IL SOPRINTENDENTE
dell'Opificio delle Pietre Dure
Visti:
il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 «Approvazione del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» e in particolare
l'art. 142, che vieta la contemporanea iscrizione ad un corso
universitario;
la legge 20 gennaio 1992, n. 57 «Istituzione della Scuola di
restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze»;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni ed integrazioni «Regolamento recante
norme per lo svolgimento di pubblici concorsi»;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed
integrazioni «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate»;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni ed integrazioni «Istituzione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali» e in particolare l'art. 9, che ribadisce
l'operativita' delle Scuole di alta formazione e di studio;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 e successive modificazioni ed integrazioni «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni «Codice in materia di protezione dei
dati personali»;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del
paesaggio» e in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni ed integrazioni «Codice dell'amministrazione digitale»;
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni ed integrazioni «Tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro»;
il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante «Disposizioni
in materia di organizzazione dell'Opificio delle Pietre Dure di
Firenze», nelle more della pubblicazione del nuovo regolamento;
il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, attuativo
dell'art. 29, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
recante il «Regolamento concernente la definizione dei profili di
competenza dei restauratori [omissis...]»;
il decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, attuativo
dell'art. 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, recante il «Regolamento concernente la definizione dei
criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del
restauro [omissis...]»;
il decreto interministeriale 2 marzo 2011 «Definizione della
classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro
dei beni culturali - LMR/02»;
il decreto soprintendentizio del 14 aprile 2011, n. 1355 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Regolamento
della Scuola di alta formazione e di studio dell'Opificio delle
Pietre Dure di Firenze»;
il parere di conformita' espresso, dalla commissione tecnica,
di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 26 maggio 2009,
n. 87, ai fini dell'accreditamento dell'istituzione e
dell'attivazione dei corsi formativi dell'OPD di Firenze, in data 17
ottobre 2011;
il decreto interministeriale 25 agosto 2014, che autorizza
l'Opificio delle Pietre Dure, all'istituzione e all'attivazione del
corso di diploma in restauro di durata quinquennale, equiparato alla
laurea, LMR/02, in conservazione e restauro dei beni culturali;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
dicembre 2017, n. 238, regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171,
concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta
collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di
valutazione della performance, in attuazione dell'art. 22, comma
7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 2019, n. 169, regolamento di organizzazione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di
valutazione della performance;
il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, articolazione degli
uffici di livello non generale;
il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, art. 6, comma 1
«Ministero per i beni e le attivita' culturali ed il turismo e'
rinominato Ministero della cultura».
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
E' indetto, per l'anno accademico 2021-2022, un concorso
pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al 33° corso
quinquennale della Scuola di alta formazione e di studio
dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, nel seguente percorso
formativo professionalizzante (da ora PFP):
PFP 3 - Materiali e manufatti tessili e in pelle: cinque posti.