IL DIRETTORE GENERALE 
del personale e delle risorse del  Dipartimento  dell'amministrazione
                            penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53  recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale  dello  Stato»  e  in  particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle Forze di polizia; 
    Vista  la  legge  15  dicembre  1990,  n.   395,   e   successive
modificazioni,   recante   «Ordinamento   del   Corpo   di    polizia
penitenziaria»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del  Corpo  di  polizia
penitenziaria»; 
    Visto il decreto legislativo 30 ottobre  1992,  n.  443,  recante
«Ordinamento del personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a
norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento  recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1999, n. 359, recante  «Aumento
dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,
disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di
polizia giudiziaria»; 
    Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, commi 6 e 7; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante «testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare,  l'art.
35, comma 6, circa le  qualita'  morali  e  di  condotta  che  devono
possedere  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale di Polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  casellario  giudiziale  europeo,   di
anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da  reato  e  dei
relativi carichi pendenti (Testo A)»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica  negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza  delle
due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto legislativo  21  gennaio  2011,  n.  11  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 3, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di  sviluppo»   e,   in
particolare, l'art. 8 concernente  l'invio,  esclusivamente  per  via
telematica,  delle  domande  per  la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   concernente
«Disposizioni  urgenti  per  il   rilancio   dell'economia»   e,   in
particolare, l'art. 73, comma 14, e successive modificazioni, secondo
cui il positivo superamento dello stage presso gli uffici  giudiziari
costituisce un titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito,
nei concorsi pubblici; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio  2000,  n.  50  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e  successive
modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture  degli
organici dell'Amministrazione penitenziaria e  dell'Ufficio  centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione  dei  ruoli  direttivi
ordinario e speciale del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; 
    Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198
recante «Regolamento concernente i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli». 
    Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  dell'Amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale,  ai  sensi  dell'art.  7,
comma 8, del decreto legislativo n. 146/2000 e art. 86, comma  1-bis,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificati  dal
decreto legislativo n. 172/2019, sono state definite le modalita' per
lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia 13 maggio 2020, con
il quale, ai sensi dell'art. 7, comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' stata individuata la classe di
appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed  economico
il cui superamento costituisce condizione per  la  partecipazione  ai
concorsi per l'accesso alla carriera  dei  funzionari  del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  dell'Amministrazione
penitenziaria 1° ottobre 2020 con il quale,  ai  sensi  dell'art.  7,
comma 8, del citato  decreto  legislativo  n.  146/2000,  sono  state
definite le procedure e le modalita' di svolgimento dei concorsi  per
l'accesso  alla  carriera  dei  funzionari  del  Corpo   di   polizia
penitenziaria; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art.  259  rubricato  «Misure  per  la
funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  di  concerto  con  il
Ministro della pubblica amministrazione  6  luglio  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  179  del  17  luglio
2020,  adottato  ai  sensi  dell'art.  259,  comma  5,  del  predetto
decreto-legge n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche  idonee
a garantire la tutela della salute dei candidati per  lo  svolgimento
delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle  qualifiche
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei
vigili  del  fuoco,  al  fine  di  prevenire  possibili  fenomeni  di
diffusione del contagio da COVID-19; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120  recante  «Misure
urgenti per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24 che  apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241/1990 in  materia  di  autocertificazione  e  al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche» ed  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,
lettera a) che individua le funzioni  della  direzione  generale  del
personale e delle risorse; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per  esami,
per il conferimento di centoventi posti disponibili  nella  qualifica
iniziale  della  carriera  dei  funzionari  del  Corpo   di   polizia
penitenziaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  per  l'assunzione
di centoventi allievi commissari della carriera  dei  funzionari  del
Corpo di polizia  penitenziaria,  aperto  ai  cittadini  italiani  in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. 
    2. Il venti per cento dei posti disponibili  del  concorso,  pari
ventiquattro posti, e' riservato al personale appartenente  al  Corpo
di polizia penitenziaria con una anzianita'  di  servizio  di  almeno
cinque anni in possesso dei prescritti requisiti di cui  all'art.  3,
ad eccezione del  limite  di  eta',  che  non  abbia  riportato,  nel
triennio precedente, un giudizio complessivo  inferiore  ad  «ottimo»
ne' sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della pena pecuniaria. Si
applicano, altresi', le disposizioni contenute negli  articoli  93  e
205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.
3. 
    3. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2021-2022. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul  sito  istituzionale
del Ministero della giustizia www.giustizia.it