IL PRESIDENTE 
 
    Visto  il  regolamento  per  la  carriera  e  la  disciplina  del
personale della Corte dei  conti,  approvato  con  regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni; 
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n.  97
e 19 febbraio 1981, n. 27; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1077; 
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
    Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; 
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e n. 20; 
    Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in  particolare  l'art.
13, commi 3 e 4; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1, comma 523; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l'art.
1, comma 301, lettera b), con la quale la Corte dei  conti  e'  stata
autorizzata ad assumere personale di magistratura; 
    Visto l'art. 23, comma 2 del decreto-legge n. 162/2019 con cui si
dispone che la Corte  dei  conti  sia  autorizzata  per  il  triennio
2020-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a  bandire
procedure  concorsuali  ed  assumere   venticinque   referendari   da
inquadrare nel ruolo del personale di magistratura; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
gennaio 2021, avente ad oggetto  il  protocollo  di  svolgimento  dei
concorsi pubblici di cui all'art.  1,  comma  10,  lettera  z)  dello
stesso  decreto,  recante  «Ulteriori  disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare   l'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19",    del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",  e  del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori  disposizioni
urgenti in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno
2021"»; 
    Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 38 del 9
febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n.  39  del  16  febbraio  2021,  recante
«Regole  tecniche  ed  operative  in  materia  di  semplificazione  e
svolgimento in  modalita'  telematica  delle  procedure  concorsuali,
limitatamente  alle  fasi  di  svolgimento  delle   attivita'   delle
commissioni esaminatrici,  relative  al  personale  della  Corte  dei
conti»; 
    Considerate   le   rilevanti   scoperture   dell'organico   della
magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessita' di avviare
in tempi brevi una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di
settanta unita' di personale, numero in  cui  sono  ricomprese  anche
unita' residue  da  precedenti  procedure  concorsuali,  regolarmente
autorizzate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del
10 ottobre 2017, del 15 novembre 2018 e del 20 agosto 2019; 
    Sentito  il  Consiglio  di  Presidenza  e  tenuto   conto   delle
deliberazioni assunte nell'adunanza del 27 gennaio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a  settanta
posti di referendario, di  cui  quattordici  riservati  ai  candidati
appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in  possesso,  oltre
che del diploma di laurea in giurisprudenza,  anche  del  diploma  di
laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di
altro titolo di  studio  equipollente  ed  equiparato  ai  sensi  del
decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
    2. I posti riservati di cui al comma 1, qualora  non  utilizzati,
sono conferiti agli idonei. 
    3. I vincitori che  conseguono  la  nomina  sono  assegnati  alle
sezioni  e  alle  procure  regionali  della  Corte  dei  conti,   con
esclusione di quelle aventi sede in Roma; la  permanenza  minima  dei
referendari nell'ufficio di prima  assegnazione  e'  fissata  in  tre
anni.