LA COMMISSIONE RIPAM Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in particolare l'art. 247; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che dispone che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le modalita' semplificate di svolgimento delle prove previste dalla medesima disposizione, assicurandone comunque il profilo comparativo, tra cui, secondo la lettera b), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui le amministrazioni, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalita' previste dall'art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualita', assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui tra l'altro, fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto le amministrazioni prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonche', per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 luglio 2021 con la quale e' prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di conversione; Viste le misure in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19; Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive millecinquecentoquattordici unita' di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per diversi profili professionali (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68 del 27 agosto 2019); Considerato che relativamente alla predetta procedura concorsuale, il cui bando e' stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non e' stata svolta alcuna attivita' selettiva; Considerata l'esigenza rappresentata dalle predette amministrazioni con nota DFP-0033095-A-13/05/2021 e con nota DFP-0043479-A-01/07/2021 di procedere alla modifica del bando di concorso alla luce delle disposizioni introdotte dal citato articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per una piena adesione alle massime misure di semplificazione ivi previste; Considerata la richiesta di incremento dei posti messi a concorso di cui all'art. 1, comma 1, del bando, per il profilo amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, Area funzionale III - F1, codice CU/GIUL, per ulteriori ventisette unita' da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Considerata la necessita' di incrementare il numero delle unita' di personale da reclutare, come richiesto dal predetto Ministero, a fronte del fabbisogno rilevato successivamente alla pubblicazione del bando e dell'esigenza di rafforzare la capacita' amministrativa per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Considerata la necessita' di assicurare la celerita' della procedura concorsuale, garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra i partecipanti, mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7 del bando e la valutazione dei titoli con le modalita' previste dal successivo art. 9 del bando; Tenuto conto, altresi', della necessita' di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19; Visto in particolare l'art. 3, comma 3, del bando, ai sensi del quale il concorso si articola attraverso una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla prova scritta che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso; una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7; una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art. 8; la valutazione dei titoli, con le modalita' previste dall'art. 9; Considerato che il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021, validato dal Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, prevede che le prove selettive in presenza abbiano una durata massima di 60 minuti e che, pertanto, risulta opportuno ridurre il numero dei quesiti della prova scritta, rideterminando i relativi punteggi secondo la proporzione gia' prevista dal bando; Considerato che, a fronte dell'applicazione delle misure di semplificazione di cui all'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e' opportuno prevedere che alcune delle materie della prova preselettiva e della prova orale siano oggetto di valutazione nell'ambito della prova scritta; Considerata la necessita' di modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 14 del predetto bando di concorso anche al fine di adottare le misure di semplificazione previste dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; Tenuto conto degli esiti delle comunicazioni di cui all'art. 34-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Delibera: Art. 1 Modifica del bando 1. Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive millecinquecentoquattordici unita' di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per diversi profili professionali (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68 del 27 agosto 2019), e' modificato come segue: a) il numero complessivo dei posti messi a concorso e' elevato da millecinquecentoquattordici a millecinquecentoquarantuno per effetto di quanto previsto dalla successiva lettera b); b) il numero dei posti per il profilo professionale amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, Area funzionale III - F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' elevato da cinquantasette a ottantaquattro, di cui sei riservati al personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. La procedura concorsuale prevista dal bando e' modificata ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come segue: a) la prova preselettiva di cui all'art. 6 del bando e' soppressa; b) la prova selettiva scritta di cui all'art. 7 del bando, cosi' come modificato dal presente provvedimento, distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, del bando, e' svolta esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova selettiva scritta e' altresi' volta a verificare la capacita' logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza della lingua inglese, nonche' la conoscenza delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del Codice dell'amministrazione digitale; c) la prova selettiva orale prevista dall'art. 8 del bando e' soppressa; d) la fase di valutazione dei titoli e' svolta secondo la disciplina dell'art. 9 del bando, cosi' come modificato dal presente provvedimento. 3. Per effetto di quanto previsto dal comma 1: a) all'art. 1, comma 1, del bando le parole «1.514 (millecinquecentoquattordici)» sono sostituite dalle parole «1.541 (millecinquecentoquarantuno)»; b) agli articoli 1, 2 e 14 del bando, ovunque ricorra, il numero «57» e' sostituito dal numero «84»; c) agli articoli 1 e 14 del bando, ovunque ricorra, la parola «cinquantasette» e' sostituita dalla parola «ottantaquattro». 