IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della  legge  6  marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo  inquadramento  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni  in  materia  di  revisione  dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 36,  commi
22 e 57, recanti disposizioni transitorie relative a taluni requisiti
di partecipazione al concorso per i volontari delle Forze armate; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle
Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista  la  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e   successive
modificazioni,   recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 18 febbraio 1999, n.  28,  concernente  «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti» e, in  particolare,
l'art. 19 che ha modificato l'art. 3, nota 2, dell'allegato A,  parte
I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in  materia  di  processo  civile»  e,  in  particolare   l'art.   32
concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei
documenti in forma cartacea; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Vista legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2018-2020»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302, del 29
dicembre 2017 e, in particolare, l'art. 1, comma 287, che  autorizza,
in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione
vigente, il reclutamento, tra l'altro, di n. 325 allievi  finanzieri,
a decorrere dal 1º ottobre 2020; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2019-2021»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302, del 31
dicembre 2018 e, in particolare, l'art. 1, comma 381, che  autorizza,
in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione
vigente, il reclutamento, tra l'altro, di duecentoventisette  allievi
finanzieri, non prima del 1º ottobre 2020; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 322, del 30
dicembre 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 984, che  autorizza,
in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione
vigente, il reclutamento, tra l'altro, di n. 600 allievi  finanzieri,
non prima del 1º ottobre 2021; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei  dati
personali, recante disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  28  gennaio  2014,  n.  8,  recante
«Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonche' misure  per  la  funzionalita'  della  medesima
Amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e),  della  legge  31  dicembre
2012, n. 244» e, in particolare, l'art. 10; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  e  successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008,  n.  133,  recante  «Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia», e in particolare, l'art.  73,
comma 14; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 51, del 29 febbraio 2020  e
in particolare, l'art. 19, comma 1, che autorizza, in  aggiunta  alle
facolta'   assunzionali   previste   a   legislazione   vigente,   il
reclutamento, tra l'altro, di venti allievi finanzieri, non prima del
1º ottobre 2021; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive  modificazioni,  recante  «Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia
di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
Amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme  per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai
sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006,  recante  «Procedure
di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati  e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai  volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate, in servizio o in congedo»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  del  6  luglio  2020,
recante «Prescrizioni tecniche per  lo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli  e  alle  qualifiche  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  volte  a  prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del
contagio da Covid-19»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 152279, datata  1°  giugno  2021,  registrata  all'Ufficio
centrale del bilancio, presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  in  data  8  giugno   2021,   al   n.   2649,   concernente
l'attribuzione  di  specifiche  competenze   alle   varie   Autorita'
gerarchiche del Corpo; 
    Vista la determinazione n. 188523, datata  25  giugno  2013,  del
Comandante  generale  della   Guardia   di   finanza   e   successive
modificazioni,  concernente   le   modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   Guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto  il  decreto  n.  45755,  datato  17  febbraio  2015,   del
Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza,   riguardante   le
direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  del
citato decreto ministeriale 17 maggio  2000,  n.  155,  e  successive
modificazioni; 
    Considerato che: 
      al   fine   di   accrescere   l'efficienza   della   componente
specialistica Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)  del  Corpo
della guardia di finanza, si rende necessario destinare  -  ai  sensi
dell'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 199/95  -
centoquarantasette unita' al reclutamento di personale del  ruolo  di
base da avviare  al  conseguimento  della  relativa  specializzazione
sottoponendo i candidati di ambo i sessi a prove di efficienza fisica
e all'ulteriore accertamento dell'idoneita' al servizio nel peculiare
settore d'Istituto, nel cui ambito e' richiesto  il  superamento  dei
medesimi parametri minimi di idoneita'; 
      conseguentemente,    delle     residue milleduecentosessantadue
unita', ottocentoottantatre unita'  sono  da  riservare  -  ai  sensi
dell'art. 703 del richiamato decreto legislativo n.  66/2010  (Codice
dell'ordinamento miliare) - ai volontari in  ferma  prefissata  delle
Forze armate; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Valutata l'opportunita' di prevedere che, alle prove  concorsuali
successive a quella scritta di preselezione venga ammesso comunque un
numero di concorrenti idonei sufficiente a  garantire  un'adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto, per l'anno 2021, un pubblico concorso, per  titoli
ed  esami,  per  il  reclutamento  di  millequattrocentonove  allievi
finanzieri cosi' ripartiti: 
      a) millecentonovantanove del contingente ordinario di cui: 
        1)  settecentotrantasei  riservati  ai  volontari  in   ferma
prefissata delle Forze armate; 
        2) quattrocentosessantatre destinati  ai  cittadini  italiani
secondo la seguente suddivisione: 
          a) centoquarantasette da  avviare  al  conseguimento  della
specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)»; 
          b) trecentosedici non specializzati; 
      b) duecentodieci del contingente di mare di cui: 
        1)  centoquarantasette  riservati  ai  volontari   in   ferma
prefissata delle Forze armate ripartiti come segue: 
          a)  quarantadue   da   avviare   al   conseguimento   della
specializzazione nocchiere; 
          b)  sessantatre   da   avviare   al   conseguimento   della
specializzazione motorista navale; 
          c)  quarantadue   da   avviare   al   conseguimento   della
specializzazione operatore di sistema; 
      2) sessantatre destinati ai cittadini italiani  ripartiti  come
segue: 
        a)   diciotto   da    avviare    al    conseguimento    della
specializzazione nocchiere; 
        b)   ventisette   da   avviare   al    conseguimento    della
specializzazione motorista navale; 
        c)   diciotto   da    avviare    al    conseguimento    della
specializzazione operatore di sistema. 
    2.  Ai  cittadini  italiani   in   possesso   dell'attestato   di
bilinguismo di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e degli ulteriori requisiti di  cui
al successivo art. 2, commi 1 e 2, lettera b), sono riservati: 
      a) due posti di quelli di cui al comma  1,  lettera  a),  punto
2)(a); 
      b) sedici posti di quelli di cui al comma 1, lettera a),  punto
2)(b). 
    3. E' consentita la partecipazione al concorso per uno  solo  dei
contingenti/specializzazioni e delle categorie di  posti  di  cui  ai
precedenti commi 1 e 2. 
    4. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a)  prova  scritta   di   preselezione,   consistente   in   un
questionario a risposta multipla di cultura generale; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti  terrorismo  e
pronto impiego (A.T.P.I.)», solo per i candidati che concorrono per i
relativi posti; 
      f) valutazione dei titoli. 
    5. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza. 
    6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva,  in  ragione  di
esigenze attualmente non valutabili ne'  prevedibili  anche  connesse
all'eventuale proroga del  periodo  di  emergenza  epidemiologica  da
«COVID-19», la facolta' di revocare il presente bando, di sospendere,
rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino  alla
data di approvazione delle graduatorie finali di  merito,  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione  al  corso  di  formazione  dei
vincitori anche sulla base del numero di assunzioni  complessivamente
autorizzate dall'Autorita' di Governo.