IL CAPO DIPARTIMENTO 
           per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  contenente
le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
particolare, l'art. 24 e l'art. 62, che  sostituisce  l'art.  52  del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e  in  particolare
l'art. 74, comma  7-ter,  secondo  cui,  tra  l'altro,  le  procedure
concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche  il  possesso
di  requisiti  specifici  e  di  competenze  trasversali  tecniche  e
attitudinali,  ivi  incluse  quelle  manageriali  per  le  qualifiche
dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare.  Le
predette procedure sono  svolte,  ove  possibile,  con  l'ausilio  di
strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di  societa'  e
professionalita'  specializzate  in  materia  di  reclutamento  e  di
selezione delle risorse umane; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al  riconoscimento
delle  qualifiche   professionali,   nonche'   della   direttiva   n.
2006/100/CE   che   adegua   determinate   direttive   sulla   libera
circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e
Romania»; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
concernenti,  rispettivamente,  l'attuazione   della   direttiva   n.
2000/43/CE  per  la  parita'   di   trattamento   tra   le   persone,
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,  e  l'attuazione
della direttiva n.  2000/78/CE  per  la  parita'  di  trattamento  in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  concernente
l'attuazione della direttiva  n.  2006/54/CE  relativa  al  principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e
donne in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la  legge  quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
disabili; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente  «Norme  per  il
diritto al  lavoro  dei  disabili»  ed  il  relativo  regolamento  di
esecuzione di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333; 
    Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata  legge
n. 104 del 1992; 
    Atteso   che   dal   prospetto    informativo    del    Ministero
dell'istruzione riferito al 31 dicembre 2020  -  riepilogativo  della
situazione occupazionale rispetto  agli  obblighi  di  assunzione  di
personale  con  disabilita'  ed  appartenente  alle  altre  categorie
protette - le quote di riserva di cui agli  articoli  3  e  18  della
legge 12 marzo 1999, n.  68  risultano  coperte,  ferma  restando  la
verifica della copertura  delle  predette  quote  d'obbligo  all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  recante
«Disposizioni per disciplinare la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale»; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia»,   ed   in
particolare l'art. 42; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di  protezione  dei  dati
personali ed i relativi decreti legislativi di attuazione  18  maggio
2018, n. 51 e 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il D.D.G. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale e'  stato
emanato  il  «Regolamento  in  materia  di  rimborso  dei  costi   di
riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e
documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di  accesso
nell'ambito   dei   procedimenti   di   competenza   del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi  dell'art.
25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre  2006,  n.  305,   concernente   il   «Regolamento   recante
identificazione dei dati sensibili  e  giudiziari  trattati  e  delle
relative  operazioni  effettuate   dal   Ministero   della   pubblica
istruzione»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  ed  in  particolare
l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni; 
    Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica  -  riguardante  le
modalita' di presentazione delle domande di  ammissione  ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 2; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
2005, n. 68, concernente il  «Regolamento  recante  disposizioni  per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art.  27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche'
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; 
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 39; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  recante  il
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
    Vista la legge 15  marzo  1997,  n.  59,  contenente  «Delega  al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche»; 
    Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante  delega  al  Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale; 
    Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante  la  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre   1999,   n.   509,
riguardante il «Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28
novembre 2000, recante  «Determinazione  delle  classi  delle  lauree
specialistiche»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  «Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto   del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  16  marzo  2007,   recante   la
determinazione delle classi di laurea magistrale; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  9  luglio  2009,   recante
l'equiparazione tra diplomi di  lauree  vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche e lauree magistrali, ai fini della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  228,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  e,
in particolare, l'art. 1, commi 102 e ss.; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 aprile 2019, n.  331,  adottato  in  attuazione  del
comma 107 dell'art. 1 della citata legge n. 228/2012; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350,  avente  ad
oggetto «valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei  titoli
universitari previsti dall'art.  3  del  regolamento  in  materia  di
autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del
3 novembre 1999»; 
    Vista la vigente disciplina di legge in materia  di  equipollenze
ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.  35  e,  in  particolare,
l'art. 8, comma 1; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente  «Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile  2018  del  Ministro  della
funzione   pubblica,   recante   le   «linee   guida   di   indirizzo
amministrativo sullo svolgimento  delle  prove  concorsuali  e  sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle  migliori  pratiche  a  livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del  personale,
nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,  vigente   in
materia,  in  attuazione  dell'art.  35,  comma  5.2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari»; 
    Visto  il  decreto-legge  9   gennaio   2020,   n.   1,   recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della  ricerca»,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
    Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,  l'art.  2,  comma  1,
numeri 11) e 12) che, a seguito della modifica apportata dall'art. 1,
comma  2,  lettera  a)  del  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
istituisce   il   Ministero   dell'istruzione   ed    il    Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   167,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'istruzione»; 
    Visto l'art.  3,  comma  3-bis,  del  succitato  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, in base  al  quale  le  dotazioni  organiche  del
Ministero dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca sono complessivamente incrementate,  rispetto  a  quella  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  tra
l'altro, di dodici posti  della  III  area  funzionale.  La  predetta
dotazione organica e' ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il
Ministero dell'universita' e della ricerca nella misura di  cui  alla
tabella A, allegata al suddetto decreto; 
    Visto l'art.  3,  comma  3-ter,  del  succitato  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, ai sensi del quale «Il Ministero  dell'istruzione
e il Ministero dell'universita' e della ricerca  sono  autorizzati  a
bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro
il 31 dicembre 2021, a valere sulle facolta' assunzionali  pregresse,
relative  al  comparto  funzioni  centrali  e  alla   relativa   area
dirigenziale, il cui utilizzo e' stato gia' autorizzato in favore del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca.  A  tal
fine,  le  predette  facolta'  assunzionali  si  intendono   riferite
rispettivamente  al  Ministero   dell'istruzione   e   al   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca,  in  proporzione  alle  relative
dotazioni organiche di cui al comma 3-bis»; 
    Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  recante
«Misure urgenti per il contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76; 
    Visto il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica
e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021; 
    Visto l'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019,  n.  56,  ai
sensi del quale «Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i  tempi  di
accesso al pubblico impiego, nel  triennio  2019-2021,  le  procedure
concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  le
conseguenti assunzioni possono  essere  effettuate  senza  il  previo
svolgimento  delle  procedure  previste  dall'art.  30  del  medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001»; 
    Visto  il  Piano  del  fabbisogno  del  personale  del  Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca  per
il  triennio   2020-2022,   adottato   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e  della  ricerca  n.
100 del 14 agosto 2020; 
    Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale  non  dirigente  delle
amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto funzioni centrali»; 
    Visto,  in  particolare,  il   contratto   collettivo   nazionale
integrativo   del   personale    non    dirigente    del    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  -  quadriennio
2006/2009,  sottoscritto  il  22  luglio  2010  -  contratto  n.   1,
concernente  il  sistema  professionale  del  personale  delle   aree
funzionali; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e, in particolare, l'art.  249,  rubricato  «Semplificazione  e
svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica  delle  procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni»; 
    Considerata la disciplina normativa in materia  di  equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai  concorsi
pubblici; 
    Ritenuto di dover precisare che ai fini  del  presente  bando  si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di  durata
non inferiore a quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea triennale (L) il titolo accademico, di  durata  triennale,
conseguito ai sensi del decreto ministeriale  22  dicembre  2004,  n.
270; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico,  di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto  ministeriale  n.  270/2004;  per
laurea magistrale (LM), il titolo  accademico  a  ciclo  unico  della
durata  di  cinque  anni  o  di  sei  anni,  ai  sensi  del   decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale  2
marzo 2011; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  18  giugno
2021, con cui lo scrivente e' stato nominato  Capo  del  Dipartimento
per  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  del  Ministero
dell'istruzione; 
    Considerato che e' vacante il posto di direttore  generale  della
Direzione per le risorse umane e finanziarie; 
    Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n.  300,  che  attribuisce  al  Capo  del  Dipartimento  compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento di complessive trecentoquattro unita' di  personale  non
dirigenziale,  a  tempo  indeterminato,   da   inquadrare   nell'area
funzionale III, posizione economica  F1,  nei  profili  professionali
sottoindicati, dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione,
secondo la seguente ripartizione: 
      duecentocinquantacinque   unita'   da   inquadrare    nell'area
funzionale  III,  posizione  economica  F1,  profilo  di  funzionario
amministrativo - giuridico - contabile (codice concorso 01); 
      sette unita' da inquadrare nell'area funzionale III,  posizione
economica  F1,  profilo  di  funzionario  socio  -  organizzativo   -
gestionale (codice concorso 02); 
      sette unita' da inquadrare nell'area funzionale III,  posizione
economica F1, profilo di  funzionario  per  la  comunicazione  e  per
l'informazione (codice concorso 03); 
      trentacinque unita' da  inquadrare  nell'area  funzionale  III,
posizione  economica  F1,  profilo  di  funzionario   informatico   -
statistico (codice concorso 04). 
    2.  Il  numero  dei  posti  di  cui  al  comma  1   puo'   essere
incrementato, in ordine a ciascun profilo ed  a  ciascuna  sede,  nei
limiti delle unita' indicate al successivo comma 5,  a  valere  sulle
risorse finanziarie disponibili. 
    3. Il cinque per cento dei  posti  a  concorso  e'  riservato  al
personale di ruolo del  Ministero  dell'istruzione  in  possesso  dei
requisiti di cui al successivo art. 3. 
    4. I posti riservati, qualora non coperti,  sono  assegnati  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria. 
    5.  I  complessivi  trecentoquattro  posti,  elevabili   fino   a
seicentoquarantotto, sono cosi' ripartiti: 
      codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      codice 02 - funzionario socio - organizzativo - gestionale 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      codice  03  -  funzionario   per   la   comunicazione   e   per
l'informazione 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      codice 04 - funzionario informatico - statistico 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico