IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della funzione pubblica 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e in  particolare
l'articolo 4, comma 3-quinquies; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo», e in particolare l'articolo 3; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il decreto- legge 1° aprile 2021, n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici»,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle amministrazioni e  le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»; 
    Visto il bando del concorso pubblico per il reclutamento a  tempo
determinato di 2.800 unita' di personale non dirigenziale di Area III
- F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo
di coordinamento  nazionale  nell'ambito  degli  interventi  previsti
dalla politica di coesione dell'Unione  europea  e  nazionale  per  i
cicli di programmazione 2014-2020 e  2021-2027,  nelle  autorita'  di
gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari  delle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale  «Concorsi
ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021); 
    Visto l'articolo 3, comma  1,  del  predetto  bando  di  concorso
secondo cui, "Il concorso e' espletato  in  base  alla  procedura  di
seguito indicata, che si articola attraverso  le  seguenti  fasi:  a)
fase di valutazione dei titoli, secondo la disciplina  dell'art.  6),
distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma  1.
La valutazione e' finalizzata all'ammissione alla prova scritta di un
numero di candidati per  ciascuno  dei  codici  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, pari a tre volte il numero  dei  relativi
posti messi a concorso. Ai fini della votazione complessiva, il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli e' sommato al voto  riportato
nella prova scritta di cui all'art. 7;  b)  fase  selettiva  scritta,
secondo la disciplina dell'art. 7, distinta per i codici concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, riservata a un numero  massimo  di
candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a  concorso  per
singolo profilo oltre eventuali ex aequo, come  risultante  all'esito
della fase a)"; 
    Visto l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, in corso di conversione, secondo cui le amministrazioni  titolari
di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,
nei limiti stabiliti nel comma 1 del  medesimo  articolo  1,  possono
assumere a tempo determinato anche mediante utilizzo  di  graduatorie
concorsuali vigenti anche di concorsi a  tempo  determinato.  Non  si
applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165; 
    Considerata la necessita' di garantire i principi  di  efficienza
ed economicita' dell'azione amministrativa, tenuto conto dei tempi  e
dei costi necessari  per  lo  svolgimento  dei  concorsi  pubblici  e
dell'urgenza di attuazione degli interventi del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza anche alla luce di quanto previsto dall'articolo
1, comma 14, del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  in  corso  di
conversione; 
    Considerato che il dato medio di affluenza  a  livello  nazionale
alle prove di esame sin qui svolte evidenzia una  partecipazione  dei
candidati convocati inferiore al 65 per cento, che in alcune  Regioni
(Regione Lazio e Regione Puglia) e' stata addirittura inferiore al 50
per cento; 
    Considerata  l'opportunita'  di  assicurare  che  il  numero  dei
candidati in posizione utile nella graduatoria finale di  merito  sia
tale da consentire, nella misura massima possibile, la copertura  dei
posti oggetto del predetto bando; 
    Considerate,  inoltre,  l'attinenza  dei  profili   professionali
oggetto del richiamato bando di concorso con gli interventi del Piano
nazionale di ripresa e  resilienza  e  l'omogeneita'  delle  relative
tipologie contrattuali; 
    Considerata, alla luce del sopravvenuto articolo 1, comma 14, del
decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  in  corso  di  conversione,
l'opportunita' di incrementare il numero dei candidati  in  posizione
utile  nella  graduatoria  finale  di  merito  che  sara'  stilata  a
conclusione della predetta procedura concorsuale, anche  al  fine  di
soddisfare il fabbisogno di personale necessario  all'attuazione  dei
progetti di competenza delle amministrazioni titolari  di  interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
    Ritenuto di modificare l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del
predetto  bando  di  concorso,  prevedendo  l'ammissione  alla  prova
scritta di tutti i candidati valutati ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Modifica del bando 
 
    1. Per le finalita'  indicate  nelle  premesse,  che  sono  parte
integrante del presente atto, l'articolo 3, comma 1, lettere a) e  b)
del  bando  del  concorso  pubblico  per  il  reclutamento  a   tempo
determinato di 2.800 unita' di personale non dirigenziale di Area III
- F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo
di coordinamento  nazionale  nell'ambito  degli  interventi  previsti
dalla politica di coesione dell'Unione  europea  e  nazionale  per  i
cicli di programmazione 2014-2020 e  2021-2027,  nelle  autorita'  di
gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari  delle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale  «Concorsi
ed esami» - n.  27  del  6  aprile  2021)  e'  modificato  prevedendo
l'ammissione alla prova scritta di  tutti  i  candidati  valutati  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).