IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, modificato con  i
decreti ministeriali 25 gennaio 2007 e 26 maggio  2008,  concernente,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina  a  ufficiale  in  servizio  permanente  dei  ruoli   speciali
dell'Aeronautica militare; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
regolamento  in  materia  di  autonomia   didattica   degli   atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e  prove
selettive; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto   il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014   recante
l'approvazione della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  «Codice  dell'ordinamento  militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal Codice stesso; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva  n.  95/46/CE,  recante  il  regolamento   generale   sulla
protezione dei dati; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante «Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Ministro  della  difesa  18  ottobre  2018,
recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli  ufficiali
in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina  militare
e dell'Aeronautica militare»  emanato  ai  sensi  dell'art.  647  del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della difesa  n.  M_D  SSMD
REG2021 0020463 del  3  febbraio  2021,  concernente  i  reclutamenti
autorizzati per l'anno 2021; 
    Visto il  decreto  ministeriale  6  luglio  2020  concernente  le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021 - 2023»; 
    Vista la lettera dello Stato  Maggiore  dell'aeronautica  n.  M_D
ARM001 REG2021 0066351 del 5 luglio 2021, contenente gli elementi  di
programmazione del presente bando; 
    Ravvisata la necessita' di indire per l'anno  2021,  al  fine  di
soddisfare specifiche esigenze dell'Aeronautica militare, un concorso
straordinario,  per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina   di   dieci
sottotenenti in servizio permanente  nel  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario aeronautico; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa  in  data  20  gennaio
2021 - registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al n.  332
- relativo alla sua nomina a vice direttore generale della  Direzione
generale per il personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per  il  personale  militare  e,  in  particolare,
l'art. 20, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in  caso,
tra gli altri, di temporanea assenza del direttore  generale  per  il
personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di dieci  sottotenenti  in  servizio  permanente  nel
ruolo speciale  del  Corpo  sanitario  aeronautico  per  laureati  in
medicina e chirurgia, con riserva di un posto a favore del coniuge  e
dei figli superstiti ovvero  dei  parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di  servizio,
con la seguente ripartizione di posti: 
      a) tre per candidati  in  possesso  di  laurea  in  medicina  e
chirurgia (LM-41) e relativo diploma  di  abilitazione  all'esercizio
della professione, iscritti al relativo ordine professionale; 
      b)  due  per  candidati  in  possesso  di  laurea  in   scienze
biologiche (classe LM-06) ed equipollenti, con  relativo  diploma  di
abilitazione  all'esercizio  della  professione  ed   iscrizione   al
relativo ordine professionale; 
      c) uno per candidati in  possesso  di  laurea  in  odontoiatria
(LM-46)  e  relativo  diploma  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione, iscritti al relativo ordine professionale; 
      d)   quattro   per   candidati   in   possesso   della   laurea
magistrale/specialistica in  psicologia  (LM  51)  iscritti  all'Albo
degli psicologi e abilitati all'esercizio della professione. 
    2.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per gli  interessati,  nonche'  nel  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso  la  stessa
Amministrazione provvedera' a formalizzare  la  citata  comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4.  La  predetta  Direzione  generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso  pubblicato  nel  portale  dei
concorsi on-line di cui al successivo art.  3  e  nei  siti  internet
www.difesa.it - www.aeronautica.difesa.it - definendone le modalita'.
Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti,  per
tutti gli interessati.