IL SOPRINTENDENTE 
                   dell'Opificio delle Pietre Dure 
 
    Visti: 
      il regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592  «Approvazione  del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» e  in  particolare
l'art. 142,  che  vieta  la  contemporanea  iscrizione  ad  un  corso
universitario; 
      la legge 20 gennaio 1992, n. 57 «Istituzione  della  Scuola  di
restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze»; 
      il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
487 e successive modificazioni ed integrazioni  «Regolamento  recante
norme per lo svolgimento di pubblici concorsi»; 
      la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni  ed
integrazioni «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate»; 
      il decreto legislativo 20 ottobre 1998,  n.  368  e  successive
modificazioni ed integrazioni «Istituzione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali» e in  particolare  l'art.  9,  che  ribadisce
l'operativita' delle Scuole di alta formazione e di studio; 
      il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 e successive modificazioni ed  integrazioni  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
      il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  e  successive
modificazioni ed integrazioni «Codice in materia  di  protezione  dei
dati personali»; 
      il decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  e  successive
modificazioni ed  integrazioni  «Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio» e in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182; 
      il decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni ed integrazioni «Codice dell'amministrazione digitale»; 
      il decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e  successive
modificazioni ed integrazioni «Tutela della salute e della  sicurezza
nei luoghi di lavoro»; 
      il decreto ministeriale 7 ottobre 2008,  recante  «Disposizioni
in materia di  organizzazione  dell'Opificio  delle  Pietre  Dure  di
Firenze», nelle more della pubblicazione del nuovo regolamento; 
      il decreto  ministeriale  26  maggio  2009,  n.  86,  attuativo
dell'art. 29, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
recante il «Regolamento concernente la  definizione  dei  profili  di
competenza dei restauratori [omissis...]»; 
      il decreto interministeriale 26 maggio 2009, n.  87,  attuativo
dell'art. 29, commi 8 e 9,  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, recante il «Regolamento  concernente  la  definizione  dei
criteri e livelli  di  qualita'  cui  si  adegua  l'insegnamento  del
restauro [omissis...]»; 
      il decreto interministeriale 2 marzo  2011  «Definizione  della
classe di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro
dei beni culturali - LMR/02»; 
      il decreto soprintendentizio del 14  aprile  2011,  n.  1355  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  il  «Regolamento
della Scuola di alta  formazione  e  di  studio  dell'Opificio  delle
Pietre Dure di Firenze»; 
      il parere di conformita' espresso, dalla  commissione  tecnica,
di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 26 maggio  2009,
n.   87,   ai    fini    dell'accreditamento    dell'istituzione    e
dell'attivazione dei corsi formativi dell'OPD di Firenze, in data  17
ottobre 2011; 
      il decreto interministeriale  25  agosto  2014,  che  autorizza
l'Opificio delle Pietre Dure, all'istituzione e  all'attivazione  del
corso di diploma in restauro di durata quinquennale, equiparato  alla
laurea, LMR/02, in conservazione e restauro dei beni culturali; 
      il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
dicembre 2017, n. 238, regolamento recante modifiche al  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29  agosto  2014,  n.  171,
concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici  della  diretta
collaborazione  del  Ministro  e   dell'organismo   indipendente   di
valutazione della performance,  in  attuazione  dell'art.  22,  comma
7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
      il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2019, n. 169, regolamento di  organizzazione  del  Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente  di
valutazione della performance; 
      il decreto ministeriale 28 gennaio  2020,  articolazione  degli
uffici di livello non generale; 
      il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, disposizioni urgenti  in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, art. 6, comma 1
«Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  ed  il  turismo  e'
rinominato Ministero della cultura». 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E'  indetto,  per  l'anno  accademico  2021-2022,   un   concorso
pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al 33°  corso
quinquennale  della  Scuola  di   alta   formazione   e   di   studio
dell'Opificio delle Pietre Dure di  Firenze,  nel  seguente  percorso
formativo professionalizzante (da ora PFP): 
      PFP 3 - Materiali e manufatti tessili e in pelle: cinque posti.