dal 17 ottobre 1996 al 17 ottobre 2003, estremi compresi; 2. Il 10% dei posti disponibili e' riservato alle seguenti categorie previste dall'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito; assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare; assistiti dell'Opera nazionale figli degli aviatori; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria. 3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due blocchi, e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi. 5. Per ogni blocco i candidati parteciperanno per i posti per incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata e, qualora in possesso dei relativi requisiti, potranno esprimere il gradimento a concorrere per uno dei posti previsti per incarico di «Elettricista Infrastrutturale», «Idraulico Infrastrutturale», «Muratore», «Falegname», «Fabbro» e «Meccanico di mezzi e piattaforme». I candidati che hanno proposto domanda esprimendo il gradimento di cui sopra: qualora idonei vincitori per il settore «canalizzato» richiesto saranno assegnati a detto settore d'impiego; qualora idonei non vincitori per il settore «canalizzato», saranno collocati nella graduatoria generale di cui al successivo art. 6, lettera c), e assegnati, se vincitori, ai posti per incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata. 6. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 7. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.