LA CAPO DIPARTIMENTO 
                   dell'amministrazione generale, 
                     del personale e dei servizi 
 
    Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi  del  quale
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede  mediante
concorso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 «Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»,  e  in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
    Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio  1999  del  Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare l'art. 23, con il quale e' stato istituito  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni,  «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in  particolare  l'art.
28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia; 
    Visto l'art. 28, comma 1-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, inserito dall'art. 3,  comma  3,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in  legge  6  agosto
2021, n. 113, il quale prevede che «Nelle procedure  concorsuali  per
l'accesso  alla  dirigenza   in   aggiunta   all'accertamento   delle
conoscenze delle materie  disciplinate  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono  le  aree
di competenza osservate e prevedono la valutazione  delle  capacita',
attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte
e  orali,  finalizzate   alla   loro   osservazione   e   valutazione
comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di  protezione  dei  dati  personali»,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.  69,  ai
sensi del quale «a far data dal 1°  gennaio  2010,  gli  obblighi  di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la  pubblicazione  nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e  degli  enti
pubblici obbligati»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»  e,  in
particolare, l'art. 24  e  l'art.  62  che  sostituisce  il  comma  1
dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato»,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 45; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  «Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni, o previste dalla  normativa  vigente,  le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati  a
svolgere   direttamente   i   concorsi   pubblici   per    specifiche
professionalita'; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  luglio  2014,   concernente
l'individuazione  e  le  attribuzioni   degli   uffici   di   livello
dirigenziale   non   generale   dei   Dipartimenti   del    Ministero
dell'economia e delle finanze, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana -  n.  214  del   15   settembre   2014 -
Supplemento ordinario n. 75; 
    Visto il decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165; 
    Visto il decreto ministeriale 8  giugno  2017,  registrato  dalla
Corte dei conti in data 17  luglio  2017,  concernente  modifiche  al
citato  decreto  17  luglio  2014  e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  16
aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i  titoli  valutabili
nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente  e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi  dell'art.
3, comma 2-bis,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272»; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  contenente  le  linee
guida sulle procedure concorsuali; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
giugno 2019,  n.  103,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2019,  recante  il  nuovo
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri del 30  settembre  2020,  n.  161,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  306  del  10
dicembre 2020; 
    Visto l'art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.  77,  il
quale prevede che «A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto i principi e  i  criteri  direttivi  concernenti  lo
svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata (omissis)
di cui al comma 7 dell'art. 247 (omissis), possono  essere  applicati
dalle singole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro  2016/2018  del
personale dirigente dell'area funzioni centrali,  sottoscritto  il  9
marzo 2020; 
    Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n.
76, il quale  prevede  che,  «1.  Al  fine  di  ridurre  i  tempi  di
reclutamento del personale, le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  prevedono,
anche in deroga alla disciplina  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.  272,  e  della
legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti  modalita'  semplificate  di
svolgimento  delle   prove,   assicurandone   comunque   il   profilo
comparativo: (omissis)  b)  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019 - 2021»; 
    Visto, in particolare, l'art. 1, comma 348, della predetta  legge
30 dicembre 2018, n. 145, che  prevede:  «Al  fine  di  sostenere  le
attivita' in materia di programmazione degli  investimenti  pubblici,
nonche'  in  materia  di  valutazione  della  fattibilita'  e   della
rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi  e  della
relativa verifica della quantificazione  degli  oneri  e  della  loro
coerenza con  gli  obiettivi  programmatici  in  materia  di  finanza
pubblica, la dotazione organica del Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' incrementata di venti posti di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale per il conferimento di incarichi di  consulenza,
studio e ricerca (omissis)»; 
    Visto l'art. 1, comma 349, della predetta legge 30 dicembre 2018,
n. 145, che prevede: «Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  348  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nel  triennio
2019-2021, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a  bandire
procedure concorsuali e ad assumere  a  tempo  indeterminato  fino  a
venti unita' di personale  con  qualifica  di  dirigente  di  seconda
fascia»; 
    Visto, inoltre, l'art.  1,  comma  367,  della  citata  legge  30
dicembre 2018, n.  145,  che  prevede:  «(omissis)  i  bandi  per  le
procedure concorsuali di  cui  al  comma  349  definiscono  i  titoli
valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione  della
rilevanza  economica,  finanziaria  e  giuridica  dei   provvedimenti
normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri
e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in  materia  di
finanza  pubblica  nonche'  in  materia   di   programmazione   degli
investimenti pubblici»; 
    Visto l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n.  22,
convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale
prevede   che   «Le   funzioni   di   controllo   della   regolarita'
amministrativa  e  contabile   attribuite   al   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica
continuano ad essere svolte dall'Ufficio centrale del bilancio presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
presso  il  quale  e'  istituito  un  ulteriore  posto  di   funzione
dirigenziale di livello non generale. Il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali
pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti  vincoli  assunzionali,
una unita' di livello dirigenziale non  generale  (omissis)  a  tempo
indeterminato (omissis)»; 
    Visto l'art. 7, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale
prevede   che   «Le   funzioni   di   controllo   della   regolarita'
amministrativa  e  contabile   attribuite   al   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di
prima applicazione, sono svolte dagli  uffici  competenti  (omissis).
Entro il 31 dicembre 2021, al fine di  assicurare  l'esercizio  delle
funzioni di controllo  sugli  atti  del  Ministero  del  turismo,  e'
istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un  apposito  Ufficio
centrale  di  bilancio  di  livello  dirigenziale  generale.  Per  le
predette finalita' sono, altresi', istituiti due  posti  di  funzione
dirigenziale di livello non generale e il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali
pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzionali  due
unita'  di  livello  dirigenziale  non  generale  (omissis)  a  tempo
indeterminato (omissis)»; 
    Visto il decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto  2021,  n.
113; 
    Vista la nota UGM_FP 0002102 P - dell'11 giugno 2019 con la quale
il Ministro per la pubblica amministrazione ha  comunicato  il  nulla
osta allo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento
di trentacinque unita' dirigenziali di seconda  fascia  provviste  di
elevate  competenze  nelle  materie   istituzionali   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, in parte previste dall'art.  1,  comma
348 della legge di bilancio per il 2019 (venti  unita')  e  in  parte
necessarie per assicurare il ricambio generazionale  della  dirigenza
di seconda fascia (quindici unita'); 
    Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica  prot.  n.
0060034 del 13 settembre 2021, con la  quale  detto  Dipartimento  ha
comunicato il nulla osta allo svolgimento delle procedure concorsuali
per il reclutamento di ulteriori tre unita' dirigenziali  di  seconda
fascia  da  destinare  agli  Uffici  centrali  di  Bilancio  dei  neo
istituiti Ministeri della transizione ecologica e del  Ministero  del
turismo; 
    Vista la convenzione  fra  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e l'associazione Formez PA stipulata in data 11 ottobre 2021; 
    Ritenuto di dover procedere a bandire  la  procedura  concorsuale
volta  all'assunzione   a   tempo   indeterminato   di venti   unita'
dirigenziali di livello non generale, come espressamente previsto dal
citato art. 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e  in
considerazione della specificita' del reclutamento di cui al predetto
art. 1, commi 348 e 349, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    Ritenuto di dover procedere a bandire una  procedura  concorsuale
volta all'assunzione a tempo interminato di tre  unita'  dirigenziali
di livello non  generale,  come  previsto  dall'art.  3,  comma  9  e
dall'art. 7, comma 14,  del  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,
convertito con modificazioni in legge 22  aprile  2021,  n.  55,  per
funzioni di controllo sugli  atti  del  Ministero  della  transizione
ecologica e del Ministero del turismo; 
    Ritenuto  di  dover  bandire  una  procedura  concorsuale   volta
all'assunzione a tempo indeterminato di quindici unita'  dirigenziali
di livello  non  generale,  necessarie  per  assicurare  il  ricambio
generazionale della dirigenza  di  seconda  fascia,  con  particolare
riferimento a  competenze  giuridiche  ed  economico-finanziarie,  di
analisi,  elaborazione  e  valutazione  delle  politiche  economiche,
finanziarie e fiscali, controllo della regolarita'  amministrativa  e
contabile nonche' in materia di amministrazione generale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di complessive trentotto unita', a tempo  indeterminato,
di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo  dei
dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze,  da  destinare
agli Uffici ubicati nelle sedi centrali  di  Roma,  come  di  seguito
specificato: 
      profilo A - venti posti da assegnare a funzioni di  consulenza,
studio  e  ricerca,  con  specifiche   competenze   in   materia   di
programmazione e valutazione degli  impatti  economici  e  finanziari
degli investimenti pubblici  nonche'  con  specifiche  competenze  in
materia di valutazione della fattibilita' e della rilevanza economico
finanziaria dei provvedimenti normativi  e  della  relativa  verifica
della quantificazione degli oneri  e  della  loro  coerenza  con  gli
obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica; 
      profilo   B -   diciotto   con   competenze    giuridiche    ed
economico-finanziarie  riferibili  a   funzioni   istituzionali   del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    Il 30% dei suddetti posti e' riservato al personale di ruolo  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.