4. Per effetto di quanto previsto dal comma 2: a) all'art. 2, comma 1, lettera c. del bando relativa ai requisiti richiesti per l'ammissione al concorso per il profilo di ispettore del lavoro codice CU/ISPL, le parole «La procedura di equivalenza puo' essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento della prova orale» sono sostituite dalle parole «La procedura di equivalenza deve essere attivata, dandone immediata comunicazione, a pena d'esclusione dal concorso, prima dello svolgimento della prova selettiva scritta»; b) all'art. 2, comma 1, lettera c. del bando relativa ai requisiti richiesti per l'ammissione al concorso per il profilo professionale amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso codice CU/GIUL, le parole «La procedura di equivalenza puo' essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali» sono sostituite dalle parole «La procedura di equivalenza deve essere attivata, dandone immediata comunicazione, a pena d'esclusione dal concorso, prima dello svolgimento della prova selettiva scritta»; c) all'art. 3 del bando il comma 2 e' soppresso; d) all'art. 3, comma 3, la lettera a. del bando e' soppressa; e) all'art. 3, comma 3, lettera b. del bando le parole «riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla precedente lettera a» sono soppresse; f) all'art. 3, comma 3, lettera b. del bando dopo le parole «articolo 1, comma 1,» sono aggiunte le parole «che si svolge esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.»; g) all'art. 3, comma 3, del bando la lettera c. e' soppressa; h) all'art. 3 del bando, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «La valutazione dei titoli verra' effettuata, con le modalita' previste dall'art. 9, solo a seguito dell'espletamento della prova scritta, in esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigera' la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.»; i) all'art. 4, comma 8, del bando la lettera n) e' soppressa; j) all'art. 4, comma 11, secondo alinea, del bando le parole «delle procedure preselettive e selettive» sono sostituite dalle seguenti: «della procedura selettiva»; k) all'art. 4, comma 14, del bando le parole «dalla prova preselettiva e» sono soppresse; l) all'art. 5 del bando, il comma 1 e' cosi' sostituito «La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente articolo 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici saranno competenti per l'espletamento di tutte le fasi del concorso di cui ai successivi articoli 7 e 9. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.»; m) all'art. 5, comma 2, del bando le parole «prova orale» sono sostituite dalle parole «prova scritta»; n) l'art. 6 del bando, recante la disciplina della prova preselettiva, e' soppresso; e' altresi' soppresso ogni riferimento all'art. 6, ovunque occorra; o) all'art. 7 del bando, il comma 1 e' cosi' sostituito: «La fase si articola in una prova selettiva scritta, distinta per i profili professionali di cui al precedente articolo 1, finalizzata a verificare la conoscenza teorica e pratica delle materie previste dal comma 2, la capacita' logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza della lingua inglese, nonche' la conoscenza delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del Codice dell'amministrazione digitale, mediante la somministrazione di n. 40 (quaranta) domande con risposta a scelta multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.»; p) all'art. 7, comma 2, del bando le parole «La prova scritta vertera' sulle seguenti materie» sono sostituite dalle seguenti: «Le materie richiamate dal comma 1, su cui vertera' la prova scritta, sono le seguenti»; q) all'art. 7 del bando, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «2-bis. La prova si svolgera' esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. L'avviso di convocazione per la prova scritta sara' pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.ite sul sistema «Step-One 2019» almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica. Della summenzionata pubblicazione e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» il primo giorno utile successivo alla pubblicazione della stessa sul predetto sito. Almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta saranno altresi' pubblicate, sul sito http://riqualificazione.formez.ite sul sistema «Step-One 2019», le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica»; r) all'art. 7 del bando, il comma 3 e' cosi' sostituito «I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e all'ora stabilita, nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda.»; s) all'art. 7, comma 4, del bando le parole «esonerati dalla prova preselettiva,» sono soppresse; t) all'art. 7 del bando il comma 5 e' cosi' sostituito «L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 1-bis, comporta l'esclusione dal concorso.»; u) all'art. 7 del bando, il comma 8 e' cosi' sostituito «I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».»; v) all'art. 7 del bando il comma 9 e' soppresso; w) all'art. 7 del bando il comma 10 e' cosi' sostituito: «A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio: Risposta esatta: +0,75 punti; Mancata risposta: 0 punti; Risposta errata: - 0,225 punti.» x) all'art. 7 del bando il comma 11 e' soppresso; y) all'art. 7 del bando il comma 12 e' cosi' sostituito: «Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio complessivo massimo di trenta punti. La prova si intende superata con una votazione minima di ventuno trentesimi.»; z) all'art. 7 del bando il comma 13 e' soppresso; aa) l'art. 8 del bando, recante la disciplina della prova orale, e' soppresso; e' altresi' soppresso ogni riferimento all'art. 8, ovunque occorra; bb) all'art. 9, comma 1, del bando dopo la parola «effettuata» sono aggiunte le parole «, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali,»; cc) all'art. 9, comma 1, del bando la parola «orale» e' sostituita dalla parola «scritta»; dd) all'art. 9 del bando il comma 5 e' cosi' sostituito «5. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente articolo 7, la commissione esaminatrice stilera', per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli.»; ee) all'art. 9, comma 6, del bando la parola «settantesimi» e' sostituita dalla parola «quarantesimi»; ff) all'art. 9 del bando, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «8. Per l'espletamento della fase selettiva la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarra' anche di Formez PA.»; gg) all'art. 10, comma 6, del bando la parola «orale» e' sostituita dalle parole «selettiva scritta».