IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo Unico delle disposizione  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali»  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla «Protezione delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE»  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
Codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto  interministeriale  9  luglio  2009  concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni», e, in particolare, i titoli II e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   Ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni», e in particolare i titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare,  l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con  il
quale  e'  stata   approvata   la   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica  riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'Ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice stesso; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020 - 2022» (Legge di bilancio 2020); 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 in  data  19  giugno
2019 dello Stato Maggiore della  difesa,  concernente  l'entita'  dei
reclutamenti autorizzati per l'anno 2020; 
    Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2020 0072294  del  28  aprile
2020 con la quale il I° Reparto affari  giuridici  ed  economici  del
Personale dello Stato Maggiore dell'esercito ha chiesto di indire per
l'anno 2020 un concorso, per titoli ed  esami,  per  l'ammissione  di
sessanta allievi all'11° corso allievi ufficiali in ferma  prefissata
(A.U.F.P.) per il conseguimento  della  nomina  a  tenente  in  ferma
prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo  degli  ingegneri,
del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'esercito; 
    Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2021 0135637  del  1°  luglio
2021 con la quale il I° Reparto affari  giuridici  ed  economici  del
Personale  dello  Stato  Maggiore   dell'esercito   ha   chiesto   di
incrementare da sessanta a centouno i posti  di  cui  al  sopracitato
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di  sessanta  allievi
all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) per il
conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata,  ausiliario
del  ruolo  normale  del  Corpo  degli  ingegneri,   del   Corpo   di
commissariato e del Corpo sanitario dell'esercito; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0123537  in  data  2  luglio
2021 dello Stato Maggiore della  difesa,  concernente  l'entita'  dei
reclutamenti autorizzati per l'anno  2021,  con  la  quale  e'  stata
autorizzata l'elevazione delle entita' del reclutamento degli allievi
ufficiali in ferma prefissata; 
    Visto il  decreto  ministeriale  6  luglio  2020  concernente  le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni
con legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per  l'ammissione
di  centouno  allievi  all'11°  corso  allievi  ufficiali  in   ferma
prefissata (A.U.F.P.) dell'esercito per il conseguimento della nomina
a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo
degli ingegneri, del Corpo di commissariato  e  del  Corpo  sanitario
cosi' ripartiti: 
      per il Corpo degli ingegneri: sessantasei posti di cui: 
        a) tre  posti  per  laureati  in  ingegneria  aerospaziale  e
astronautica (LM 20); 
        b) un posto per laureati in ingegneria aeronautica (LM 20); 
        c)  cinque   posti   per   laureati   in   ingegneria   delle
comunicazioni (LM 27); 
        d)  dieci  posti  per  laureati  in  ingegneria   elettronica
(LM-29); 
        e) un posto per laureati in ingegneria elettrica (LM 28); 
        f)  sette  posti  per  laureati  in  informatica   (LM   18),
ingegneria informatica (LM 32) ovvero in  sicurezza  informatica  (LM
66); 
        g) quattro posti per laureati  in  ingegneria  meccanica  (LM
33); 
        h) quattordici posti per laureati in  ingegneria  civile  (LM
23), con abilitazione all'esercizio della professione; 
        i) quindici posti per laureati in architettura  e  ingegneria
edile-architettura  (LM  4),  con  abilitazione  all'esercizio  della
professione; 
        j) tre posti per laureati in scienze chimiche (LM 54); 
        k) uno posto per laureati in scienze e tecnologie  geologiche
(LM 74); 
        l) due posti per laureati in ingegneria per l'ambiente  e  il
territorio (LM 35); 
      per il Corpo di commissariato: quindici posti di cui: 
        m) quattro posti per laureati in giurisprudenza (LGM/01); 
        n) undici posti per laureati  in  scienze  dell'economia  (LM
56); 
      per il Corpo sanitario: venti posti di cui: 
        o) tredici posti per laureati in  medicina  e  chirurgia  (LM
41), con abilitazione all'esercizio della professione; 
        p) cinque posti per laureati in medicina veterinaria (LM 42),
con abilitazione all'esercizio della professione; 
        q) due posti per laureati in farmacia e farmacia  industriale
(LM 13). 
    2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente  comma  1
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo  di
lauree magistrali  potranno  subire  modifiche,  fino  alla  data  di
approvazione della relativa graduatoria  finale  di  merito,  qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali in ferma prefissata. 
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'amministrazione della difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero  della  difesa  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti  gli  interessati,
nonche' nel sito www.difesa.it/concorsi 
    4. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5.  L'amministrazione  della  difesa  si  riserva   altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso, definendone le modalita', nel
portale dei concorsi on-line del Ministero  della  difesa  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti  gli  interessati,
nonche' nel sito www.difesa.it/concorsi