IL PRESIDENTE Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e n. 20; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art. 13, commi 3 e 4; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 523; Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l'art. 1, comma 301, lettera b), con la quale la Corte dei conti e' stata autorizzata ad assumere personale di magistratura; Visto l'art. 23, comma 2 del decreto-legge n. 162/2019 con cui si dispone che la Corte dei conti sia autorizzata per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire procedure concorsuali ed assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, avente ad oggetto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'art. 1, comma 10, lettera z) dello stesso decreto, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"»; Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 38 del 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 39 del 16 febbraio 2021, recante «Regole tecniche ed operative in materia di semplificazione e svolgimento in modalita' telematica delle procedure concorsuali, limitatamente alle fasi di svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici, relative al personale della Corte dei conti»; Considerate le rilevanti scoperture dell'organico della magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessita' di avviare in tempi brevi una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di settanta unita' di personale, numero in cui sono ricomprese anche unita' residue da precedenti procedure concorsuali, regolarmente autorizzate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017, del 15 novembre 2018 e del 20 agosto 2019; Sentito il Consiglio di Presidenza e tenuto conto delle deliberazioni assunte nell'adunanza del 27 gennaio 2021; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario, di cui quattordici riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009. 2. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non utilizzati, sono conferiti agli idonei. 3. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle sezioni e alle procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle aventi sede in Roma; la permanenza minima dei referendari nell'ufficio di prima assegnazione e' fissata in tre anni.