LA CAPO DIPARTIMENTO 
            dell'amministrazione generale, del personale 
               e dei servizi - Direzione del personale 
 
    Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi  del  quale
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede  mediante
concorso; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, o  previste  dalla  normativa  vigente,  le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati  a
svolgere   direttamente   i   concorsi   pubblici   per    specifiche
professionalita'; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni
per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati  e  che  abroga  la  direttiva  n. 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  di
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto l'art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023»,   come
modificato dall'art. 1-bis, comma 7, lettera c), del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio  2021,  n.  21,  con  il   quale,   al   fine   di   avviare
tempestivamente le procedure di  monitoraggio  degli  interventi  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno 2021, e' stato autorizzato ad assumere  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in  aggiunta
alle  vigenti  facolta'  assunzionali  e  nei  limiti  della  vigente
dotazione organica, un contingente di personale non  dirigenziale  di
alta professionalita' pari a trenta unita', da  inquadrare  nell'Area
III, posizione economica F3; 
    Considerato che ai sensi del suddetto art. 1,  comma  886,  della
legge 178 del 2020,  il  reclutamento  del  suddetto  contingente  di
personale e' effettuato, senza il previo svolgimento  delle  previste
procedure di mobilita', mediante scorrimento di  vigenti  graduatorie
di concorsi pubblici o attraverso l'avvio  di  procedure  concorsuali
pubbliche, per titoli ed esame orale, per  l'accesso  alle  quali  e'
richiesto,  oltre  al  titolo  di  studio  previsto  per  il  profilo
professionale  di  inquadramento  e  alla  conoscenza  della   lingua
inglese, anche il possesso  di  almeno  uno  dei  seguenti  requisiti
pertinenti  ai  profili  professionali  richiesti:  a)  dottorato  di
ricerca in materie giuridiche o  economiche,  in  diritto  europeo  e
internazionale, in materia di contabilita' e bilancio, o  in  materia
statistica, in metodi quantitativi per  l'economia,  in  analisi  dei
dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master  universitario
di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il
diritto  europeo  e  internazionale,   in   materie   inerenti   alla
contabilita' e al bilancio, anche ai  fini  dello  sviluppo  e  della
sperimentazione  dei  relativi  sistemi  informativi,  o  in  materia
statistica, in metodi quantitativi per  l'economia,  in  analisi  dei
dati e in analisi delle politiche pubbliche; 
    Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che
prevede modalita' semplificate  di  svolgimento  delle  prove  per  i
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174,  recante  il  «Regolamento  recante   norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, recante  «Regolamento  recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 aprile 2016, n. 288, e, in particolare, la tabella 1
relativa  ai  «Raggruppamenti  dei   corsi   di   studio   per   Area
disciplinare»; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Visto il decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto  2021,  n.
113; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
ottobre 2012, con il quale,  in  attuazione  dell'art.  23-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  sono  state,  fra
l'altro, rideterminate le dotazioni  organiche  del  personale  delle
Aree del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
giugno 2019,  n.  103,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - n. 221 del 20 settembre 2019, recante il  nuovo
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del
17 luglio 2014, recante «Individuazione e attribuzioni  degli  uffici
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art.  1,  comma  2,
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  27  febbraio
2013, n. 67» e successive modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione  recante  «Linee  guida
sulle procedure concorsuali»; 
    Visto il «Protocollo per lo svolgimento  dei  concorsi  pubblici»
del Dipartimento della funzione pubblica,  pubblicato  il  15  aprile
2021 sul sito del Ministero  per  la  pubblica  amministrazione,  che
disciplina le modalita' di  organizzazione  e  gestione  delle  prove
selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza  in  condizioni
di massima sicurezza rispetto al contagio da COVID-19; 
    Visto l'art. 9-bis, comma 1, lettera  i),  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n.  87,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  1,  del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,
dalla 16 settembre 2021, n. 126, il quale prevede che «A far data dal
6 agosto  2021,  e'  consentito  in  zona  bianca  esclusivamente  ai
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi  COVID-19,  di  cui
all'art. 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi  e  attivita':  i)
concorsi pubblici. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano
anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i  servizi  e  le
attivita' di cui al  comma  1  siano  consentiti  e  alle  condizioni
previste per le singole zone. 3. Le disposizioni di cui  al  comma  1
non  si  applicano  ai  soggetti  esclusi  per  eta'  dalla  campagna
vaccinale e ai soggetti esenti sulla base  di  idonea  certificazione
medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del
Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, adottato di concerto  con  i  Ministri  della  salute,  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e  dell'economia
e delle finanze, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, sono individuate le specifiche tecniche  per  trattare  in
modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne
la verifica digitale, assicurando contestualmente la  protezione  dei
dati personali  in  esse  contenuti.  Nelle  more  dell'adozione  del
predetto decreto, per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo
possono essere utilizzate le  certificazioni  rilasciate  in  formato
cartaceo. 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'  di
cui al comma 1 sono tenuti a verificare  che  l'accesso  ai  predetti
servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
medesimo comma 1. Le verifiche delle  certificazioni  verdi  COVID-19
sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9,  comma  10.
(Omissis)»; 
    Vista la nota n. 0067048 dell'8 ottobre 2021 della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con  la
quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato
a svolgere direttamente le procedure concorsuali per il  reclutamento
di 20 unita' di alta professionalita' da  inquadrare  nell'Area  III,
posizione economica F3; 
    Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili; 
    Considerato che delle 30 unita' di personale non dirigenziale  di
cui all'art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il
reclutamento di 10 unita' e' stato  effettuato  mediante  scorrimento
della graduatoria relativa alla procedura concorsuale di cui al bando
del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami», n. 61 del 7 agosto 2020; 
    Ritenuto  necessario  procedere  all'indizione  di  un   concorso
pubblico,  per  titoli  ed  esame  orale,  per  il  reclutamento   di
complessive residue 20 unita' di personale di alta  professionalita',
da inquadrare nella Terza area funzionale, Fascia retributiva F3,  al
fine di avviare tempestivamente le procedure  di  monitoraggio  degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di  competenza
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame orale  per
l'assunzione a tempo indeterminato di  complessive  venti  unita'  di
personale di alta professionalita', da inquadrare  nella  Terza  area
funzionale - Fascia retributiva  F3  -  con  profilo  di  funzionario
amministrativo  contabile  da   destinare   al   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze per gli uffici ubicati nella sede di Roma. 
    2. Il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato  ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modificazioni, al personale appartenente  al  ruolo  unico
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    3. La procedura concorsuale viene espletata  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68  e  del  decreto
legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  nei  limiti  delle  rispettive
complessive quote d'obbligo. 
    4. Al fine di  consentire  ai  candidati  diversamente  abili  di
concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati
ammessi  al   concorso,   l'amministrazione   predisporra'   adeguate
modalita' di svolgimento della prova di esame. 
    5. I  posti  riservati  che  non  dovessero  essere  coperti  per
mancanza di aventi titolo  saranno  conferiti  ai  candidati  secondo
l'ordine di graduatoria. 
    6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suindicate riserve
devono farne espressa dichiarazione nella domanda  di  partecipazione
al concorso; in mancanza di tale  dichiarazione  al/alla  candidato/a
non viene concesso il beneficio della riserva. 
    7. Le assunzioni in servizio  dei  vincitori  del  concorso  sono
subordinate alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.