IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato codice dell'Ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 94/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023 (legge di bilancio 2021); Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0020463 del 3 febbraio 2021 dello Stato maggiore della difesa, concernente i reclutamenti autorizzati per l'anno 2021 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la lettera M_D ARM001 REG2021 0043211 del 30 aprile 2021, con la quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha chiesto di indire per l'anno 2021 un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Aeronautica, di cui nove del Corpo sanitario aeronautico e otto del Corpo del genio aeronautico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'aeronautica militare: a) concorso per la nomina di nove tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico; b) concorso per la nomina di otto tenenti nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico cosi' ripartiti: 1) uno nella categoria fisica; 2) due nella categoria chimica; 3) cinque nella categoria elettronica. I posti messi a concorso di cui al punto 1, lettera a), qualora non ricoperti per assenza di concorrenti idonei, potranno essere devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito dello specifico concorso, agli altri concorrenti idonei per i posti di cui al precedente punto 1, lettera b) e viceversa. 2. In caso di mancata copertura dei posti in uno o piu' dei concorsi di cui al precedente comma 1, per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento a uno o a piu' dell'altro concorso di cui allo stesso comma 1, secondo la relativa graduatoria di merito. 3. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali ausiliari che abbiano prestato per almeno diciotto mesi servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a); b) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera b). 4. Inoltre, nel concorso di cui al precedente comma 1, lettera a), ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 5. Resta impregiudicata per l'amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 6. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 7. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.aeronautica.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.